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Archivio newsIntermediari assicurativi: obblighi di informazioni e norme di comportamento
In vigore dal 13 agosto la delibera 29 luglio 2020 della Consob che apporta modifiche al regolamento in materia di intermediari relativamente agli obblighi di informazione e alle norme di comportamento per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, in recepimento della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa.
Approda in Gazzetta Ufficiale la delibera 29 luglio 2020 della Consob che apporta modifiche al regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di intermediari relativamente agli obblighi di informazione e alle norme di comportamento per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, in recepimento della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa.
In particolare viene integralmente sostituito il Libro IX recante «Realizzazione, offerta e consulenza di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione» del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di intermediari, adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018, con il nuovo Libro IX rubricato «Obblighi di informazione e norme di comportamento per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi».
Vediamo di seguito, la sintesi si alcune delle nuove disposizioni.
Le nuove disposizioni stabiliscono che tutte le informazioni, comprese le comunicazioni pubblicitarie e promozionali, che devono essere identificate chiaramente come tali, indirizzate dai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa a clienti o potenziali clienti devono essere imparziali, chiare e non fuorvianti.
I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa forniscono prima dell'effettuazione dell'operazione ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere l'attività di distribuzione svolta e il tipo di prodotti di investimento assicurativi che sono loro proposti, nonché i rischi a essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni di investimento con cognizione di causa.
Adeguatezza
I principi generali stabiliscono che i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa, quando forniscono consulenza sui prodotti di investimento assicurativi, devono raccomandare prodotti di investimento assicurativi che siano coerenti con le richieste ed esigenze assicurative del cliente o potenziale cliente.
A tal fine, devono raccogliere informazioni necessarie in merito ai bisogni assicurativi tenendo non solo delle sue caratteristiche personali ed esigenze assicurative, ma anche dell'età, dello stato di salute, dell'attività lavorativa, del nucleo familiare, della situazione finanziaria ed assicurativa e, non meno importante delle sue aspettative in relazione al prodotto di investimento assicurativo, in termini di copertura e durata, anche tenendo conto di eventuali coperture assicurative già in essere.
Qualsiasi prodotto di investimento assicurativo proposto o chiesto deve essere coerente con le richieste e le esigenze assicurative del cliente o potenziale cliente.
E’ previsto che il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa debba fornire, ai clienti, su supporto durevole e con cadenza almeno annuale, rendiconti sull'attività svolta, tenendo conto della tipologia e della complessità dei prodotti di investimento assicurativi e della natura dell'attività.
Naturalmente i principi generali della nuova normativa prevedono che i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa devono:
- conoscere i prodotti di investimento assicurativi distribuiti,
- valutarne la compatibilità con le esigenze della clientela,
- distribuirli nel mercato di riferimento del soggetto che realizza il prodotto,
- fare in modo che i prodotti siano distribuiti solo quando ciò sia nell'interesse del cliente.
Il decreto è entrato in vigore il 13 agosto 2020.
Consob, delibera, 29/07/2020(Gazzetta Ufficiale 12/08/2020, n.201)