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Cassa integrazione, decontribuzione, licenziamenti e contratti a termine: cosa cambia per i datori di lavoro

Arriva ad approvazione il decreto Agosto, adottato dal Governo con l’obiettivo di rilanciare l’economia del Paese dopo il fermo delle attività d'impresa imposto dalle misure di contenimento della diffusione del virus Covid-19. Il decreto in particolare concede ulteriori settimane di cassa integrazione fruibili nel periodo ricompreso tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020, introduce nuove tipologie di esonero contributivo per i datori di lavoro, modifica la disciplina dei contratti a termine, definisce le modalità di erogazione del bonus maggio per i liberi professionisti iscritti alle Casse private e proroga il divieto di licenziamento per le imprese.

Il Consiglio dei Ministri, riunito nella seduta del 7 agosto 2020, ha approvato il decreto Agosto, che contiene una serie di misure volte a rilanciare l’economia del Paese e, con riferimento ai datori di lavoro, alcuni interventi utili al mantenimento e al rilancio dell’occupazione nonché a sostegno dei lavoratori autonomi operanti nei settori maggiormente colpiti.

Il decreto Agosto concede ulteriori settimane di cassa integrazione fruibili nel periodo ricompreso tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020.

Le istanze riguarderanno un primo periodo 9 settimane di integrazione salariale cui seguirà la presentazione di una nuova domanda per le ulteriori 9 settimane di integrazione. In quest’ultimo caso è previsto il versamento di un contributo addizionale, determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 con quello del 2019, in misura pari:

a) al 9% della retribuzione non erogata durante la CIG, se la riduzione del fatturato è pari o inferiore al 20%;

b) al 18% della retribuzione non erogata durante la CIG, se non c’è stata alcuna riduzione del fatturato.

I lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti che, nella stagione sportiva 2019-2020, hanno percepito retribuzioni contrattuali lorde non superiori a 50.000 euro possono accedere al trattamento di integrazione salariale per un periodo massimo complessivo di 9 settimane. Le domande di cassa integrazione in deroga dovranno essere presentate dai datori di lavoro all’INPS, per un massimo di:

· 9 settimane complessive;

· 13 settimane complessive per le associazioni aventi sede nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.

Le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 accedono al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell’azienda appaltante.

Le imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, accedono al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale dell’azienda appaltante.

Fino al 31 dicembre 2020, ai datori di lavoro non agricoli che assumono a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall’assunzione, nel limite massimo di un 8.060 euro annui, da riparametrare su base mensile.

Dall’esonero sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa.

L’esonero, cumulabile con altri esoneri o riduzioni, è riconosciuto anche nei casi di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine.

L’esonero è riconosciuto, sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Ai datori di lavoro privati, non agricoli, che non richiedono la proroga della CIG e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale previsti dai precedenti decreti, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti di 8060 euro annui, da riparametrare su base mensile, pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020.

Dal beneficio sono escluse le aziende che non hanno avuto perdite di fatturato nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Fino al termine al 31 dicembre 2020, ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero del nuovo esonero dal versamento dei contributi previdenziali resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo e per giustificato motivo oggettivo, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.

Le preclusioni e le sospensioni non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, in caso di fallimento, ovvero nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.

Fino al 31 dicembre 2020, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.

Il nuovo decreto provvede al potenziamento del Fondo nuove competenze, triplicando le risorse stanziate e consentendo di dedicare una parte delle ore di lavoro alla formazione dei dipendenti senza diminuzione della retribuzione e favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori.

Ai centri di assistenza fiscale e agli iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti e dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, spetta un compenso, per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa, di:

a) euro 16,90, se precompilata senza modifiche;

b) euro 17,70, se la dichiarazione è trasmessa con modifiche, in misura doppia se in forma congiunta;

c) euro 18,30, se la dichiarazione è trasmessa con modifiche che comportano integrazioni anche in aggiunta a variazioni dei dati indicati nella dichiarazione precompilata.

Lo stesso compenso è erogato per l’elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in caso di mancata predisposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate della dichiarazione precompilata.

Per i patronati, a decorrere dal 2020, l’aliquota di prelevamento di cui all'articolo 13, comma 1 della legge n. 152/2001, è rideterminata nella misura dello 0,226%.

Le prestazioni NASpI e DIS-COLL, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1°maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori 2 mesi a decorrere dal giorno di scadenza.

L’importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

Stanziate nuove risorse per la concessione del bonus baby sitter e del Reddito di emergenza. Le domande di Rem dovranno essere presentate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 15 ottobre 2020.

I datori di lavoro che nell’anno 2020 hanno sospeso l'attività lavorativa a causa dell’impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro per via dei provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, possono presentare domanda dei trattamenti di integrazione salariale con specifica causale “COVID 19 – Obbligo permanenza domiciliare”, fino a un massimo complessive di 4 settimane.

Le domande sono trasmesse esclusivamente all’INPS, a pena di decadenza, entro il 15 ottobre 2020.

Ai lavoratori stagionali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, è riconosciuta un'indennità, per giugno e luglio 2020, pari a 600 euro.

La medesima indennità è riconosciuta a lavoratori:

- intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;

- autonomi che nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti di collaborazione occasionale, con accredito di almeno un contributo mensile alla Gestione separata;

- incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000, titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata.

Ai lavoratori marittimi che hanno cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente, né di NASpI, né di indennità di malattia né di pensione alla data di entrata in vigore della presente decreto, è riconosciuta un'indennità pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020.

In arrivo un'agevolazione del 30% dei contributi previdenziali per tutte le aziende che operino nel Mezzogiorno, che sarà in vigore dal 1 ottobre al 31 dicembre 2020. Negli anni successivi, previa autorizzazione della Commissione europea, la decontribuzione sarà pari al 30% fino al 2025, al 20% fino al 2027, all 10% fino al 2029. La decontribuzione si applicherà a tutti i rapporti di lavoro preesistenti e di nuova costituzione, anche a termine.

Per il mese di giugno 2020, è erogata un’indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, già attivi alla data del 23 febbraio 2020, i quali, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

Ai liberi professionisti già beneficiari di bonus Covid-19 erogati dalle Casse private per i mesi di aprile e maggio, viene erogata una indennità, per il mese di maggio 2020 di importo pari a 1.000 euro.

Le domande per l’accesso all’indennità devono essere presentate entro e non oltre il trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto Agosto e solo da chi non lo avesse fatto per i mesi di marzo e aprile. Agli altri professionisti il bonus invece è corrisposto in via automatica.

Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo può autorizzare il conferimento, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, di incarichi di collaborazione della durata massima di 15 mesi. Ai collaboratori possono essere attribuite le funzioni di responsabile unico del procedimento.

Gli incarichi di collaborazione di cui all’articolo 1, comma 602, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, possono essere conferiti per un ulteriore periodo di durata comunque non eccedente il termine del 31 dicembre 2020. Incentivata anche l'assegnazione di incarichi ai giovani.

Si prevede l'estensione dei benefici incrementativi delle pensioni spettanti ai soggetti disagiati, definiti dall'art. 38 della legge n. 448/2001, ai soggetti maggiorenni, non più unicamente agli ultrasessantenni.

Ferma restando l’assunzione dei vincitori dei concorsi già autorizzati sulla base di norme speciali in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, le amministrazioni possono procedere a bandire nuovi concorsi nel rispetto delle misure ordinariamente atte a condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/08/08/cassa-integrazione-decontribuzione-licenziamenti-contratti-termine-cambia-datori-lavoro

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