News
Archivio newsFondi pensione: requisiti per le funzioni di amministrazione, direzione e controllo
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 220 del 4 settembre 2020 il regolamento in materia di requisiti di professionalità e di onorabilità, di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, di situazioni impeditive e di cause di sospensione dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le forme pensionistiche complementari. Per i soggetti già in carica, la mancanza dei nuovi requisiti di professionalità non previsti dalla normativa previgente non rileva per il mandato residuo.
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 220 del 4 settembre 2020, il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 108 del 11 giugno 2020 recante il ‘Regolamento in materia di requisiti di professionalità e dionorabilità,di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, di situazioni impeditive e di cause di sospensione dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le forme pensionistiche complementari.
Per i soggetti in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, la mancanza dei requisiti di professionalità introdotti con il presente decreto e non previsti dalla normativa previgente non rileva per il mandato residuo.
Le disposizioni del decreto si applicano ai rappresentanti legali, ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo, nonché al direttore generale delle forme pensionistiche complementari dotate di soggettività giuridica insieme ai componenti dell'organismo di rappresentanza.
All’art. 2 il regolamento presenta i requisiti di professionalità dei componenti dell'organo di amministrazione o di controllo, dei rappresentanti legali, dei direttori generali e dei responsabili. Almeno la metà dei componenti devono aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di: attività di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo presso forme pensionistiche complementari; attività di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo presso enti o imprese del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; attività professionali in materie attinenti al settore previdenziale, creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività propria del fondo pensione; attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore previdenziale, creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; funzioni di vertice, dirigenziali o direttive presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore previdenziale, creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, ovvero, con esclusivo riferimento alle forme pensionistiche complementari, funzioni di vertice, dirigenziali o direttive, anche presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori, purché dette funzioni comportino la gestione o il controllo della gestione di risorse economico-finanziarie; funzioni di amministratore, di carattere direttivo o di partecipazione a organi collegiali presso enti ed organismi associativi, a carattere nazionale, di rappresentanza di categoria, comparto o area contrattuale.
I requisiti di onorabilità non ricorrono se i soggetti interessati si trovano in situazioni di assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria e di condanna con sentenza anche non definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, a:
- pena detentiva per uno dei reati previsti dalle disposizioni in materia di previdenza obbligatoria e complementare, creditizia, finanziaria, mobiliare e assicurativa, dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari e di strumenti di pagamento, ovvero per i reati di riciclaggio, di usura e di truffa;
- reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
Costituisce causa di ineleggibilità lo stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, ovvero l'interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo.
L'organo competente effettua le verifiche e le valutazioni sulla base delle informazioni fornite e di ogni altra informazione rilevante. Le verifiche e le valutazioni sono condotte distintamente per ciascuno degli interessati. Il verbale fornisce puntuale e analitico riscontro delle valutazioni effettuate nonché delle motivazioni in base alle quali il soggetto interessato è ritenuto idoneo ad assumere l'incarico.
L'organo di amministrazione comunica alla COVIP l'esito delle verifiche e delle valutazioni nei termini e nelle modalità dalla stessa definiti.
Nel caso in cui sia disposta la sospensione, l'organo competente alla nomina delibera, entro sessanta giorni dalla data della delibera di sospensione, in ordine all'eventuale revoca dalla carica del soggetto interessato. Nel caso in cui il soggetto interessato sia il rappresentante legale, il direttore generale o il titolare di una funzione fondamentale, l'organo competente alla nomina delibera in ordine all'eventuale revoca nel più breve tempo possibile, e comunque entro e non oltre trenta giorni dalla data della delibera di sospensione. Qualora non si proceda alla revoca, il soggetto sospeso è reintegrato nelle sue funzioni.
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, G.U. 04/09/2020, n. 220