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Archivio newsIl decreto “Agosto” : D.L. 14/8/2020 n. 104
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14/8/2020 è stato pubblicato il decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 (decreto “Agosto”), contenente misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Le misure introdotte, vanno ad affiancarsi a quelle già previste dal D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (decreto Cura Italia), convertito con modificazioni, dalla legge 24/4/2020 n. 27, dal D.L. 8 aprile 2020 n. 23 (decreto Liquidità), convertito con modificazioni, dalla legge 5/6/2020 n. 40 e dal D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (decreto Rilancio), convertito con modificazioni, dalla legge 17/7/2020 n. 77.
Il nuovo decreto – entrato in vigore il 15 agosto 2020 – interviene per rinforzare i settori lavoro, imprese e Enti territoriali, si compone di 115 articoli, distribuiti in otto capi:
Capo I – disposizioni in materia di lavoro (artt. 1 – 26);
Capo II – disposizioni in materia di coesione territoriale (artt. 27 – 28);
Capo III – disposizioni in materia di salute (artt. 29 – 31);
Capo IV – disposizioni in materia di scuola, università, emergenza (artt. 32 – 38);
Capo V – disposizioni concernenti Regioni, Enti locali e sisma (artt. 39 – 57);
Capo VI – sostegno e rilancio dell’economia (artt. 58 – 96);
Capo VII – misure fiscali (artt. 97 – 113);
Capo VIII – disposizioni finali e copertura finanziaria (artt. 114 – 115).
Di seguito si riepilogano le principali disposizioni di natura fiscale e finanziaria (Capi VI e VII), ritenute di interesse per i clienti dello Studio, rimandando ad altra specifica circolare il commento delle disposizioni in materia di lavoro (Capo I).
Art. 58 – Fondo per la filiera della ristorazione
Al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell’attività degli esercizi di ristorazione ed evitare sprechi alimentari, si prevede l’istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, finalizzato all’erogazione di un contributo a fondo perduto per tutte le imprese in attività alla data del 15 agosto 2020 con codice ATECO prevalente:
• 56.10.11 ristorazione con somministrazione
• 56.29.10 mense
• 56.29.20 catering continuativo su base contrattuale
per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima del territorio.
Il contributo spetta, a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020, sia inferiore ai tre quarti dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019. Per i soggetti che hanno avviato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta comunque, indipendentemente dal suddetto requisito.
Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini degli art. 61 e 109 del TUIR e non concorre alla formazione del valore della produzione ai fini IRAP. L’erogazione viene effettuata nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis.
Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, saranno stabiliti i criteri, le modalità e l’ammontare del contributo.
Art. 59 – Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici
E’ riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività economiche e commerciali aperte al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana, che abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri almeno tre volte superiore (per i capoluoghi di provincia) ovvero in numero pari o superiore (per le città metropolitane) a quello dei residenti negli stessi comuni.
Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giungo 2020, sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019.
L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale (del 15%, 10% o del 5% in base ai ricavi o compensi del 2019) alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2019, per un importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Si tratta di un contributo in conto esercizio, non tassabile ai fini delle II.DD. e dell’IRAP e che non rileva ai fini degli art. 61 e 109 del TUIR; sarà accreditato direttamente sul c/c del beneficiario (no credito d’imposta) previa presentazione di un’istanza telematica, anche tramite intermediario, all’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità che saranno definite con apposito provvedimento.
Tale contributo non è cumulabile con il contributo previsto dall’art. 58 del presente decreto per le imprese della ristorazione che potranno presentare richiesta per uno solo dei due contributi.
Art. 62 – Aiuti alle piccole imprese e alle micro imprese
La norma estende la disciplina degli aiuti previsti dal “Decreto Rilancio” per le PMI, anche alle micro e piccole imprese che risultavano in difficoltà già alla data del 31 dicembre 2019, ai sensi del regolamento (EU) n. 651/2014, purché le stesse:
• non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza;
• non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell’aiuto l’impresa abbia rimborsato il prestito o revocato la garanzia;
• non abbiano ricevuti aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell’aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.
Art. 63 – Semplificazione procedimenti assemblee condominiali
La norma prevede che le deliberazioni dell’assemblea del condominio avente per oggetto l’approvazione di lavori rientranti nel “Superbonus 110%”, sono valide con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.
Art. 65 – Proroga moratoria per le PMI
La moratoria sui prestiti e mutui per le PMI di cui all’art. 56 del D.L. 18/2020 (decreto Cura Italia), che era stata disposta fino al 30 settembre 2020 è estesa fino al 31 gennaio 2021.
Si tratta di:
• aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti;
• rate dei mutui e dei finanziamenti a rimborso rateale e pagamento dei canoni di leasing.
Per le imprese già ammesse alla moratoria, la proroga opera automaticamente senza alcuna formalità, salva rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 settembre 2020.
Le imprese che finora non avevano chiesto questa agevolazione posso farlo ora e valgono naturalmente le medesime condizioni e modalità previste dall’art. 56 D.L. 18/2020.
Per riferimenti, si richiama la circolare Studio Marchetti n. 12-2020 del 20/3/2020.
Art. 71 – Modalità di svolgimento semplificato delle assemblee di società
Alle assemblee delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici convocate entro il 15 ottobre 2020, continuano ad applicarsi le modalità semplificate previste dall’art. 106 del D.L. 18/2020.
Per riferimenti, si richiama la circolare Studio Marchetti n. 18-2020 del 31/3/2020.
Art. 74 – Contributo per l’acquisto di auto nuove a basse emissioni
Il decreto Rilancio ha previsto un contributo a favore di persone fisiche e giuridiche, che nel periodo dal 1° agosto al 31 dicembre 2020 acquistano in Italia, anche in leasing, un veicolo nuovo di fabbrica di categoria M1:
• con emissioni di CO2comprese tra 0 e 60 g/km avente un prezzo inferiore a € 50.000 (IVA esclusa);
• con emissioni di CO2 comprese tra 61 e 110 g/km, omologato in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e avente un prezzo risultante dal listino ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a € 40.000 (IVA esclusa).
Ora l'art. 74 in esame incrementa il fondo destinato a tale contributo e rivede alcuni parametri come di seguito esposto:
per l’acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato entro il 31.12.2009 o che nel periodo di vigenza dell’agevolazione superi i 10 anni di anzianità dalla data di immatricolazione, il contributo è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno € 2.000 ed è parametrato al numero di grammi di CO2 emessi per km:
CO2 g/Km Contributo
0 – 20 € 2.000
21 – 60 € 2.000
61 – 90 € 1.750
91 - 110 € 1.500
per l’acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, il contributo è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno € 1.000 ed è parametrato al numero di grammi di CO2 emessi per km:
CO2 g/Km Contributo
0 – 20 € 1.000
21 – 60 € 1.000
61 – 90 € 1.000
91 - 110 € 750
Art. 77 – Misure urgenti per il settore turistico
Vengono modificate le disposizioni dell’art. 28 del D.L. 34/2020 (decreto Rilancio) in materia di credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda.
Viene ora previsto che il credito d’imposta in esame:
• spetta indipendentemente dal volume dei ricavi e compensi del periodo d’imposta precedente, oltre che alle strutture alberghiere e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator, anche alle strutture termali;
• è riconosciuto per i canoni di locazione, di leasing e di concessione pagati con riferimento ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e per le strutture turistico ricettive a carattere stagionale con riferimento ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio. - Tale modifica relativa ai mesi rilevanti ai fini dell’agevolazione riguarda tutti i soggetti ammessi al beneficio (non solo quelli del settore turistico).
Inoltre, è previsto, che per le imprese del comparto turistico la moratoria prevista dall’art. 56 del D.L. 18/2020 per la parte concernente il pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020, è prorogata sino al 31 marzo 2021.
Per i riferimenti, si richiama la circolare Studio Marchetti n. 25-2020 del 8/6/2020.
Art. 78 – Esenzione dall’IMU per i settori del turismo e dello spettacolo
Come già avvenuto per la prima rata, per l’anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell’IMU relativa a:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori della attività ivi esercitate.
Art. 79 – Ulteriori agevolazioni fiscali per il settore turistico e termale
Il credito d’imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all’art. 10 del D.L. 83/2014 è riconosciuto nella misura del 65% per gli anni 2020 e 2021.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
Sono comprese tra i beneficiari del credito d’imposta, le strutture che svolgono attività agrituristica, le strutture termali e le strutture ricettive all’aria aperta.
Art. 81 – Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari
E’ previsto un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dagli enti non commerciali, nel secondo semestre 2020 in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni a favore di:
• leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche;
• società sportive professionistiche;
• società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile (con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non inferiori ad Euro 200.000) con esclusione degli enti che optano per il regime speciale di cui alla legge 398/1991.
L’investimento deve essere di importo complessivo non inferiore ad Euro 10.000.
Il credito d’imposta è utilizzato esclusivamente in compensazione e l’incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con mezzi tracciabili.
Art. 97 – Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi
I versamenti sospesi dall’art. 18 D.L. 23/2020 (in scadenza ad aprile e maggio e posticipati al 30/6) e dagli artt. 61 e 62 del D.L. 18/2020 (in scadenza a marzo e posticipati al 31/5) e poi prorogati al 16 settembre 2020 dagli artt. 126 e 127 del D.L. 34/2020, possono essere effettuati nel seguente modo:
• il 50% delle somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;
• il restante 50%, senza applicazione di sanzioni ed interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.
Per i riferimenti, si richiamano le circolari Studio Marchetti n. 11-2020 del 19/3/2020, n. 20-2020 del 10/4/2020 e n. 24-2020 del 26/5/2020.
Art. 98 – Proroga secondo acconto ISA
Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito dal relativo decreto di approvazione, è prorogato al 30 aprile 2021 il termine del versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovuto per il 2020.
La proroga si applica ai contribuenti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Art. 99 – Proroga riscossione coattiva
E’ prorogata dal 31 agosto al 15 ottobre 2020 la sospensione dei versamenti di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento esecutivi e altri atti. La sospensione riguarda anche la notifica di nuove cartelle e la possibilità per l’Agenzia delle Entrate-Riscossione di avviare azioni cautelari ed esecutive.
I versamenti sospesi devono essere effettuati in una unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (art. 68 D.L. 18/2020), quindi entro il 30 novembre 2020.
Nonostante la norma parli di pagamento in “unica soluzione”, è stato chiarito che anche per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione è possibile chiedere una rateizzazione; a tal fine, per evitare l’attivazione di procedure di recupero è opportuno presentare domanda di rateizzazione entro il 30 novembre 2020.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha, inoltre, chiarito che:
1) la sospensione dall’8 marzo al 15 ottobre 2020 opera anche per i piani di rateizzazione in corso, relativamente alla rate che scadono nel detto periodo; il pagamento di queste rate deve avvenire comunque entro il 30 novembre 2020;
2) l’estensione del numero delle rate (da 5 a 10) il cui mancato pagamento (anche non consecutivo) comporta la decadenza della rateizzazione si applica ai piani di rateizzazione in essere e a quelli che verranno concessi a fronte di istanze presentate fino al 15 ottobre 2020;
3) il termine “ultimo” entro il quale effettuare i pagamenti delle rate in scadenza nel 2020 della rottamazione-ter e del saldo e stralcio rimane fissato al 10 dicembre 2020 (non sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’art. 3, comma 14-bis, D.L. 119/2018).
Art. 109 – Proroga esonero TOSAP e COSAP
E’ stato prorogato al 31/12/2020 l’esonero del pagamento della TOSAP e della COSAP per le imprese di pubblico esercizio.
Art. 110 – Rivalutazione generale dei beni d’impresa e delle partecipazioni 2020
I soggetti indicati nell’art. 73, comma 1, lettere a) e b) del TUIR, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono anche in deroga all’art. 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
La rivalutazione può essere eseguita nel bilancio 2020 e 2021, distintamente per ciascun bene e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva nella misura del 10%.
Il maggior valore attributo ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive – a partire dall’esercizio successivo – mediante il versamento di un’imposta sostitutiva nella misura del 3%.
Le imposte sostitutive sono versate in un massimo di tre rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.
Si resta a disposizione per chiarimenti e approfondimenti.