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Archivio newsLavoratori poligrafici di imprese stampatrici ed editrici: come presentare le domande di prepensionamento
Nel messaggio n. 3227 del 2020, l’INPS fornisce istruzioni per la gestione delle domande di prepensionamento dei lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale. Una volta effettuato l’accesso al portale dell’Istituto e scelta l’opzione ‘NUOVA DOMANDA’, occorre selezionare in sequenza ‘Pensione Anzianità/Anticipata/Vecchiaia’ > ‘Pensione Anticipata’ > ‘Prepensionamento Editoria art.1 comma 500 legge 160/2019”.
Con il messaggio 3227 del 4 settembre 2020 l’INPS comunica l’avvenuto rilascio dello specifico modello di domanda e fornisce istruzioni per la gestione delle domande di prepensionamento dei lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale.
Il cittadino in possesso delle credenziali di accesso, PIN rilasciato all’Istituto, SPID, Carta nazionale dei servizi e carta di identità elettronica 3.0, può compilare e inviare la domanda telematica di accesso alla pensione disponibile fra i servizi on line, sul sito www.inps.it, nella sezione ‘Domande di Pensione’. Una volta effettuato l’accesso e scelta l’opzione ‘NUOVA DOMANDA’, occorre selezionare in sequenza ‘Pensione Anzianità/Anticipata/Vecchiaia’ > ‘Pensione Anticipata’ > ‘Prepensionamento Editoria art.1 comma 500 legge 160/2019’. La domanda può essere presentata anche per il tramite dei Patronati e degli altri soggetti
abilitati alla intermediazione delle istanze di servizio all’INPS ovvero, in alternativa, può essere presentata utilizzando i servizi del Contact center.
Qualora i richiedenti abbiano utilizzato i prodotti di domanda Pensione Anticipata ‘Prepensionamento Editoria’ oppure ‘Pensione Anticipata Prepensionamento Editoria art.1, comma 154 della legge n. 205 del 2017’, le relative domande, se conformi alle indicazioni della circolare n. 93 del 2020, dovranno essere chiuse e ricaricate utilizzando lo specifico prodotto; analogamente si procederà nel caso di eventuali domande che siano state respinte in quanto presentate nelle more della pubblicazione della specifica circolare.
L’accesso al beneficio avviene secondo l’ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura ed è soggetto al monitoraggio della prospettica degli specifici limiti di spesa.
INPS, messaggio 04/09/2020, n. 3227