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Archivio newsFiliere agricole, della pesca e dell’acquacoltura: primi chiarimenti INPS sull’esonero contributivo
L’INPS, con il messaggio n. 3341 del 2020, fornisce le prime indicazioni riguardo l’esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro dovuti, per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, dalle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole nonché dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura. La misura è stata introdotta per sostenere le aziende agricole nell’attuale fase di emergenza sanitaria Covid-19.
Con il messaggio n. 3341 del 15 settembre 2020, l’INPS interviene riguardo l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, delle imprese appartenenti a specifiche filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura.
L’esonero straordinario della contribuzione a carico dei datori di lavoro è destinato alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura per superare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Beneficiarie sono le aziende che svolgono un’attività identificata dai codici Ateco indicati nella relazione tecnica bollinata per quantificare la spesa relativa all’esonero contributivo dell’articolo 222, comma 2, come sostituito dal testo introdotto dalla legge n. 77/2020, cioè appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole nonché dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura.
Per le aziende che non svolgono attività prettamente agricole, l'accesso al beneficio è limitato ai soli lavoratori inquadrati nel settore agricolo.
L’esonero si riferisce alla sola quota di contribuzione posta a carico dei datori di lavoro privati, dovuta per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, e che, sulla base delle precisazioni ministeriali, restano esclusi i premi e contributi dovuti all’Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
Per l’individuazione dei datori di lavoro privati che potranno beneficiare dell’esonero contributivo in trattazione, si fa riferimento alle posizioni aziendali (matricole INPS) alle quali è associato uno dei codici Ateco individuato dalla legge; l’accesso al beneficio è limitato ai soli lavoratori inquadrati nel settore agricolo.
L’esonero in parola, non avendo natura di incentivo all’assunzione, non è soggetto all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
Tuttavia, il diritto alla fruizione dell’agevolazione è subordinato, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al possesso del documento unico di regolarità contributiva, ferme restando le seguenti ulteriori condizioni fissate dalla stessa disposizione:
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
INPS, messaggio 15/09/2020, n. 3341