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Lavoratori a termine del turismo: bonus di 1800 euro solo online, con quali requisiti?

I lavoratori dipendenti a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali che, in conseguenza dell’emergenza Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro possono chiedere i bonus di 600 euro per ciascuna delle mensilità di marzo, aprile e maggio 2020. L'INPS ha fornito le indicazioni operative con la circolare n. 94 del 2020, spiegando come presentare la domanda. In aggiunta, il decreto Agosto ha previsto, per gli stessi lavoratori, una indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro per la quale l'Istituto ha anticipato alcuni chiarimenti con il messaggio n. 3160/2020.

L'INPS, a seguito della pubblicazione del decreto 13 luglio 2020, n. 12 (attuativo dell’articolo 44 del Cura Italia), ha aperto il canale telematico per l'invio delle domande di bonus per i lavoratori dipendenti a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

A tale categoria di lavoratori è riconosciuta una indennità complessiva di 1800 euro (corrispondenti a 600 euro per ciascuna delle mensilità di marzo, aprile e maggio 2020).

In aggiunta il decreto Agosto (decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, art. 9, comma 5) prevede, per gli stessi lavoratori, una indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro, sulla quale l'INPS ha fornito i primi chiarimenti in attesa della pubblicazione dell'apposita circolare che definirà nel dettaglio le novità legislative del decreto e le istruzioni operative per la loro attuazione.

Ma andiamo con ordine soffermandoci dapprima sui destinatari e sulle modalità di presentazione della domanda per i bonus di 600 euro per ciascuna delle mensilità di marzo, aprile e maggio 2020 del decreto 13 luglio 2020, n. 12, secondo le indicazioni fornite dall'INPS con la circolare INPS 14 agosto 2020, n. 94.

Il bonus previsto dal decreto 13 luglio 2020, n. 12 spetta ai lavoratori a termine dipendenti da aziende inquadrate nel settore del turismo e degli stabilimenti termali.

Avvertenza Nella circolare n. 94/2020 l'INPS pubblica le tabelle con i codici ATECO che indicano le attività economiche riconducibili ai settori del turismo e degli stabilimenti termali e per i quali può essere concessa l’indennità.

Per accedere all'indennità i lavoratori devono far valere cumulativamente i seguenti requisiti (lettere a), b) e c) dell'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale citato)

- titolarità, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;

- titolarità, nell'anno 2018, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;

- non essere titolari di trattamento pensionistico diretto, né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 14 luglio 2020, di entrata in vigore del decreto ministeriale in esame.

L'indennità:

· è pari a 600 euro per ciascuna delle mensilità di marzo, aprile e maggio 2020

· non concorre alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi o TUIR).

· non dà diritto all’accredito di contribuzione figurativa e all'assegno per il nucleo familiare.

I lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali (solo coloro che non hanno presentato, per il mese di marzo 2020, domanda per l’indennità di cui all’art. 29 del Cura Italia, di cui non hanno beneficiato in quanto privi della qualifica di stagionale), in possesso dei requisiti in precedenza illustrati, per fruire dell’indennità Covid-19 relativa ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020 devono presentare domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica.

Di seguito si illustrano tutti i passaggi.

Autenticazione

Prima di iniziare la procedura occorre verificare di essere in possesso delle credenziali di accesso al portale INPS.

Le modalità di identificazione sono più ampie rispetto a quelle previste ordinariamente in ragione del carattere emergenziale del bonus in oggetto. Nello specifico, al pari di quanto previsto per le altre indennità Covid-19, si dovrà essere in possesso alternativamente di una delle seguenti credenziali:

PIN rilasciato dall’INPS (ordinario, dispositivo o semplificato previo inserimento della sola prima parte del PIN dell’INPS, ricevuto via SMS o e-mail subito dopo la relativa richiesta del PIN (cfr. il messaggio n. 1381/2020));

SPID di livello 2 o superiore;

Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);

Carta nazionale dei servizi (CNS).

Avvertenza Chi non è in possesso del PIN può farne richiesta attraverso il sito internet www.inps.it, utilizzando il servizio “Richiesta PIN” o mediante il Contact Center). Si ricorda da ultimo che dal 1° ottobre 2020 l’INPS non rilascerà più PIN che sarà sostituito da SPID (circolare INPS 17 luglio 2020, n. 87).

Accesso al servizio online

La presentazione della domanda è possibile accedendo al servizio online reso disponibile dall'INPS.

Compilazione

Le modalità di compilazione della domanda e le funzionalità del servizio online sono le stesse previste per le altre indennità Covid-19 (Bonus 600 euro).

Nel menu interno del servizio cliccando su "Indennità COVID-19" e poi sulla voce "Invio domanda" la procedura richiederà l'inserimento dei recapiti del lavoratore (Telefono, Cellulare e E-mail) e il codice fiscale.

Cliccando sul bottone Avanti occorre selezionare l'opzione "Indennità per il mese di marzo, aprile e maggio prevista dal Decreto applicativo art.44 DL 18/2020 e dal DL Rilancio" e, nel menu a tendina, la categoria "Lavoratori dipendenti a tempo determinato del turismo e degli stabilimenti termali (articolo 2. D.I. 13/07/2020)".

Nella successiva sezione relativa ai pagamenti si dovrà specificare la modalità di pagamento prescelta tra il Bonifico domiciliato, l'accredito su conto corrente intestato al lavoratore richiedente e il bonifico su IBAN Area SEPA (extra Italia).

Dopo aver letto la dichiarazione di responsabilità in merito alla veridicità dei dati inseriti, si può procedere alla conferma di invio della domanda.

Invio tramite Contact Center

In alternativa all'invio diretto è possibile presentare la domanda di indennità Covid-19 rivolgendosi al Contact Center integrato dell'INPS.

Non hanno diritto al bonus i lavoratori che percepiscono i seguenti trattamenti:

Prestazione Riferimento normativo
Trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario e trattamento di cassa integrazione salariale in deroga Articoli da 19 a 22 del Cura Italia
Bonus per le partite IVA e i collaboratori iscritti alla gestione separata inps, per artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore agricolo e dello spettacolo Articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del Cura Italia)
Bonus per i professionisti iscritti alle casse di previdenza Decreti 28 marzo e 29 maggio 2020 ed art. 13 del decreto Agosto
Indennità a favore dei lavoratori stagionali, dei lavoratori intermittenti, dei lavoratori autonomi occasionali e degli incaricati alle vendite a domicilio Decreto 30 aprile 2020
Indennità a favore di altre categorie di lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 Articolo 84 del decreto Rilancio
Indennità a favore dei lavoratori domestici Articolo 85 del decreto Rilancio
Reddito di emergenza Articolo 82 del decreto Rilancio
Reddito di cittadinanza Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
Titolari di pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata, degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103  
APE sociale Legge 11 dicembre 2016, n. 232

Il bonus è invece cumulabile con:

· l’assegno ordinario di invalidità (legge 12 giugno 1984, n. 222),

· la NASpI, la DIS-COLL e l’indennità di disoccupazione agricola.

· le erogazioni monetarie derivanti da borse di lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.

Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali a cui spetta l'indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 il decreto Agosto riconosce, in aggiunta, e a parità di requisiti (ma l'assenza di titolarità di pensione e di rapporto di lavoro dipendente andrà verificata alla data del 15 agosto 2020, di entrata in vigore del decreto), un’indennità onnicomprensiva di importo pari a 1.000 euro.

Per l'indennità in parola si attende l'apposita circolare INPS, annunciata dal messaggio n. 3160 del 27 agosto 2020.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/09/01/lavoratori-termine-turismo-bonus-1800-euro-online-requisiti

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