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Archivio newsDECRETO DI AGOSTO: LE NOVITA’ PER I DATORI DI LAVORO/SOSTITUTI D’IMPOSTA
Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.
D.L. 14 agosto 2020 n. 104, pubblicato in G.U, n. 203 del 14.08.2020
Messaggio INPS n. 3131 del 21 agosto 2020
Il 15 agosto 2020 è entrato in vigore il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 (cd. Decreto “Agosto”).
Di seguito si fornisce un’analisi delle disposizioni di interesse per i datori di lavoro/sostituti d’imposta contenute nel predetto decreto.
Art. 1 - Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga
18 settimane complessive.
La disposizione prevede che i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione della CIG, dell’assegno ordinario e della cassa in deroga per una durata massima di 9 settimane, incrementate, a determinate condizioni, di ulteriori 9 settimane.
Le complessive 18 settimane con causale Covid- 19 nazionale, devono collocarsi nel periodo dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, ma alle prime 9 settimane sono imputati i periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati in base al decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020) e dal decreto Rilancio (D.L n. 34/2020) collocati, anche parzialmente, dopo il 12 luglio.
La data del 12 luglio funge quindi da “spartiacque” tra la vecchia e la nuova cassa integrazione. Ciò implica che i periodi di ammortizzatori sociali riconducibili a quelli previsti dai precedenti decreti sopra citati e non fruiti entro il 12 luglio 2020 sono da considerarsi persi e non più utilizzabili dai datori di lavoro.
La formulazione della nuova disposizione potrebbe quindi penalizzare quei datori di lavoro che, facendo un uso oculato dell’integrazione salariale “hanno scaglionato”, il precedente periodo (9 settimane, oltre alle 5 e alle 4 successive) tra luglio e settembre e che si vedono “tagliare”, parzialmente rispetto ad altre aziende, il periodo di fruizione complessivo.
Costi per le aziende
Le 9 settimane ulteriori di integrazione salariale, rispetto alle prime 9 delle 18 ora disponibili, sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il periodo precedente di 9 settimane. Tuttavia, a determinate condizioni, l’ammortizzatore COVID-19, gratuito per tutto il periodo precedente, potrà subire un costo sotto forma di contributo addizionale che scaturisce dal raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019 pari al:
- 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento;
- 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato;
- Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20 percento e per coloro che hanno avviato l’attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019.
Per accedere alle successive 9 settimane, i datori di lavoro devono allegare alla domanda di concessione una autocertificazione ex art. 47 del DPR n. 445/2000 (che se mendace, comporta conseguenze penali), con l’indicazione dell’eventuale riduzione del fatturato. La mancata autocertificazione abilita l’Istituto ad applicare l’aliquota massima, ferme restando le necessarie verifiche su quanto dichiarato, che saranno effettuate sia dall’Istituto che dall’Agenzia delle Entrate.
Termini e decadenze per la presentazione delle domande
Le domande di accesso ai trattamenti vanno presentate all’INPS entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione.
Fondi di solidarietà bilaterale
L’art. 1, comma 7, del D.L. 104/2020, prevede espressamente che i Fondi di solidarietà previsti dall’art. 27 D.Lgs. 148/2015 (Fondo Solidarietà Bilaterale Artigiani e agenzie di somministrazione), garantiscono l’erogazione dell’assegno ordinario con le medesime modalità previste dall’art. 1, del D.L. 104/2020.
Art. 3 Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione
L’intento del Legislatore d’urgenza è quello di premiare gli imprenditori (esclusi quelli del settore agricolo) che hanno vissuto mesi di assoluta difficoltà legati alla ripresa della prima fase di lockdown e che sono riusciti, dopo una prima fase di sostegno statale a far riprendere l’attività aziendale, permettendo il regolare svolgimento della prestazione lavorativa a tutti i lavoratori.
Pertanto in via eccezionale per le aziende che non richiedono i nuovi trattamenti da cassa integrazione con causale COVID-19 nazionale di cui all’art. 1 del DL 104/2020, che ne abbiano già fruito nei mesi di maggio e giugno 2020 è previsto un esonero del pagamento dei contributi previdenziali a carico dell’azienda, con esclusione del premio INAIL, per un massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già utilizzata nei mesi di maggio e giugno 2020 da riparametrare ed applicare su base mensile.
La norma prevede esplicitamente che eventuali periodi di ammortizzatori sociali fruiti dopo il 12 luglio 2020, che quindi sono riconducibili alle nuove 18 settimane stante quanto indicato nell’articolo 1 del DL n. 104/2020, ma in forza a domande inoltrate sulla base delle norme contenute nel DL n. 18/2020, non saranno preclusivi della possibilità di accedere all’incentivo.
Valutazioni da parte dell’impresa
L’utilizzo dei nuovi periodi di cassa integrazione Covid-19 è alternativo alla richiesta di esonero contributivo. Per come è strutturata la norma, la scelta dell’incentivo impedisce il successivo accesso agli ammortizzatori sociali. Di conseguenza, qualora l’azienda scelga oggi di beneficiare dell’incentivo economico, sta di fatto ipotizzando di non avere la necessità di ricorrere agli ammortizzatori sociali da qui a fine anno, ma questo aspetto è tutt’altro che certo, stante la dinamica attuale della diffusione del virus COVID-19.
Per un raffronto di convenienza occorre calcolare l’importo massimo dell’incentivo fruibile, pari alla contribuzione previdenziale a carico azienda calcolata sulle ore di ammortizzatore sociale fruite da tutti i dipendenti nei mesi di maggio e giugno 2020.
Per comprendere se sia più conveniente il ricorso all’incentivo o all’ammortizzatore sociale, va poi calcolato il numero di ore di ammortizzatore sociale che darebbero all’azienda lo stesso “risparmio”.
Se la necessità di ricorso all’ammortizzatore sociale sarà poi più elevata di tale numero di ore, allora per l’azienda sarà più conveniente accedere agli ammortizzatori sociali; viceversa se il ricorso all’ammortizzatore sociale fosse necessario per un numero di ore inferiore, l’azienda avrà più beneficio nel richiedere l’incentivo.
Calcolo dell’esonero
Per la piena operatività dell’agevolazione e per la sua determinazione, è necessario attendere le istruzioni operative dell’INPS.
L’esonero è cumulabile, nel limite della contribuzione previdenziale dovuta, con altri benefici contributivi ed è concesso previa autorizzazione delle Commissione europea ai sensi dell’art. 108 sezione 3.1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
In assenza di indicazioni da parte dell’INPS si fornisce un esempio di una possibile soluzione interpretativa di calcolo:
aliquota contributiva INPS a carico azienda 28,98%;
retribuzione oraria pari a 10,00 euro
Ore ammortizzatore fruite mesi maggio e giugno 2020: 336
Ore utili al calcolo incentivo: 672
Incentivo massimo: 1.947,46 euro
Divieto di licenziamento
Il datore di lavoro che abbia beneficiato dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, dovrà attenersi al divieto di licenziamento collettivo e per giustificato motivo oggettivo, come previsto eccezionalmente dal decreto di agosto, pena la revoca del beneficio con efficacia retroattiva e impossibilità di utilizzare le nuove settimane di Cassa Covid-19 di cui all’art. 1 del DL104.
Art. 4 Disposizioni in materia di Fondo nuove competenze
Finalità e capienza
Al fine di limitare l’impatto negativo sui livelli occupazionali derivanti dall’emergenza sanitaria Covid-19 ed accompagnare la fase di ripresa, il decreto Rilancio ha istituito il Fondo Nuove Competenze.
Il decreto di agosto rifinanzia il FNC, con la finalità di offrire ai lavoratori l’opportunità di dotarsi di “nuove competenze”, sostenendo le imprese nel processo di adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e produttivi determinati dall’emergenza epidemiologica Covid-19, con la copertura degli oneri relativi ai percorsi di formazione.
Il fondo ha carattere di eccezionalità e riguarda solo gli anni 2020 e 2021con una capienza rispettivamente di 430 milioni di euro e di 300 milioni di euro.
Condizioni per accedere al fondo
Per la realizzazione agevolata dei percorsi formativi è necessaria la sottoscrizione di accordi collettivi aziendali o territoriali con le organizzazioni sindacali, con le quali possono essere realizzate specifiche intese di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive, stabilendo che parte dell’orario di lavoro sia finalizzato alla frequenza di percorsi di sviluppo delle competenze del lavoratore.
La disposizione non è ancora operativa in attesa di un decreto del Ministero del Lavoro.
Oggetto del finanziamento
Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico fondo nuove competenze. Il finanziamento autorizzato dall’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro, avviene attraverso il meccanismo dello sgravio contributivo operato dall’INPS.
Art. 6 Esonero dal versamento dai contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato.
L’articolo 6 introduce un nuovo esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 15 agosto 2020 fino al 31 dicembre 2020, a prescindere dall’età anagrafica dei lavoratori, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico.
I datori di lavoro possono beneficiare dell’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dalla data di assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile (importo per il semestre 4.030,00 euro; importo mensile 671,00 euro).
Dall’esonero contributivo sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa.
L’esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato, in contratto a tempo indeterminato successiva al 15 agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2020.
In merito alle condizioni di applicazione occorre:
1) il rispetto dell’art. 31 del D.Lgs 150/2015, il quale prevede che gli incentivi non spettano, se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione, hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive;
2) il DURC positivo;
3) il rispetto delle norme giuslavoristiche e contrattuali.
Per la piena operatività di tale agevolazione è necessario attendere le istruzioni operative dell’INPS.
Art. 7 Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali.
L’esonero contributivo di cui all’art. 6 sopra analizzato spetta, con le medesime modalità e nel medesimo arco temporale, limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque fino ad un massimo di 3 mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
Per le trasformazioni dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, successive al 15 agosto 2020, si applica l’esonero previsto dal precedente articolo 6.
L’incentivo potrà essere utilizzato solo previa autorizzazione della Commissione europea.
Art. 8 Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine
Fino al 31 dicembre 2020, fermo restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato anche in assenza delle causali ex art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015.
E’ abrogata la proroga automatica e obbligatoria del termine dei contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e per l’alta formazione e ricerca e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, per la durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Art. 14 proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo
In via generale il decreto di Agosto, diversamente dalla normativa precedente, che prevedeva il divieto di procedere a licenziamenti collettivi o individuali per giustificato motivo oggettivo fino al 17 agosto 2020, non fissa una data di scadenza del divieto di licenziamento, ma individua indirettamente un termine mobile, salvo alcune eccezioni, previste dalla norma, di seguito specificate.
L’articolo 14, prevede infatti che ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito, tra il 13 luglio ed il 31 dicembre 2020, delle nuove 18 settimane di trattamento di integrazione salariale riconducibile all’emergenza epidemiologica da Covid-19, ovvero del nuovo esonero dal versamento dei contributi previdenziali, fruibile per un periodo massimo di 4 mesi entro il 31.12.2020, resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo, ai sensi della legge n. 223/1991 e sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23/02/2020, salve le ipotesi di cambio di appalto.
Alle condizioni di cui sopra, resta preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 604/1966.
In ogni caso, tenuto conto dello scopo della norma, in attesa di maggiori chiarimenti, è prudenziale attendere il 31 dicembre 2020 per procedere con licenziamenti economici, sia collettivi, sia individuali per giustificato motivo oggettivo.
Le preclusioni e le sospensioni di cui sopra, non si applicano nelle ipotesi di:
• licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività. Non c’è alcun esonero dal divieto di licenziamento se, nel corso della liquidazione, viene ceduto a terzi un complesso di beni o attività aziendali che possa essere configurato come cessione di ramo dell’azienda in base all’articolo 2112 del codice civile.
• accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono a tale accordo.
Si tratta di accordi collettivi stipulati dalle OO.SS. territoriali, con esclusione delle RSA o RSU, di risoluzione consensuale del rapporto, conosciuti come piani di incentivazione all’esodo. Ai lavoratori che aderiscono ai predetti accordi è riconosciuto il trattamento della NASPI (indennità di disoccupazione).
Sul piano produttivo e organizzativo, le risoluzioni consensuali incentivate, anche in costanza di ammortizzatori sociali con causale COVID-19, consentono di affrontare in modo flessibile e meno traumatico il problema del dimensionamento d’organico nella stagione di incertezza economica che stiamo attraversando.
• fallimento, qualora non sia disposto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero quando sia disposta la cessazione della stessa.
Restano escluse dal divieto le altre tipologie di licenziamento quali ad esempio:
• il licenziamento disciplinare (per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo);
• il licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;
• licenziamento degli apprendisti al termine del periodo di apprendistato,
• licenziamento per superamento del periodo di comporto, ecc.
Art. 97 ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi
I versamenti sospesi nei mesi di marzo, aprile maggio e giugno 2020 (art. 126 e 127 del Decreto Rilancio), relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, alle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali, ai contributi previdenziali Inps e premi Inail, possono essere effettuati, senza applicazione di interessi e sanzioni, per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in un’unica soluzione entro il 16/09/2020, o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rate entro il 16/09/2020.
Il versamento del restante 50% delle somme dovute, può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni, mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16/01/2021.
Art. 112 raddoppio limite welfare aziendale anno 2020
Il decreto dispone, limitatamente al periodo di imposta 2020, l’innalzamento da euro 258,23 ad euro 516,46 del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito imponibile (fiscale e previdenziale), agevolando così i piani welfare aziendali.
Il limite di esenzione è fissato dal comma 3, art. 51 del TUIR e trova applicazione relativamente ai c.d. fringe benefits riconosciuti ai lavoratori con finalità di incentivazione e fidelizzazione.
A titolo di esempio, tra i fringe benefits che rientrano nella previsione di cui al comma 3 dell’art. 51 del TUIR e, dunque, sono soggetti al limite di esenzione di euro 516,46 con riferimento all’anno 2020, si segnalano:
• i buoni acquisto e buoni carburante;
• l’auto concessa ad uso promiscuo;
• l’alloggio concesso in locazione, in uso o in comodato;
• i prestiti aziendali;
• polizze assicurative extra professionali, ecc.
Qualora il valore del fringe benefit superi il limite di esenzione, lo stesso concorre interamente a formare il reddito imponibile e non soltanto la parte eccedente la soglia di 516,46 euro.
Lo studio resta a disposizione per chiarimenti in merito.