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Archivio newsValidità del DURC: proroga al 29 ottobre 2020, non al 13 gennaio 2021
Lo stato di emergenza è prorogato fino al 15 ottobre 2020, ma la proroga non produce effetti sul periodo di validità dei DURC online. Di conseguenza i DURC online che riportano come scadenza una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 restano validi fino al 29 ottobre 2020 e non fino al 13 gennaio 2021. E’ quanto chiarisce l’INAIL, con una istruzione operativa pubblicata il 3 agosto 2020 che comunica il rilascio di una nuova funzionalità utile a gestire la proroga della validità del Documento Unico di regolarità contributiva.
L’INAIL, con l’istruzione operativa n. 3 del 3 agosto 2020, interviene a commento della norma, inserita nel testo di conversione in legge del Decreto Rilancio, che ha ripristinato la proroga di validità del DURC.
La soppressione dell’articolo 81, comma 1, a decorrere dal 19 luglio 2020, comporta che i DURC online con scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 restano validi per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
Con la delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale 30 luglio 2020, n. 190, il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020, ma la proroga dello stato di emergenza non produce effetti sul periodo di validità dei DURC online.
Ne deriva che la validità dei DURC online che riportano come scadenza una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 risulta prorogata ope legis fino al 29 ottobre 2020, e non fino al 13 gennaio 2021.
Tutti i contribuenti per i quali è stato già prodotto un DURC online con data fine validità compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 ovvero i richiedenti ai quali sia stata comunicata la formazione del medesimo Durc online devono ritenere valido lo stesso documento fino al 29 ottobre 2020 nell’ambito dei procedimenti in cui è richiesto il possesso del DURC, senza procedere ad una nuova interrogazione.
Le stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti, nell’ambito delle fasi del procedimento preordinate alla selezione del contraente o alla stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal medesimo decreto-legge n. 76/2020, devono effettuare la richiesta di verifica della regolarità contributiva secondo le ordinarie modalità di cui al DM 30 gennaio 2015.
L’INAIL inoltre comunica che il servizio DURC online è stato implementato per consentire, attraverso la funzione Consultazione, in mancanza di un documento attestante la regolarità contributiva denominato DURC online in corso di validità, l’acquisizione dell’ultimo Durc online già emesso che riporta nel campo Scadenza validità una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, con validità prorogata fino al 29 ottobre 2020.
Pertanto, ferma restando la proroga della validità operata per legge fino al 29 ottobre 2020, la data di scadenza dei DURC online indicata nei documenti, compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, non può essere modificata, anche al fine di garantire l’integrità materiale dei documenti e prevenirne la contraffazione e la falsificazione.
Pur a fronte di un DURC online con validità prorogata, il sistema consentirà la proposizione di una nuova richiesta, che sarà così definita:
- in caso di esito regolare il DURC online sarà l’unico documento consultabile nel sistema fino alla stessa data del 29 ottobre 2020 e sostituirà il precedente Durc online con validità prorogata;
- in caso di esito irregolare, il documento denominato Verifica Regolarità Contributiva sarà reso disponibile, come di consueto, solo al richiedente mentre continuerà ad essere consultabile, nell’apposita funzione di Consultazione, il DURC online con validità prorogata.
INAIL, istruzione operativa 03/08/2020