• Home
  • News
  • La formazione in azienda aiuta a contenere l’utilizzo degli ammortizzatori sociali

La formazione in azienda aiuta a contenere l’utilizzo degli ammortizzatori sociali

Incentivare la formazione in azienda attraverso il finanziamento delle ore di lavoro dedicate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze. Se ne occupa (anche) il decreto Agosto che rifinanzia il Fondo Nuove Competenze, previsto dal decreto Rilancio per limitare l’impatto negativo sui livelli occupazionali, derivante dall’emergenza da Covid-19. La misura è applicabile a tutti i lavoratori del settore privato e ha, purtroppo, carattere di eccezionalità: riguarda solo il 2020 e il 2021. Per la sua piena attuazione, manca il decreto del Ministero del Lavoro che dovrà contenere i criteri e le modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse. Siamo in ritardo: il decreto doveva essere emanato entro il 19 luglio 2020.

Il decreto Agosto (D.L. n. 104/2020), nella parte in cui tratta le misure in materia di lavoro (Capo I), modifica il contenuto dell’art. 88 della legge n. 77/2020, di conversione del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), che incentiva la formazione in azienda attraverso il finanziamento delle ore di lavoro dedicate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze.

In considerazione di questa modifica ed al fine di avere una visione completa dell’agevolazione posta in atto, è il caso di riepilogare la portata della disposizione normativa dopo le implementazioni ricevute.

Il legislatore, con l’art. 88 del D.L. n. 34/2020, al fine di contrastare e limitare l’impatto negativo sui livelli occupazionali, derivante dall’emergenza sanitaria da Covid-19, ed accompagnare la fase di ripresa, istituisce, presso l’ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro), il Fondo Nuove Competenze che può essere utilizzato dalle parti (datore di lavoro e lavoratori), per realizzare specifiche intese di conversione temporanea dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, ovvero per favorire percorsi di ricollocazione, ed erogare interventi formativi per i lavoratori. Proprio gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, saranno a carico del Fondo Nuove Competenze.

Il Fondo avrà una capienza di 430 milioni di euro per l’anno 2020 e di 300 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sul Programma Operativo Nazionale SPAO, in quanto gli interventi formativi, oltre ad essere compatibili con le finalità del PON sistemi di politiche attive per l’occupazione, rispondono alle indicazioni fornite dalla Commissione europea nell’ambito della Coronavirus Response Investmet Initiative.

Purtroppo, per quanto la misura sia applicabile nei confronti di tutti i lavoratori interessati, ha carattere di eccezionalità e riguarda solo gli anni 2020 e 2021.

La formazione è uno dei talloni d’Achille dello sviluppo approssimativo che le nostre aziende stanno affrontando in questi anni e che poco ha a che vedere con il momento storico che stiamo vivendo. Sono anni nei quali le politiche attive sono state soppiantate, quasi interamente, dalle politiche passive/assistenzialistiche. Proprio pochi giorni, Mario Draghi (economista ed ex presidente della Banca centrale europea), intervenendo sull’argomento, ha sottolineato come: “In questo susseguirsi di crisi, i sussidi che vengono ovunque distribuiti sono una prima forma di vicinanza della società a coloro che sono più colpiti, specialmente a coloro che hanno tante volte provato a reagire. I sussidi servono a sopravvivere, a ripartire. Ai giovani bisogna però dare di più: i sussidi finiranno e resterà la mancanza di una qualificazione professionale, che potrà sacrificare la loro libertà di scelta e il loro reddito futuri”.

I sussidi, per l’appunto, devono servire a dare un primo aiuto, ma poi occorre intervenire in maniera strutturale sulle politiche attive, ad iniziare dalla formazione professionale, per fornire quella qualificazione/riqualificazione che manca ai lavoratori ed accrescere le proprie competenze per dare valore aggiunto alle aziende.

Ma torniamo alle caratteristiche di questo incentivo formativo.

Il presupposto, per la realizzazione agevolata di questi percorsi formativi, è la sottoscrizione di un accordo collettivo di secondo livello da parte di associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (in caso di accordo territoriale), ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda (in caso di accordo aziendale).

Trattandosi di un beneficio normativo è il caso di attenersi scrupolosamente a questo principio, in quanto la formulazione di un accordo con soggetti diversi, rispetto alla prescrizione legislativa, porta alla perdita dell’incentivo.

L’accordo collettivo dovrà prevedere una temporanea rimodulazione degli orari di lavoro che, a parità di stipendio, potrà soddisfare le nuove esigenze organizzative aziendali e favorire percorsi di mobilità nel mercato del lavoro.

Ora la palla passa alle relazioni industriali, affinché le parti sociali possano condividere l’importanza della formazione quale motore della ripresa organizzativo/produttiva dell’impresa. In pratica, si tratta di mettere al centro dell’attenzione la formazione continua, stabilendo la possibilità di dedicare parte dell’orario lavorativo alla formazione e favorendo così la realizzazione di nuove competenze richieste dal mercato del lavoro. Ciò comporterà, indirettamente, un contenimento dell’utilizzo degli ammortizzatori sociali che implicano una riduzione non solo lavorativa ma anche economico/salariale.

Alle iniziative possono partecipare, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i Programmi Operativi Nazionali e Regionali di Fondo Sociale Europeo, i Fondi Paritetici Interprofessionali (costituiti ai sensi dell’art 118 della legge 388/2000), nonché, per le specifiche finalità, il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori (di cui all’art. 12 del decreto legislativo n. 276/2003) che, a tal fine, potranno destinare al Fondo Nuove Competenze una quota delle risorse disponibili nell’ambito dei rispettivi bilanci.

L’ultimo tassello, per la piena attuazione della disposizione, deve arrivare dal Ministero del Lavoro il quale, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, dovrà predisporre un apposito decreto che dovrà contenere i criteri e le modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse.

Da questo punto di vista siamo già in ritardo, in quanto il decreto doveva essere emanato entro il 19 luglio 2020 (60 giorni dall'entrata in vigore del D.L. n. 34/2020).

Tabella n. 1 - Specifiche dell’agevolazione - fonte ANPAL

Intervento Fondo Nuove Competenze
Principi e finalità Il FNC, istituito presso ANPAL, interviene per garantire la graduale ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica. Ha la finalità di innalzare il livello del capitale umano nel mercato del lavoro, offrendo ai lavoratori l’opportunità di qualificarsi e di dotarsi degli strumenti utili per adattarsi alle nuove condizioni del mercato del lavoro, dotandosi di “nuove competenze”, e sostenendo le imprese nel processo di adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e produttivi determinati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Destinatari e requisiti di accesso Datori di lavoro del settore privato che abbiano stipulato accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa ai sensi dell’art. 88, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, stabilendo che parte dell’orario di lavoro sia finalizzato alla realizzazione di appositi percorsi di sviluppo delle competenze del lavoratore.
Oggetto del finanziamento Costo del personale relativo alle ore di frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze stabiliti dagli accordi collettivi. Il finanziamento è autorizzato da ANPAL ed avviene attraverso il meccanismo dello sgravio contributivo operato da INPS.
Risorse 230 milioni di euro a valere sul PON SPAO. Dotazione incrementabile con conferimenti di risorse (previa intesa in Conferenza permanente Stato-Regioni) di PON e POR FSE, dei Fondi Paritetici Interprofessionali e del Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori (art. 12 del D.Lgs. n. 276/2003)

La norma, come modificata dal decreto Agosto (D.L. n. 104/2020)

Art. 88 - Fondo Nuove Competenze
1. Al fine di consentire la graduale ripresa dell’attività dopo l'emergenza epidemiologica, per gli anni 2020 e 2021, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi. Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico di un apposito Fondo denominato "Fondo Nuove Competenze", costituito presso l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), nel limite di 230 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale SPAO. Il predetto fondo è incrementato di ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2020 e di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 possono partecipare, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i Programmi Operativi Nazionali e Regionali di Fondo Sociale Europeo, i Fondi Paritetici Interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 nonché, per le specifiche finalità, il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 che, a tal fine, potranno destinare al Fondo costituito presso l'ANPAL una quota delle risorse disponibili nell'ambito dei rispettivi bilanci.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri e modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse e per il rispetto del relativo limite di spesa.

Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell’Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/08/22/formazione-azienda-aiuta-contenere-utilizzo-ammortizzatori-sociali

Iscriviti alla Newsletter




È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.

Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.

digital agency greenbubble