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Archivio newsOperativo il bonus 1.000 euro per gli iscritti alle Casse professionali
Con l’entrata in vigore del decreto Agosto ed a tre mesi dalla sua previsione nel decreto Rilancio, le Casse di previdenza dei liberi professionisti sono state messe nelle condizione di anticipare l’erogazione del bonus maggio di 1.000 euro ai propri iscritti. Il bonus sarà corrisposto in via automatica, senza bisogno di presentare la domanda, a tutti i beneficiari del bonus per il mese di aprile. La domanda dovrà essere presentata solamente da chi non avesse richiesto il bonus in precedenza. Anche per questi ultimi soggetti, i requisiti di fruizione restano quelli stabiliti per il bonus di aprile dal decreto 29 maggio 2020, attuativo del decreto Rilancio per il bonus del mese di aprile.
A circa tre mesi dalla previsione del decreto Rilancio, il decreto Agosto ha fissato le regole per erogare ai professionisti ordinistici il bonus maggio di 1.000 euro. A prescindere dall’aumento dell’importo, rispetto ai 600 euro erogati per marzo ed aprile, le regole di erogazione ed il suo sostanziale automatismo sono identiche a quelle previste dal decreto interministeriale del 29 maggio scorso.
Il mese e mezzo nel frattempo intercorso e l’adozione di norme di rango legislativo che mutano la fonte di disciplina del bonus (da decreto interministeriale a decreto legge) sono dovuti al fatto che l’enorme richiesta pervenuta dai professionisti in crisi, esclusi peraltro dalla fruizione del contributo a fondo perduto, ha esaurito i fondi originariamente stanziati e si è reso necessario attendere lo scostamento di bilancio che ha permesso l’adozione del D.L. n. 104/2020, entrato in vigore a Ferragosto.
L’art. 78 del decreto Rilancio (D.L. 34/2020, convertito dalla legge 77/2020), ha rifinanziato il Fondo per il reddito di ultima istanza, istituito dall’art. 44 del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020), e finalizzato all’erogazione (anche) ai professionisti ordinistici - per il tramite delle loro Casse di previdenza - di un bonus analogo a quello erogato alle altre categorie di lavoratori autonomi. Il rifinanziamento era finalizzato, dopo la prima erogazione di marzo, al riconoscimento agli interessati di due ulteriori tranche del bonus (per i mesi di aprile e maggio). Come per il bonus del mese di marzo, il D.L. n. 34/2020 rinviava ad un decreto interministeriale attuativo, per gli importi e per modalità e termini di erogazione.
Quanto ai requisiti di fruizione, il decreto Rilancio ha disposto che, alla data della domanda, i richiedenti non devono essere:
a) lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
b) titolari di pensione (con l’eccezione dei percettori dell’assegno ordinario di invalidità ex lege 222/1984, con evidente sperequazione rispetto ai professionisti che fruiscono della - analoga - pensione di invalidità erogata dalle Casse professionali).
N.B. Rispetto al bonus di marzo, il decreto Rilancio ha eliminato l’obbligatorietà dell’iscrizione esclusiva alla sola Cassa di previdenza alla quale si fa domanda. |
Il bonus - oltre a non essere cumulabile con tutti gli altri erogati dall’INPS in dipendenza dell’emergenza Covid, con il reddito di cittadinanza e con il reddito di emergenza (REM) - è altresì incompatibile con i trattamenti di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, oltre che con la percezione del contributo a fondo perduto istituito dal decreto Rilancio a favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA.
Il 29 maggio 2020 i Ministri del Lavoro e dell’Economia hanno firmato il decreto attuativo del citato art. 78 del decreto Rilancio, riferito al solo bonus per il mese di aprile.
Il decreto ha disposto l’erogazione di un bonus di € 600 per il mese di aprile, con anticipazione a carico delle Casse, senza bisogno di una nuova domanda, a favore di tutti i professionisti che abbiano fruito dell’analogo bonus per il mese di marzo.
Il decreto ha esteso, poi, la fruizione di tale bonus anche a chi si sia iscritto ad una Cassa di previdenza professionale nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2019 ed il 23 febbraio 2020, a condizione che gli interessati siano in possesso dei requisiti personali e/o reddituali.
Il bonus è erogato in conseguenza della cessazione o riduzione dell’attività professionale. Al riguardo, il decreto interministeriale in commento precisa che:
1) per “cessazione dell’attività” va intesa l’avvenuta chiusura della partita IVA tra il 23 febbraio ed il 30 aprile 2020;
2) per “riduzione o sospensione dell’attività” va intesa la riduzione di almeno il 33% del reddito nel primo trimestre 2020, rispetto all’analogo periodo del 2019 (computato secondo il principio di cassa, quale differenza tra ricavi e compensi percepiti e spese sostenute);
3) per i professionisti che si siano iscritti alle Casse tra il 2019 ed il 23 febbraio 2020 non trovano applicazione i criteri di cui ai punti precedenti, ma un diverso parametro (cfr. infra).
Al netto dell’erogazione automatica a chi abbia fruito del bonus marzo, ai sensi dell’art. 3 del decreto attuativo, anche i nuovi richiedenti non dovevano essere:
1) lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
2) titolari di pensione. A tale ultimo proposito, si consideri, tuttavia, che:
a) il decreto Rilancio afferma la compatibilità del bonus con la fruizione dell’assegno ordinario di invalidità dell’INPS (discriminando, così, i fruitori di pensioni di invalidità delle Casse o di altre Gestioni);
b) l’art. 3 articolo prevede che i richiedenti debbano dichiarare - in sede di domanda - di non essere titolari di “pensione diretta”: il che rende possibile la fruizione del bonus anche agli iscritti alle Casse titolari di pensione indiretta (di reversibilità o ai superstiti).
Chi non percepiva il bonus in via automatica doveva dichiarare, in sede di domanda:
1) di essere libero professionista, non titolare di pensione diretta né di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
2) di non aver percepito o percepire le indennità e le agevolazioni incompatibili con il bonus (tutte quelle indicate dal decreto Cura Italia, ad eccezione del bonus baby sitter);
3) di non aver presentato ad altra Cassa domanda per lo stesso bonus;
4) alternativamente:
a) di aver percepito - nell’anno 2018 - redditi professionali fino a € 35.000 (in caso di limitazioni subite all’esercizio professionale) o tra i 35.000 ed i 50.000 euro in caso di cessazione o riduzione del 33% del reddito stesso nel primo trimestre 2020 rispetto al primo trimestre 2019. Si sottolinea che - nel decreto attuativo del bonus di marzo - il reddito in riferimento non era solo quello “professionale”, ma quello “complessivo”, al lordo degli introiti da locazione;
b) in caso di iscrizione ad una Cassa tra il 2019 ed il 2020 di non aver comunque prodotto reddito professionali di importo superiore a quelli di cui al punto precedente;
c) di aver chiuso la partita IVA tra il 23 febbraio ed il 30 aprile 2020;
d) di aver subito un calo del 33% del reddito professionale nel primo trimetre 2020 rispetto al primo trimestre 2019, ovvero in caso di reddito professionale fino a 35.000 euro, di aver comunque subito limitazioni all’esercizio professionale in conseguenza dei vincoli connessi all’emergenza epidemiologica;
Come sopra accennato, il decreto Rilancio prevedeva l’erogazione di un ulteriore bonus per il mese di maggio che - secondo le anticipazioni del Governo - avrebbe dovuto essere incrementato a € 1.000. Tuttavia, lo stato di crisi derivato dall’emergenza epidemiologica, che ha coinvolto anche i liberi professionisti, ha fatto sì che le somme originariamente stanziate non fossero sufficienti.
E, pertanto, il Governo ha optato per inserire il bonus in questione all’interno del decreto Agosto, contando sullo scostamento di bilancio di 25/26 miliardi di euro autorizzati dal Parlamento.
L’art. 13 del D.L: n. 104/2020 dispone che - “ai fini della completa attuazione” della disciplina sui bonus per i professionisti iscritti alle Casse - ai professionisti che hanno fruito del bonus per il mese di aprile ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il 29 maggio 2020, verrà erogato, in via automatica un ulteriore bonus di € 1.000 per il mese di maggio 2020.
Inoltre, gli iscritti alle Casse di previdenza dei liberi professionisti che non abbiano già beneficiato del bonus per aprile, potranno richiedere il bonus per maggio, a condizione che siano in possesso dei requisiti previsti dal sopra illustrato decreto interministeriale. Con una precisazione: la data ultima di cessazione di attività necessaria per fruire del bonus slitta dal 30 aprile al 31 maggio 2020.
Queste ultime domande di fruizione del bonus dovranno essere presentate entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del D. L. 104/2020, ossia entro il 14 settembre 2020.
Restano, infine, confermate, anche per quanto attiene ai rapporti tra il Ministero del Lavoro e le Casse ed alle modalità e termini di rimborso delle anticipazioni a queste ultime, le disposizioni di cui al più volte citato decreto del 29 maggio 2020.
N.B. Ai fini dell’erogazione del bonus per il mese di maggio, il Governo ha stanziato 530 milioni di euro per l’anno 2020 (corrispondenti, quindi, a 530.000 professionisti beneficiabili). |
Nonostante il decreto Agosto sia entrato in vigore il giorno di Ferragosto (ed alle soglie del fine settimana), le Casse di previdenza dei liberi professionisti si sono immediatamente attivate per predisporre le procedure per l’erogazione automatica del bonus ai propri iscritti che avevano già fruito del bonus per aprile e, tendenzialmente, i mandati di pagamento sono stati avviati già nel corso della settimana successiva, a partire dal 17 agosto.
Quanto, invece, ai potenziali nuovi fruitori, le Casse hanno contestualmente provveduto a pubblicare sui propri siti internet note informative ed indicazioni procedimentali per la presentazione, in via telematica, delle domande stesse. Di tal che ciascun professionista interessato potrà avanzare la richiesta del bonus direttamente attraverso il portale della propria Cassa previdenziale di iscrizione.