• Home
  • News
  • Reddito di Emergenza: la domanda all’INPS per la terza mensilità

Reddito di Emergenza: la domanda all’INPS per la terza mensilità

Il decreto agosto ha prorogato il reddito di emergenza prevedendo la terza quota per i nuclei familiari in possesso dei requisiti per accedere alle prime due quote. L'importo della mensilità aggiuntiva, da chiedere all'INPS entro il 15 ottobre 2020, è invariato e compreso fra i 400 e gli 800 euro, elevabili a 840 euro in presenza di disabili gravi o non autosufficienti. Rispetto ai requisiti di accesso, cambia il valore del reddito familiare mensile, ora riferito al mese di maggio e viene aggiornato l’elenco delle incompatibilità con i bonus per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica.

Con la circolare n.102 del 11 settembre2020 l’INPS illustra i nuovi aspetti normativi della misura, con particolare riferimento a modi e tempi della richiesta, nonché requisiti per l’accesso e rapporti con altre prestazioni ed altri redditi. Il Reddito di emergenza (Rem) è una misura straordinaria di sostegno al reddito introdotta per supportare i nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica causata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, in possesso dei requisiti di residenza, economici, patrimoniali e reddituali.

L’art. 23 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, ha previsto, fermo restando quanto già eventualmente erogato il riconoscimento, a domanda, di una ulteriore mensilità di che verrà erogata ai nuclei familiari, in possesso dei requisiti di legge, che presenteranno nuova domanda, indipendentemente dall’avere già richiesto ed ottenuto il beneficio previsto, entro il termine perentorio del 15 ottobre 2020.

Il Reddito di Emergenza è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- residenza in Italia al momento della domanda, verificata con riferimento al solo componente richiedente il beneficio;

- un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore a una soglia pari all’ammontare del beneficio;

- un valore del patrimonio mobiliare familiare (con riferimento all’anno 2019) inferiore a 10.000 euro.

La soglia è accresciuta di 5.000 euro:

- per ogni componente successivo al primo (fino a un massimo di 20.000 euro);

- in presenza di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE;

- un valore ISEE, attestato dalla DSU valida al momento di presentazione della domanda, inferiore a 15.000 euro.

Il REM non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di:

- titolari di pensioni dirette o indirette, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;

- titolari di rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alla quota Rem;

- percettori di reddito di cittadinanza;

- componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità del Cura Italia o di una delle indennità del decreto Rilancio.

L’importo della quota aggiuntiva è uguale alle precedenti e di conseguenza compreso fra 400 e 800 euro, 840 euro in presenza di componenti disabili gravi o non autosufficienti, a seconda della numerosità del nucleo familiare.

INPS, circolare 11/09/2020, n. 102

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/09/12/reddito-emergenza-domanda-inps-terza-mensilita

Iscriviti alla Newsletter




È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.

Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.

digital agency greenbubble