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Cassa integrazione e assegno ordinario: attenzione alle scadenze di settembre

I professionisti e le imprese devono prestare attenzione al calendario di invio delle domande di accesso ai trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA. In attesa della circolare INPS che chiarirà gli ultimi dubbi relativamente agli ammortizzatori sociali introdotti dal decreto Agosto, il 30 settembre infatti scadono i primi termini (decadenziali). Più in dettaglio, scade il termine per la presentazione delle domande di integrazione salariale relative ai periodi di sospensione dal 1° luglio al 31 luglio 2020 e dal 1° agosto al 31 agosto 2020. E va effettuato l’invio dei modelli SR41, utili per il pagamento diretto da parte di INPS. Facciamo chiarezza.

“In attesa della pubblicazione delle apposite circolari, che illustreranno la disciplina di dettaglio prevista dal citato decreto-legge nonché le relative istruzioni operative, con il presente messaggio si forniscono le prime informazioni in ordine alle predette novità”. Così il messaggio INPS n. 3130/2020, fornendo in modo tempestivo le prime indicazioni sulle disposizioni del decreto Agosto (DL n. 104/2020, anticipava la prossima uscita di una circolare organica. Ad oggi di detta circolare nessuna traccia anche se stiamo entrando in un delicato cono d’ombra relativo a modalità e tempi di presentazione delle domande di ammortizzatori sociali.

Con la fine del mese di settembre, infatti, si avvicinano e si concentrano le prime importanti scadenze dei termini decadenziali dettati dal decreto Agosto in tema di Cassa integrazione.

L’assenza della richiamata circolare INPS sta creando non poca preoccupazione tra consulenti ed imprese.

Il decreto legge n. 104/2020, cosiddetto decreto Agosto e da noi denominato #DecretoFerragosto, ha riscritto e innovato l’impianto normativo in materia di ammortizzatori sociali connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il decreto entrato in vigore il 15 agosto, prevede, infatti, importanti novità sul fronte dei trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA che vengono rimodulati rideterminando il numero massimo di settimane richiedibile entro il 31 dicembre 2020.

L’art. 1 del Decreto Agosto prevede che i datori di lavoro, nel corso del 2020, possono richiedere un periodo di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario o cassa integrazione in deroga, di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del Cura Italia (DL n. 18/2020 convertito nella Legge n. 27/2020), per una durata massima di 9 settimane incrementate di ulteriori 9 settimane subordinatamente a determinate condizioni.

Le complessive 18 settimane devono collocarsi nel periodo compreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020.

L’INPS, con il messaggio n. 3131/2020, precisa che i datori di lavoro possono accedere ai nuovi trattamenti “indipendentemente dal precedente ricorso e dall’effettivo utilizzo degli stessi nel primo semestre del corrente anno”.

Riguardo alle modalità di presentazione delle domande di CIGO, CIGD e Assegno ordinario, l’INPS, con il messaggio n. 3131/2020, precisa che l’impianto del DL n. 104/2020 ripropone il meccanismo dell’invio di due domande distinte per chiedere l’intervento di sostegno al reddito continuando ad utilizzare la causale “Covid-19 nazionale”. Il messaggio infatti precisa che le ulteriori 9 settimane, possono essere richieste dai soli datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane.

Il #DecretoFerragosto non apporta particolari novità né in ordine ai termini di presentazione delle domande e né al regime di decadenza introdotto dal DL n. 52/2020 e poi integrato nel DL n. 34/2020 in sede di conversione in legge.

La stessa INPS ribadisce, con il messaggio n. 3131/2020, che la tabella di marcia rimane regolare per le scadenze previste dal 1° settembre 2020.

Infatti, all’art 1 comma 5, viene confermato che le domande di accesso ai trattamenti salariali devono essere inoltrate all’INPS entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Tale termine è da considerare decadenziale.

Solo in fase di prima applicazione, il suddetto termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto e pertanto il 30 settembre 2020.

Stesso termine decadenziale viene previsto dal comma 6 per l’invio dei modelli SR41, utili per il pagamento diretto da parte di INPS. Anche in questo caso i dati utili per il pagamento devono essere inviati entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo integrativo salariale, ovvero entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di autorizzazione, se lo stesso è posteriore.

Sempre in fase di prima applicazione è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto ovvero il 30 settembre 2020.

Importante novità del decreto di agosto è l’introduzione di un differimento ope-legis dei termini di presentazione delle domande e dati di pagamento.

All’articolo 10 comma 1 viene infatti previsto che i termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento di eventi collegati all’emergenza Covid che, per effetto della previgente normativa, scadevano fra l’1 e il 31 agosto sono differiti al 30 settembre 2020

In base a quanto sopra detto, anche le domande di trattamenti con inizio della sospensione dal 1° al 12 luglio 2020, ancorché non ricomprese nella nuova disciplina dettata dal decreto-legge n. 104/2020, possono essere utilmente trasmesse entro il 30 settembre 2020.

Pertanto, tutto quello che era in scadenza nel mese di emanazione del decreto viene automaticamente prorogato al mese successivo.

Per le scadenze che intervengono dal 1° settembre 2020 non è prevista l’applicazione di alcun differimento come più volte chiarito.

Schema delle scadenze

Domanda Termine
CIGO Per periodo di sospensione dal 01/07/2020 al 31/07/2020Entro il 30 settembre
Periodo di sospensione dal 01/08/2020 al 31/08/2020Entro la fine del mese successivo (quindi 30/09/2020)
Periodo di sospensione dal 01/09/2020Entro la fine del mese successivo
   
FISPer periodo di sospensione dal 01/07/2020 al 31/07/2020Entro il 30 settembre
Periodo di sospensione dal 01/08/2020 al 31/08/2020Entro la fine del mese successivo (quindi 30/09/2020)
Periodo di sospensione dal 01/09/2020Entro la fine del mese successivo
   
CIGDPer periodo di sospensione dal 01/07/2020 al 31/07/2020Entro il 30 settembre
Periodo di sospensione dal 01/08/2020 al 31/08/2020Entro la fine del mese successivo (quindi 30/09/2020)
Periodo di sospensione dal 01/09/2020Entro la fine del mese successivo
  
Sr41 Entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale oppure 30 giorni dalla data di autorizzazione se posteriore

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/09/15/cassa-integrazione-assegno-ordinario-attenzione-scadenze-settembre

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