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Archivio newsCassa integrazione, esoneri contributivi e licenziamento: le proposte dei Consulenti del Lavoro
In occasione dell'audizione che si è svolta in data 31 agosto 2020 presso la V Commissione Programmazione Economica e Bilancio del Senato, il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, ha presentato alcuni spunti di riflessione e di modifica al decreto Agosto. La nuova proroga della Cassa integrazione Covid-19 di fatto esclude, per effetto del meccanismo di computo automatico, le aziende "virtuose" che non sono riuscite ad utilizzare tutte le 18 settimane previste dalla precedente normativa. Inoltre, ai fini della concessione dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, per le aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione, appare necessario che vengano presi in considerazione anche i periodi autorizzati antecedentemente all'entrata in vigore del decreto e collocati nei mesi di luglio e agosto.
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in audizione al Senato sul Decreto Agosto, ha presentato un sintetico esame delle misure in esame, fornendo alcuni spunti utili alla modifica delle norme entrate in vigore lo scorso 15 agosto.
Per quanto riguarda l’obbligo di pagamento di un contributo addizionale per le aziende che, esaurite le prime nove settimane di ammortizzatori, intendano proseguire la fruizione degli stessi per le ulteriori nove settimane concesse dal D.L. n. 104/2020 viene evidenziato come il valore del contributo addizionale per cui è richiesto il pagamento sia particolarmente ingente se raffrontato a quello previsto per la disciplina ordinaria di cui al decreto legislativo n. 148/2015.
E’ stato introdotto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile. La scelta di concedere l’esonero nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020 appare oltremodo penalizzante per i datori di lavoro virtuosi che hanno preferito, in tali mesi, concedere primariamente ferie e permessi ai propri dipendenti in luogo dei trattamenti di integrazione salariale.
Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104, all’art. 14 ha disposto la proroga della durata del divieto di licenziamento per i datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali: l’originario termine del 17 agosto per il divieto dei licenziamenti per ragioni economiche, fisso e valido per tutti, risulta adesso sostituito, per effetto della proroga del decreto legge n. 104/2020, da una nuova scadenza mobile, determinata dalla necessità di individuare, in alternativa:
A) il momento in cui il datore di lavoro ha fruito integralmente dell’ulteriore periodo di 18
settimane di ammortizzatori sociali, con le modalità disciplinate dall’art. 1 del decreto;
B) la scadenza del periodo di fruizione dell’esonero contributivo, previsto quale alternativa alla
richiesta di ammortizzatori sociali.
Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, audizione in Senato su decreto Agosto 31/08/2020