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Cassa integrazione, esonero contributivo Covid-19 e licenziamento: linee guida INL sul decreto Agosto

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro è intervenuto, con la nota n. 713 del 2020, per chiarire alcuni aspetti applicativi correlati alle misure per l’occupazione introdotte dal decreto Agosto a sostegno di imprese e lavoratori per far fronte all’emergenza sanitaria da Covid-19. Il documento di prassi, in particolare, specifica le ipotesi di spettanza e di cumulabilità dei due nuovi esoneri contributivi introdotti dal decreto e delle ipotesi di proroga dei contratti a termine e del divieto di licenziamento.

L’INL, con la nota n. 713 del 16 settembre 2020, fornisce le prime indicazioni sulle misure in materia di lavoro introdotte dal decreto Agosto.

I datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che hanno già fruito nei mesi di maggio e giugno 2020 dei trattamenti di integrazione salariale Covid-19, hanno diritto ad un esonero dal versamento contributivo, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020 per un numero di ore doppio rispetto a quello fruito a titolo di cig. Tale possibilità viene riconosciuta anche ai datori di lavoro ammessi al trattamento di cassa integrazione ai sensi del D.L. n. 18/2020 e che abbiano fruito di periodi di cassa, anche parzialmente, dopo il 12 luglio. Il beneficio è altresì cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Fino al 31 dicembre 2020 ai datori di lavoro, con esclusione del settore agricolo, che successivamente all’entrata in vigore del D.L. assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, sia riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall’assunzione. L’esonero è riconosciuto nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Si consente, fino al 31 dicembre 2020 ed in deroga all’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2015, di prorogare o rinnovare contratti a tempo determinato per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, pur sempre nel rispetto del termine di durata massima di 24 mesi, senza necessità delle causali di cui all’art. 19, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 81/2015. La proroga automatica dei contratti a termine fruita nel periodo di vigenza del decreto Rilancio va considerata “neutrale” in relazione al computo della durata massima di 24 mesi del contratto a tempo determinato.

Il decreto Agosto proroga il divieto di licenziamento con riferimento ai:

- datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito della cassa integrazione di cui all’art. 1 dello stesso D.L.;

- datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all’art. 3 dello stesso D.L.

La disposizione conferma inoltre l’esclusione del divieto per i licenziamenti per cambio appalto ed esclude altresì dal divieto i licenziamenti “motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei caso in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 c.c., ovvero nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.

Ispettorato nazionale del lavoro, nota 16/09/2020, n. 713

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/09/17/decreto-agosto-cig-esonero-contributivo-covid-19

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