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Archivio newsSars CoV-2: sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro per i lavoratori fragili
Pubblicata la Circolare congiunta del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro, in relazione al contenimento del rischio di contagio da SARS-CoV-2 con particolare riguardo alle lavoratrici e ai lavoratori fragili, in presenza di patologie cardiovascolari, respiratorie e metaboliche. I Dicasteri demandano al medico competente e ai servizi ispettivi degli enti pubblici e degli istituti specializzati l’accertamento della idoneità all’espletamento della mansione.
Nell’attuale fase, continua a rilevarsi fondamentale la sorveglianza sanitaria per il miglioramento continuo e il mantenimento dell’efficacia delle misure di contenimento, integrando anche un valido sistema di verifica della presenza di condizioni di fragilità di lavoratori e lavoratrici dipendenti, demandando al medico competente e ai servizi ispettivi degli enti pubblici e degli istituti specializzati l’accertamento della idoneità all’espletamento della mansione.
Con la Circolare congiunta del 4 settembre 2020 del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i Dicasteri si soffermano sulle indicazioni operative in merito alle modalità di espletamento delle visite e del giudizio medico-legale.
Ai lavoratori e alle lavoratrici deve essere assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione dell’esposizione al rischio di da SARS-Co V-2, in presenza di patologie con scarso compenso clinico come malattie cardiovascolari, respiratorie e metaboliche, con documentazione medica attestante la relativa patologia.
Ai fini della valutazione della condizione di fragilità, il datore d lavoro dovrà fornire al medico incaricato che emetterà il giudizio una dettagliata descrizione della mansione svolta e della postazione di lavoro del dipendente, nonché le informazioni relative all’integrazione del documento di valutazione del rischio.
E’ opportuno che le visite si svolgano in un’infermeria aziendale o ambiente idoneo. Inoltre, possono ancora essere differibili, previa valutazione del medico incaricato, la visita medica periodica e la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro.
Ministero della salute e Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Circolare 04/09/2020, n. 13