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Marittimi imbarcati su navi minori: individuazione del regime previdenziale

L’INPS, nel messaggio n. 3275, recepisce la sentenza con cui la Corte di Cassazione ha stabilito che il regime previdenziale generale obbligatorio gestito dall’INPS si applica anche ai lavoratori marittimi imbarcati sui galleggianti iscritti nei registri delle navi minori e dei galleggianti, superiori alle dieci tonnellate di stazza lorda e privi di apparato motore, non rientranti tra quelli indicati dall’articolo 5, lettera e), della legge 26 luglio 1984, n. 413.

L’INPS, con il messaggio n. 3275 del 2020, interviene riguardo le categorie di lavoratori marittimi che debbono essere iscritti alle assicurazioni generali obbligatorie gestite dall’INPS.

Sono obbligatoriamente iscritte “le persone di nazionalità italiana o straniera che compongono, ai sensi di legge, l’equipaggio delle navi munite di carte di bordo o di documenti equiparati”, nonché “le persone assunte con contratto di arruolamento che prestano servizio sui galleggianti, a condizione che risultino iscritte nelle matricole della gente di mare di prima, seconda o terza categoria”.

A tal fine si considerano navi

a) quelle iscritte nelle “Matricole delle navi maggiori”;

b) quelle iscritte nei “Registri delle navi minori e dei galleggianti”, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1287 del codice della navigazione;

c) quelle iscritte nei “Registri delle navi da diporto”;

d) le imbarcazioni da diporto, iscritte nei “Registri delle imbarcazioni da diporto” di stazza lorda superiore alle 10 tonnellate o con apparato motore di potenza massima di esercizio superiore a 35 cavalli-vapore, anche se costituisca mezzo di propulsione ausiliario;

e) i galleggianti iscritti nei “Registri delle navi minori e galleggianti” addetti al servizio dei porti, delle rade e del pilotaggio, qualunque ne sia la stazza purché abbiano mezzi di propulsione propri”.

I marittimi imbarcati su galleggianti non aventi le caratteristiche tecniche e di impiego di cui sopra sono stati assoggetti alle assicurazioni obbligatorie vigenti per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Al riguardo è intervenuta la Corte di Cassazione a specificare che rientrano nella nozione di navi, come individuate dall’articolo 5 della legge n. 413/1984, anche i galleggianti con una stazza lorda superiore alle dieci tonnellate, a prescindere dalla dotazione o meno di autonomi mezzi di propulsione e dalla tipologia d’impiego; conseguentemente, i marittimi ivi imbarcati devono essere iscritti al regime previdenziale recato dalla legge n. 413/1984.

Ai marittimi componenti gli equipaggi dei galleggianti superiori alle dieci tonnellate di stazza lorda, privi di apparato motore, iscritti nei Registri delle navi minori e dei galleggianti (RNMG) e muniti di carte di bordo o di documenti equiparati, si applica il regime contributivo ordinario.

Per il versamento dei contributi obbligatori dovuti per i marittimi imbarcati sui galleggianti aventi le caratteristiche sopra illustrate, i datori di lavoro interessati, armatori dei galleggianti in argomento, debbono presentare domanda di apertura di apposita matricola contributiva, avvalendosi della procedura di Iscrizione e variazione azienda presente nel sito dell’Istituto.

Per l’esposizione dei dati contributivi riferiti ai marittimi imbarcati sui galleggianti, aventi le caratteristiche sopra indicate, i datori di lavoro utilizzeranno gli specifici codici tipo lavoratore in uso per il versamento dei contributi dovuti per i lavoratori marittimi, a copertura dei periodi di effettiva navigazione.

INPS, messaggio 09/09/2020, n. 3275

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/09/11/marittimi-imbarcati-navi-minori-individuazione-regime-previdenziale

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