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Archivio newsRiduzione del tasso medio per prevenzione: chiarimenti sul modello OT23
La Direzione Centrale Rapporto Assicurativo dell’INAIL, con nota operativa dell’11 settembre 2020, ha pubblicato un primo gruppo di FAQ relative agli interventi e alla documentazione probante del modello OT23 per l’anno 2021. I chiarimenti, forniti in collaborazione con la Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione centrale, riguardano la richiesta di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione, relativo agli interventi 2020.
In relazione alle richieste di chiarimenti più frequenti riguardanti gli interventi del Modello OT23 2021 e la relativa documentazione probante, è stato predisposto un primo gruppo di FAQ dalla Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione centrale, in collaborazione con la Direzione Centrale rapporto Assicurativa dell’INAIL, in merito alla riduzione del tasso medio per prevenzione anno 2021.
Per un’azienda che ha installato, su tutti i mezzi aziendali che non ne erano già provvisti, sistemi di comunicazione per telefono cellulare dotati di dispositivi fissi con chiamata diretta vocale, la richiesta nella documentazione probante delle fatture di installazione, oltre che di acquisto, trova ragione nella necessità di verificare l’effettiva e corretta installazione di tali sistemi. Possono anche essere accettate le sole fatture di acquisto se corredate da documenti comprovanti le evidenze della presenza di un’officina interna alla ditta e dell’installazione sui mezzi di proprietà dell’impresa richiedente.
Per un’azienda che ha attuato un accordo con una struttura sanitaria per un programma di prevenzione dell’insorgenza di malattie cardiovascolari e di tumori nei lavoratori, per ‘struttura sanitaria’ si intende una
struttura fisica, pubblica o privata, presso la quale vengono erogate prestazioni sanitarie e che sia in possesso di autorizzazione all’attività sanitaria secondo la specifica normativa regionale.
Per un’azienda che ha attuato interventi di micro-formazione come rinforzo della formazione erogata in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per ‘micro-formazione’ si intende l’erogazione di contenuti formativi attraverso video della durata di pochi minuti resi disponibili ai lavoratori su apparati elettronici in aree comuni aziendali o su dispositivi in uso da parte dei singoli lavoratori. La modalità di realizzazione dell’intervento da parte dell’azienda deve dimostrare un suo impegno nel mantenere il livello di conoscenze acquisito dai lavoratori durante i corsi di formazione e di avere in tal modo effettuato un intervento migliorativo oltre quanto richiesto dalla normativa vigente. Tutti i supporti necessari alla micro-formazione, inclusi cellulari, devono essere messi a disposizione dall’azienda.
Per l’azienda che ha adottato o mantenuto un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro che risponde ai criteri definiti dalle Linee Guida UNI INAIL ISPESL e Parti Sociali, o da norme riconosciute a livello nazionale e internazionale il riesame deve essere effettuato entro l’anno 2020; in sua assenza, le fasi del sistema non sarebbero complete.
I componenti dell’Organo di Vigilanza (Odv), per poter effettuare al meglio la loro funzione di vigilanza, devono essere tenuti costantemente informati sull’evoluzione delle attività nelle aree a rischio e devono avere libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori; pertanto è opportuno che il modello di organizzazione disciplini efficaci procedure di reportistica interna indirizzate all’Odv e dall’Odv al management. Le ‘evidenze dell’attuazione’ del sistema di controllo richieste dal modulo dovranno essere riferite alle procedure di reportistica interna relative all’analisi dei quasi incidenti, alle segnalazioni dei lavoratori o degli RLS, ai report degli audit del sistema, al riesame della direzione, e dovranno evidenziare la valutazione dell’Odv di tale reportistica.
Per un’azienda che adotta un sistema di rilevazione dei quasi infortuni e attua le misure migliorative idonee a impedire il ripetersi degli eventi rilevati, i quasi infortuni sono strettamente connessi all’attività aziendale e ai luoghi di lavoro e pertanto sono specifici per ogni impresa.
In generale, devono avere le seguenti caratteristiche:
- non comportare danni ai lavoratori oppure comportare danni lievi, tali da non richiedere l’assenza del lavoratore anche solo per 1 giorno;
- essere oggetto di valutazione in modo tale da identificare tutte le cause che li hanno determinati;
- comportare misure, intraprese per evitare al ripetersi di un analogo evento, che portino a un miglioramento della sicurezza in azienda.
In un’azienda, per la quale non è obbligatoria per legge l’adozione di un defibrillatore, che ha effettuato nel 2020 la specifica formazione per lavoratori addetti all’utilizzo del defibrillatore in proprio possesso, è necessario che almeno un dipendente dell’impresa abbia partecipato a uno specifico corso di formazione BLSD (Basic Life Support early Defibrillation) nell’anno 2020.
Nelle Note relative all’intervento del piano di gestione dell’emergenza in caso di incendio, dedicato alle aziende in cui sono occupati meno di 10 lavoratori, è specificato che il numero dei lavoratori da riferire all’anno 2020 è da calcolare in relazione all’intera azienda.
INAIL, nota operativa 11/09/2020