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Esonero contributivo o CIG? Le possibilità del decreto Agosto

Il decreto Agosto apre ad una timida riduzione del costo del lavoro. Incentivate le nuove assunzioni a tempo indeterminato o le trasformazioni dei contratti a termine avvenute dal 15 agosto. Previsto un nuovo esonero contributivo per chi rinuncia alla cassa integrazione. Ma ora il datore di lavoro dovrà fare una attenta valutazione circa l’utilizzo dei nuovi periodi di cassa integrazione e considerare la convenienza del far rientrare tutti al lavoro o mantenere qualcuno in sospensione. Quali parametri considerare? Anche perché non è del tutto chiara la modalità di calcolo dell’esonero contributivo…

Il tanto atteso decreto Agosto (D.L. 14 agosto 2020, n. 104) è giunto alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale proprio alla vigilia di FerrAgosto, il 14 agosto. Dopo aver analizzato le bozze e le relazioni tecniche possiamo iniziare a riflettere sul testo ufficiale che presenta diversi aspetti critici e a volte contradditori.

Sia il decreto Cura Italia e poi il decreto Rilancio non avevano introdotto nessuna agevolazione contributiva a favore delle aziende che non avevano avuto necessità di utilizzare gli strumenti di emergenza messi a disposizione, in quanto non avevano subito nessun tipo di riduzione dell’attività lavorativa e, quindi, del fatturato.

In linea di principio ogni misura di riduzione del costo del lavoro rappresenta uno strumento interessante di sostegno alle imprese e all’occupazione.

Però per passare dalla linea di principio al conto economico delle imprese la strada è lunga. In questo caso il decreto Agosto prevede una serie di strumenti che dovrebbero favorire l’occupazione e la ripresa economica aziendale grazie ad un minor costo del lavoro per le imprese.

Il primo aspetto da sottolineare è però la portata temporale limitata del provvedimento che pone al 31 dicembre 2020 la data di scadenza delle agevolazioni.

Il secondo aspetto preliminare è che ci troviamo ancora una volta davanti ad una norma ambigua soggetta a diverse interpretazioni possibili e pertanto sarà necessario attendere i provvedimenti di prassi per decifrare le reali intenzioni del legislatore d’urgenza.

Andiamo però con ordine.

Il primo strumento di riduzione del costo del lavoro riguarda la possibilità per i datori di lavoro (con esclusione del settore agricolo) di beneficiare di un esonero contributivo in caso di assunzione di lavoratori subordinati a tempo indeterminato fino al 31 dicembre 2020 con decorrenza successiva all’entrata in vigore del decreto Agosto.

In caso di trasformazione di un rapporto a tempo determinato, logicamente, sempre successiva all’entrata in vigore del decreto, è possibile richiedere l’esonero con le stesse caratteristiche ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni dell’aliquota di finanziamento previsti dall’attuale normativa, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, con attenzione e cautela alla storia del lavoratore; infatti, non si potrà beneficiare dell’esonero quando il lavoratore abbia avuto nei sei mesi precedenti un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la stessa azienda.

L’esonero contributivo avrà una durata massima di 6 mesi dall’assunzione e sarà calcolato su un massimale annuo, da riproporzionare su base mensile, di euro 8.060,00.

Restano a carico dell’impresa “premi e contributi dovuti all'INAIL”. L’espressione utilizzata dal decreto Agosto lascia il dubbio circa cosa si debba intendere per “contributi” dovuti all’INAIL.

Importo per il semestre euro 4.030,00 Importo mensile euro 671,00

Questo esonero non potrà essere applicato ai rapporti di lavoro in apprendistato ed ai rapporti di lavoro domestico.

Per le assunzioni a tempo determinato con contratto stagionale effettuate dalle aziende del settore turismo e centri termali è riconosciuto un esonero contributivo con le stesse caratteristiche dell’esonero semestrale appena illustrato.

La facilitazione è cumulabile con altre agevolazioni ed avrà durata pari al contratto stipulato e, comunque, non oltre i tre mesi.

Il reale ottenimento di questo esonero è, però, subordinato all’autorizzazione della Commissione europea.

Abbiamo avuto modo di analizzare come il decreto Agosto preveda l’estensione degli strumenti di integrazione salariale per ulteriori 18 settimane con modalità diverse e costi diversi.

A lato di questo nuovo intervento di assistenza per le aziende più in difficoltà, il Legislatore ha voluto “premiare” le aziende che in questa fase di assoluta criticità non utilizzeranno gli strumenti del decreto Agosto e, quindi, non richiederanno l’estensione degli strumenti di sostegno previsti con la condizione di aver utilizzato per i mesi di maggio e giugno gli strumenti precedentemente messi a disposizione.

L’intento del Legislatore d’urgenza è quello di premiare gli imprenditori (esclusi quelli del settore agricolo) che hanno vissuto mesi di assoluta difficoltà legati alla ripresa della prima fase di lockdown (marzo e aprile) e che sono riusciti, dopo una prima fase di sostegno, statale (aprile, maggio e giugno) a far riprendere l’attività aziendale, permettendo il regolare svolgimento della prestazione lavorativa a tutti i lavoratori.

In questo preciso caso è previsto un esonero del pagamento dei contributi previdenziali a carico dell’azienda, con esclusione del premio INAIL (anche in questo caso il decreto Agosto cita “premi e contributi”), per un periodo massimo di 4 mesi, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già utilizzata nei mesi di maggio e giugno da riparametrate ed applicare su base mensile.

L’utilizzo dell’esonero dovrà essere effettuato entro il 31 dicembre 2020 e potrà essere cumulato con altre agevolazioni: segnaliamo che in caso di utilizzo del presente esonero il datore di lavoro sarà obbligato a rispettare il divieto di licenziamento.

Il datore di lavoro dovrà fare una attenta valutazione circa l’utilizzo dei nuovi periodi di cassa integrazione e considerare la convenienza del far rientrare tutti al lavoro o mantenere qualcuno in sospensione.

La valutazione non sarà tanto effettuata sulla scorta dell’utilità della prestazione lavorativa, quanto sull’impatto economico che potrebbe avere l’esonero contributivo rispetto alle mancate retribuzioni per personale in cassa.

Il datore di lavoro dovrà considerare il numero di lavoratori sospesi tra maggio e giugno e le necessità occupazionali dei prossimi mesi.

Esempio Se, per ipotesi l’azienda sia stata ferma tra maggio e giugno, e ora è ripartita in quasi tutti i reparti, probabilmente avrà convenienza a rinunciare ad ulteriori periodi di cassa integrazione, o altro ammortizzatore sociale, per godere di 4 mesi di minor contribuzione.

Per effettuare però questa valutazione in modo oculato bisognerà attendere le indicazioni di prassi. Non è del tutto chiara, infatti, la modalità di calcolo dell’esonero.

Diverse le ipotesi possibili.

La più semplice sembrerebbe essere quella di calcolare le ore di cassa integrazione fruite da ciascun lavoratore a maggio e giugno e raddoppiarle. Tale importo determinerà le ore “esentate da contributi” fruibili fino a fine anno dai medesimi lavoratori.

Altra ipotesi è quella di una esenzione pari al valore della contribuzione che sarebbe stata dovuta nel caso in cui il lavoratore avesse lavorato a maggio e giugno, anziché essere posto in CIG (contribuzione virtuale sulle ore perse); tale valore raddoppiato potrebbe costituire il credito contributivo da utilizzare entro il 31 dicembre 2020.

Valutata la convenienza di far rientrare in servizio tutti i lavoratori il datore di lavoro potrebbe sfruttare questi mesi di bassa intensità lavorativa per incrementare la formazione utilizzando a tal fine il Fondo Nuove Competenze rifinanziato con l’art. 4 del decreto Agosto o comunque i Fondi Interprofessionali cui l’impresa aderisce.

L’art. 27 del decreto Agosto prevede per i datori di lavoro (esclusi agricoli e domestici) un esonero pari al 30% dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi Inail, per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020, previa autorizzazione della Commissione europea.

Potranno accedere a tale agevolazione soltanto le aziende che nell’anno 2018 avevano una sede di lavoro situata in Regioni che presentavano un Pil pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% ed il 90% ed un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/08/19/esonero-contributivo-cig-possibilita-decreto-agosto

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