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Archivio newsRappresentatività sindacale: allo studio una legge per definire i criteri di misurazione
Fornire "copertura legislativa" alla disciplina pattizia definita tra le parti sociali negli ultimi anni, per stabilire i criteri di misurazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro privati. E' l'obiettivo primario della proposta di legge C. 788 all'esame della Commissione Lavoro della Camera, che attribuisce all'INPS e al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro compiti e ruoli importanti nel processo di accertamento del peso delle forze sindacali, fissandone il livello di rappresentanza nazionale in una soglia percentuale non inferiore al 5%, considerando la media tra il dato associativo e quello elettorale. Ma se dalla tutela piena della rappresentanza sindacale discende la tutela dei lavoratori e delle imprese, il percorso intrapreso va sulla buona strada?
Dopo 50 anni dall'entrata in vigore dell'art. 19 dello Statuto dei lavoratori, il dibattito su rappresentatività sindacale e contratti leader è ancora acceso. Non è bastato un referendum popolare e il successivo DPR 312/95 a fare chiarezza sul concetto di “maggiore rappresentatività”. Né miglior sorte ha avuto il monito della Corte costituzionale (sentenza 231/13) che, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 19.1, lett. b) della L. 300/70, ha indicato al legislatore alcune possibili soluzioni sulla rappresentatività.
Al di là dei numerosi interventi di prassi (da ultimo, la circolare dell'Ispettorato nazionale del lavoro n. 2 del 28 luglio 2020), manca infatti – a tutt’oggi - un intervento legislativo generale che fornisca lo strumento di misurazione della forza di un sindacato e della sua rappresentatività. Questo è lo scopo di un recente disegno di legge.
La disciplina della rappresentatività sindacale è contenuta nel Testo Unico sulla Rappresentanza, sottoscritto da Confindustria – Cgil, Cisl e Uil del 10 gennaio 2014 (che ha recepito i contenuti dell'accordo interconfederale del 28.06.2011, del Protocollo d’intesa del 31 maggio 2013 ed aggiornato i contenuti dell'accordo sulle RSU del 20/12/1993).
In particolare, ai fini del riconoscimento dei diritti sindacali previsti dallo Statuto dei lavoratori, il T. U. definisce "partecipanti alle trattative" le organizzazioni sindacali che abbiano raggiunto il 5% di rappresentanza, che abbiano partecipato alla negoziazione in quanto hanno contribuito alla definizione della piattaforma e che hanno fatto parte della delegazione trattante l’ultimo rinnovo del CCNL.
In questo contesto storico (e giuridico) si colloca la proposta di legge C. 788 (Gribaudo ed altri), presentata il 26 giugno 2018 e che prosegue il suo iter presso la XI Commissione Lavoro della Camera (l'ultima riunione, in Comitato ristretto, si è svolta il 15 luglio 2020).
La proposta di legge introduce disposizioni volte all'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro privati, al dichiarato scopo di dare "veste legislativa " alle procedure di misurazione della rappresentatività che le parti sociali hanno definito pattiziamente negli ultimi anni, estendendone la vincolatività al di là dei soggetti firmatari.
La proposta di legge è composta da 7 articoli.
L'articolo 1 chiarisce lo scopo della proposta di legge: definire la rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori privati, che è accertata sulla base della media tra il dato associativo e il dato elettorale delle medesime organizzazioni, nonché i criteri utili alla determinazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro privati a livello nazionale, regionale e provinciale.
Dato associativo
L'articolo 2 specifica le modalità di misurazione del dato associativo delle organizzazioni sindacali dei lavoratori privati.
Il dato associativo riferito a ciascuna organizzazione sindacale viene calcolato dall'INPS sulla base delle comunicazioni ricevute dai datori di lavoro con riferimento alle deleghe per il versamento dei contributi associativi dei lavoratori iscritti a organizzazioni sindacali e rilevato dall'Istituto attraverso un'apposita sezione della denuncia aziendale nel sistema UNIEMENS.
Il dato è calcolato con riferimento a ciascun anno civile, dividendo per 12 il numero complessivo delle rilevazioni mensili delle deleghe relative ai contributi associativi e comunicato al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - CNEL entro il 31 gennaio dell'anno successivo, sulla base di modalità la cui definizione è demandata ad apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Ai fini dell'accertamento della rappresentatività sindacale, il contributo associativo non può essere inferiore al valore eventualmente stabilito dal CCNL.
Dato elettorale
L'articolo 3 specifica le modalità di misurazione del dato elettorale, che avviene sulla base dei risultati ottenuti dalle organizzazioni sindacali nelle elezioni delle RSU delle rappresentanze sindacali unitarie costituite in conformità alle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro o degli accordi interconfederali. A tal fine si considera la percentuale dei voti ottenuti nelle suddette elezioni sul totale dei votanti nelle medesime, comunicati al CNEL con criteri da definire mediante il decreto ministeriale.
Le deleghe relative ai contributi associativi nelle unità produttive nelle quali non è costituita una RSU sono computate (oltre che per la misurazione del dato associativo) anche ai fini della misurazione del dato elettorale.
L'articolo 4 attribuisce al CNEL il compito di accertare la rappresentatività delle organizzazioni sindacali fissandone il livello nazionale in una soglia percentuale non inferiore al 5%, considerando la media tra il dato associativo e quello elettorale.
Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello al quale si riferisce la rilevazione, pubblica nel proprio sito internet istituzionale i dati relativi alla rappresentatività delle organizzazioni sindacali suddivisi per categoria e area contrattuale, nonché i dati relativi alla rappresentatività delle confederazioni sindacali ottenuti sommando i dati relativi alle organizzazioni ad esse aderenti. Nel medesimo sito internet istituzionale sono altresì pubblicati i dati associativi ed elettorali suddivisi anche su base territoriale.
L'articolo 5 riconosce agli accordi interconfederali sottoscritti dalle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, la possibilità di individuare ulteriori parametri ai fini della determinazione della rappresentatività sindacale.
L'articolo 6 dispone che i suddetti accordi interconfederali (se sottoscritti entro un anno dall'entrata in vigore del provvedimento in esame), individuano i parametri per l'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro privati a livello nazionale, regionale e provinciale.
L'articolo 7, infine, attribuisce al giudice del lavoro la competenza sulle controversie sorte sulla base dell'applicazione del provvedimento in esame.
Se tutela piena della rappresentanza e della rappresentatività sindacale significa tutela dei lavoratori e tutela delle imprese, il percorso legislativo tracciato (seppure concepibile come un buon inizio) non sembra essere soddisfacente in quanto appare un intervento sul diritto sindacale solo parziale e perchè esso non sembra guidato da principi ispiratori di ampio respiro.
Infatti, l'obiettivo finale dell’intervento normativo non può essere il mero recepimento di una disciplina pattizia preesistente e/o di accordi interconfederali in vigore a cui fornire semplicemente "copertura legislativa" (di fatto a questo punto inutile), preservando la situazione ad oggi esistente. Per non incrementare inutilmente il numero delle leggi italiane, andrebbe perseguita la prospettiva di un sistema democratico che si fondi su un più largo pluralismo sindacale, nel rispetto della Costituzione e a vantaggio di imprese e lavoratori.