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Archivio newsBonus Covid-19 turismo e stabilimenti termali: le regole per richiederlo
L’INPS, nella circolare n. 94 del 2020, fornisce istruzioni amministrative in materia di indennità Covid-19, per i mesi marzo, aprile e maggio 2020, per i lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali le cui attività lavorative sono state colpite dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. I lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali, che non hanno ancora presentato istanza per il riconoscimento dell’indennità Covid-19, devono presentare apposita domanda telematica. Nel documento di prassi vengono inoltre indicate le ipotesi di incumulabilità e incompatibilità con altre prestazioni previdenzial
Con la circolare n. 94 del 14 agosto 2020, l’INPS detta le modalità di fruizione del bonus Covid-19 da parte dei lavoratori dipendenti a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, prevedendo per detta categoria.
I lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali che non hanno ancora presentato domanda per il riconoscimento dell’indennità Covid-19 di cui all’articolo 29 del richiamato decreto Cura Italia, devono presentare apposita domanda telematica.
Il D.I. n. 12 del 13 luglio 2020, all’articolo 2, comma 3, dispone che l’indennità di cui al comma 2, del medesimo articolo 2, non sono cumulabili con i seguenti trattamenti:
- il trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario e trattamento di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli da 19 a 22 del D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 27 del 2020;
- indennità Covid-19 di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 27 del 2020;
- indennità istituite per l’emergenza epidemiologica Covid-19 dai decreti ministeriali del 28 marzo 2020 e del 29 maggio 2020 a favore dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;
- indennità istituite per l’emergenza epidemiologica Covid-19 dal decreto ministeriale del 30 aprile 2020 a favore dei lavoratori stagionali, dei lavoratori intermittenti, dei lavoratori autonomi occasionali e degli incaricati alle vendite a domicilio;
- indennità a favore di alcune categorie di lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 di cui all’articolo 84 del D.L. n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 77 del 2020;
- indennità a favore dei lavoratori domestici di cui all’articolo 85 del D.L. n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 77 del 2020;
- reddito di emergenza di cui all'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020;
- reddito di cittadinanza di cui al D.L. n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 26/2019.
L’indennità Covid-19 è cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità e con l’indennità di disoccupazione NASpI, l’indennità di disoccupazione DIS-COLL e l’indennità di disoccupazione agricola.
INPS, circolare 14/08/2020, n. 94