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Archivio newsContratti pubblici: le linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
Entra in vigore l’11 settembre 2020 la delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione recante il Regolamento per la gestione del Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Il regolamento disciplina in particolare: la trasmissione del già delineato flusso informativo, l'iscrizione nel Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, delle annotazioni relative alle informazioni pervenute, la partecipazione al procedimento in relazione alle specifiche caratteristiche e circostanze delle iscrizioni, le modifiche da apportare per effetto del contenzioso amministrativo o civile, la durata della permanenza delle annotazioni nel casellario, le modalità per la loro cancellazione.
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 225 del 10 settembre 2020 la delibera 29 luglio 2020 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in materia di contratti pubblici, recante il Regolamento per la gestione del Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 213, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di cui alla delibera n. 861 del 2 ottobre 2019, modificato con decisione del Consiglio del 29 luglio 2020.
Il regolamento disciplina in particolare:
- la trasmissione del già delineato flusso informativo,
- l'iscrizione nel Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, delle annotazioni relative alle informazioni pervenute,
- la partecipazione al procedimento in relazione alle specifiche caratteristiche e circostanze delle iscrizioni,
- le modifiche da apportare per effetto del contenzioso amministrativo o civile,
- la durata della permanenza delle annotazioni nel casellario,
- le modalità per la loro cancellazione.
Il Casellario è articolato in tre sezioni distinte in base al livello di accessibilità («A», «B» e «C»). Tali sezioni contengono i dati e le informazioni inerenti gli o.e. che partecipano alle gare per l'affidamento di lavori, di forniture e di servizi. Nello specifico:
- la Sezione A: area pubblica è ad accesso pubblico e contiene i dati riguardanti le attestazioni di qualificazione rilasciate dalle S.O.A. (società organismi di attestazione) alle imprese esecutrici di lavori pubblici e le notizie riguardanti le medesime S.O.A;
- la sezione «B» è ad accesso riservato alle s.a. e alle S.O.A. e agli o.e. destinatari del provvedimento di annotazione per la visione della propria posizione, mediante presentazione di istanza all'ufficio competente, nelle more della definizione di una apposita procedura telematica;
- la sezione «C» è ad accesso riservato all'Autorità e raccoglie i dati utili allo svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo dell'Autorità anche inerente il sistema unico di qualificazione degli o.e. nonché all'implementazione del sistema del rating di impresa.
E’ utile ricordare che per o.e. deve intendersi l’operatore economico, ossia una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.
Le s.a. e gli altri soggetti detentori di informazioni concernenti l'esclusione dalle gare ovvero fatti emersi nel corso di esecuzione del contratto devono inviare all'Autorità tali informazioni nel termine di trenta giorni decorrenti dalla conoscenza o dall'accertamento delle stesse. Decorso inutilmente tale termine l'Autorità avvia il procedimento sanzionatorio nei confronti del soggetto inadempiente all'obbligo informativo.
Le informazioni contenute nel Casellario informatico sono detenute stabilmente dall'Autorità. Il termine di durata della pubblicità delle annotazioni è generalmente pari a cinque anni dalla data di prima pubblicazione, mentre per le annotazioni prive di carattere interdittivo nelle sezioni «A» e «B» del Casellario è pari a dieci anni dalla data di prima pubblicazione.
Il regolamento entra in vigore l’11 settembre 2020 ed è pubblicato anche sul sito istituzionale dell'Autorità.
Autorità Nazionale Anticorruzione, delibera 29/07/2020 (Gazzetta Ufficiale 10/09/2020, n. 225)