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Archivio newsEmersione del lavoro irregolare: le modalità di regolarizzazione contributiva
L’articolo 103 del D.L. n. 34/2020, al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della eccezionale emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del contagio da COVID-19 e favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, ha previsto, per i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero per i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno, la possibilità di presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero al fine di dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini italiani, dell’Unione europea o extracomunitari. Con la circolare n. 101 del 11 settembre 2020 l’INPS si fornisce le prime istruzioni relative agli adempimenti contributivi cui sono tenuti i datori di lavoro interessati.
L’INPS, nella circolare n. 101 del 11 settembre 2020 fornisce le prime istruzioni per gli adempimenti contributivi cui sono tenuti i datori di lavoro, in attesa della definizione del procedimento di emersione, afferenti ai periodi retributivi che decorrono dal 19 maggio 2020, ovvero, dalla data di instaurazione del rapporto di lavoro, per le istanze volte alla conclusione di un contratto di lavoro con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale.
La domanda di emersione presentata dal datore di lavoro può essere volta a concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini extracomunitari presenti sul territorio nazionale ovvero alla dichiarazione della sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini italiani, cittadini degli Stati dell’Unione europea o cittadini extracomunitari. L’art. 103 del decreto-legge 34/2020 circoscrive l’ambito di applicazione della norma ai soli datori di lavoro la cui attività rientra nei seguenti settori produttivi:
- agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
- assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza;
- lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
I datori di lavoro che hanno avviato la procedura di emersione sono tenuti a versare la contribuzione dovuta afferente ai periodi di lavoro con le seguenti decorrenze:
- dal 19 maggio 2020 per le istanze con cui è stata dichiarata la sussistenza del rapporto di lavoro con cittadini italiani o di Stati dell’Unione europea;
- dalla data di inizio del rapporto di lavoro, per le istanze presentate allo Sportello unico per l’immigrazione volte ad instaurare un rapporto di lavoro con cittadini extracomunitari presenti sul territorio nazionale se il rapporto di lavoro è instaurato successivamente alla presentazione dell’istanza ma prima della definizione della procedura di emersione.
I datori di lavoro dovranno inviare la comunicazione obbligatoria di assunzione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare indicando, quale data di inizio dell’attività lavorativa, la data di instaurazione del rapporto di lavoro indicata nell’istanza di emersione. Al ricevimento della comunicazione di apertura della posizione contributiva i datori di lavoro devono trasmettere i flussi Uniemens, Posagri, relativi ai periodi retributivi da regolarizzare, entro 30 giorni, ovvero, se successivi, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento del periodo retributivo. L’Istituto provvederà a calcolare la contribuzione dovuta nella prima tariffazione utile senza aggravio di somme aggiuntive; per i flussi inviati tardivamente la contribuzione dovuta sarà gravata delle somme aggiuntive calcolate secondo le ordinarie modalità.
INPS, circolare 11/09/2020, n. 101