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Decreto Semplificazioni: domicilio digitale obbligatorio dal 1° ottobre per imprese e professionisti

Stretta del decreto Semplificazioni su imprese e professionisti per rendere effettivo l’obbligo di comunicazione del domicilio digitale. Le imprese costituite in forma societaria dovranno infatti comunicare il proprio domicilio digitale al registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio entro il 1° ottobre 2020, se non già comunicato in precedenza. In occasione della prima iscrizione al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane viene poi prevista la sospensione della domanda per le imprese individuali che non abbiano indicato il proprio domicilio digitale. Per imprese individuali e società che saranno prive del domicilio digitale sono previste infine pesanti sanzioni. Cosa cambia per i professionisti iscritti agli Albi e i revisori legali?

Il sistema escogitato dal Governo Conte “per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti” – questa la rubrica dell’art. 37 del decreto Semplificazioni (DL 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120) – consiste:

- in primo luogo, nell’imporre alle imprese costituite in forma societaria l’obbligo di comunicare il proprio domicilio digitale al registro delle imprese entro il 1° ottobre 2020, se non già comunicato in precedenza,

- e, in secondo luogo, nel prevedere una sospensione della domanda di iscrizione al registro delle imprese per le imprese individuali che non abbiano indicato il proprio domicilio digitale. La sospensione della domanda, in attesa di essere integrata con il domicilio digitale, vale solo in occasione della prima iscrizione al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane, perchè le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non abbiano già indicato, all’ufficio del registro delle imprese competente, il proprio domicilio digitale, dovranno farlo anch’esse entro il 1° ottobre 2020. In entrambi i casi, se non si provvede, scattano le sanzioni.

Le nuove disposizioni del decreto Semplificazioni si occupano anche della procedura di iscrizione del domicilio digitale da parte di imprese di nuova costituzione o già iscritte nel registro, dell’indicazione di un nuovo domicilio digitale in caso di domicilio inattivo, oltre che della procedura di iscrizione del domicilio digitale dei professionisti iscritti in albi ed elenchi.

Vediamo più in dettaglio tali novità tenendo anche conto di talune modifiche apportate in sede di conversione in legge del DL Semplificazioni.

L’art. 37, coordinandosi con il Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005), sostituisce il riferimento all’indirizzo PEC con quello relativo al “domicilio digitale” e introduce un termine espresso, la data del 1° ottobre 2020, entro la quale imprese e società sono tenute a comunicare il domicilio digitale.

N.B. La nozione di “domicilio digitale” è più ampia e ricomprende non solo la PEC ma anche i Servizi elettronici di recapito certificato qualificato (Sercq), definiti dal Reg. (Ue) 910/2014 (regolamento eIDAS), che ancora non sono stati attuati nel nostro Paese. Ciò comporta l’abrogazione espressa – per motivi di coordinamento - della disciplina sull’uso della PEC da parte della PA quale ordinario e tendenzialmente unico strumento di comunicazione, in alternativa all’invio postale di documenti cartacei.

Dunque, tutte le tipologie di imprese dovranno iscrivere un domicilio digitale attivo e funzionante entro il 1° ottobre 2020, rivolgendosi (adesso) a certificatori accreditati dall’Agid e (in futuro) ai gestori eIDAS per i nuovi servizi tecnologici diversi dalla PEC.

Accanto al fine generale di ridurre le spese di imprese, professionisti, società e PA, rendendo più efficienti e semplici spedizione e ricezione telematica oltre che archiviazione digitale della corrispondenza, l’intervento mira a garantire il diritto di usare, in modo accessibile ed efficace, fermi restando i diritti delle minoranze linguistiche riconosciute, le soluzioni e gli strumenti previsti dal Codice dell'amministrazione digitale (CAD, D.Lgs. 82/2005) nei rapporti con:

- le PA, ivi comprese le autorità di sistema portuale, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione;

- i gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse;

- determinate tipologie di società a controllo pubblico, anche ai fini dell'esercizio dei diritti di accesso e della partecipazione al procedimento amministrativo.

Il decreto Semplificazioni interviene novellando in più punti l’art. 16 del D.L. n. 185/2008 (decreto Anticrisi) che disciplina l’obbligo da parte delle imprese societarie di comunicare il proprio indirizzo PEC (Posta elettronica certificata digitale) al registro delle imprese.

Le imprese costituite in forma societaria dovranno, infatti, comunicare il proprio domicilio digitale al registro delle imprese entro il 1° ottobre 2020, se non già comunicato in precedenza. Si prevede che l’iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni siano esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

In base alle nuove disposizioni, l'ufficio del registro delle imprese che riceverà una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria la quale non abbia iscritto il proprio domicilio digitale, in luogo dell'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi (ex art. 2630 c.c.), dovrà sospendere la domanda, in attesa che essa venga integrata con il domicilio digitale.

Fatto salvo quanto previsto per le imprese di nuova costituzione, alle imprese costituite in forma societaria, che non abbiano indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale sia stato cancellato dall’ufficio del registro delle imprese, verrà irrogata la sanzione prevista dall’art. 2630 c.c., in misura raddoppiata. E qui le cose si fanno davvero serie, dato che si va da un minimo di 206 a un massimo di 2.064 euro per le società (412 euro per il pagamento in forma ridotta entro 90 giorni).

La sanzione è addirittura triplicata per le imprese individuali, rispetto a quanto previsto dall’art. 2194: per esse si va da un minimo di 30 euro a un massimo di 1.548 (importo che scende a 60 euro per il pagamento in forma ridotta entro 90 giorni).

Dal canto suo, l’ufficio del registro delle imprese, contestualmente all’irrogazione della sanzione, dovrà assegnare d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale, «per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580» (dal testo entrato in vigore a partire dal 17 luglio 2020, è stata eliminata tutto il seguente inciso: «acquisito tramite gara nazionale bandita dalla Consip S.p.A. in conformità alle linee guida adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale ed in coerenza con la normativa vigente. I costi sostenuti per l'acquisto del domicilio digitale sono a valere sui ricavati delle sanzioni riscosse in virtù del presente comma, fino alla loro concorrenza.»).

Nella pratica è frequente il caso in cui la PEC divenga “inattiva” perché l’utente non provvede a pagare al gestore il rinnovo del servizio.

Orbene, le nuove disposizioni prevedono che il Conservatore dell’ufficio del registro delle imprese, qualora rilevasse, anche su segnalazione, un domicilio digitale inattivo, dovrà chiedere alla società di provvedere all’indicazione di un nuovo domicilio digitale entro 30 giorni.

Decorso tale termine senza opposizione da parte della stessa società, il Conservatore procederà con una propria “determina” alla cancellazione dell’indirizzo dal registro delle imprese ed avvia contestualmente la procedura di assegnazione d’ufficio del domicilio digitale e contestuale irrogazione delle sanzioni: la società potrà presentare reclamo al giudice del registro di cui all’art. 2189 c.c.

I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato dovranno comunicare ai rispettivi ordini o collegi il domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020: questi ultimi dovranno pubblicare i dati identificativi degli iscritti e il relativo domicilio digitale in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni.

Obblighi anche per i revisori legali e le società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, i quali dovranno comunicare il proprio domicilio digitale al Ministero dell'economia e delle finanze o al soggetto incaricato della tenuta del registro.

Con la sostituzione integrale del comma 7-bis dell’art. 16 del D.L. n. 185/2008 (decreto Anticrisi), si stabilisce che in caso di omessa comunicazione del proprio domicilio digitale all’albo o elenco di appartenenza, il professionista sia obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro 30 giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. Se non ottempera nemmeno alla diffida, dovrà essere sospeso dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio.

Ulteriori sanzioni discendono dall’omessa pubblicazione dell’elenco riservato, dal rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati identificativi degli iscritti e il relativo domicilio digitale, oppure dalla reiterata inadempienza dell’obbligo di comunicare all’indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti l’elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell’articolo 5 del DM 19 marzo 2013 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2013): tali condotte costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell’ordine inadempiente ad opera del Ministero che vigila sui medesimi.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2020/09/11/decreto-semplificazioni-domicilio-digitale-obbligatorio-1-ottobre-imprese-professionisti

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