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Archivio newsAziende sequestrate o confiscate: regole di intervento del Fondo di Garanzia
Con la circolare n. 103 del 2020, l’INPS fornisce alcune specifiche riguardo la disciplina del Fondo di Garanzia chiamato ad intervenire in merito alle tutele previste in favore dei lavoratori dipendenti di aziende sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle misure di prevenzione disciplinate dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Nel documento di prassi l’Istituto procede con l’analisi delle singole fattispecie e delle relative procedure da adottare.
L’INPS, con la circolare n. 103 del 17 settembre 2020, interviene sul Fondo di Garanzia in favore dei dipendenti di aziende sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle misure di prevenzione disciplinate dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Presupposto per l’intervento del citato Fondo di Garanzia è l’insolvenza del datore di lavoro, dimostrabile con l’apertura di una delle procedure concorsuali e, per i datori di lavoro non soggetti alle disposizioni della Legge Fallimentare, con l’esperimento di azioni esecutive individuali idonee a provare l’incapienza dei beni del datore di lavoro.
La legge riconosce la possibilità che il fallimento sia dichiarato anche dopo il sequestro, sia su iniziativa dei creditori sia su iniziativa del pubblico ministero, al quale l’amministratore giudiziario deve chiedere di attivarsi se ne rileva i presupposti. La giurisprudenza ha, infatti, riconosciuto che non costituisce ostacolo all’apertura della procedura concorsuale il fatto che l’intero compendio aziendale o l’intero pacchetto azionario siano stati posti sotto sequestro e siano, quindi, da escludere dall’attivo fallimentare.
La confisca non pregiudica i diritti di credito risultanti da atti aventi data certa anteriore al sequestro.
L’accertamento di detti diritti di credito viene condotta dal giudice delegato in sede penale, nell’ambito della speciale procedura disciplinata agli articoli 57 e seguenti del D.lgs n. 159/2011, e culmina con la redazione di uno stato passivo, che viene depositato in cancelleria e dichiarato esecutivo. Tali crediti sono, poi, soddisfatti dallo Stato nel limite massimo del 60% del valore dei beni sequestrati o confiscati, oppure della minore somma ricavata dalla vendita.
L’intervento del Fondo di Garanzia in favore dei lavoratori non può prescindere dalla verifica dei seguenti requisiti essenziali: cessazione del rapporto di lavoro, insolvenza del datore di lavoro, nonché accertamento dell’esistenza e della misura del credito vantato.
I lavoratori che chiedono l’intervento del Fondo in relazione ad un rapporto intercorso con un datore di lavoro nei cui confronti non è stata aperta una procedura concorsuale, devono dimostrare anche la non assoggettabilità dello stesso datore di lavoro alla disciplina delle procedure concorsuali.
I lavoratori possono richiedere l’intervento del Fondo di Garanzia dopo che il loro credito sia stato ammesso allo stato passivo esecutivo accertato dal giudice delegato ai sensi dell’articolo 59 del D.lgs n. 159/2011. Il credito, nei trenta giorni successivi al deposito, non deve essere stato oggetto di azioni di opposizione o impugnazione.
Qualora l’amministratore giudiziario, cui spetta il compito di segnalare al pubblico ministero la sussistenza dei presupposti per la declaratoria del fallimento, rappresenti che l’azienda versa in stato di insolvenza e non sussistono i requisiti previsti dalla Legge Fallimentare, ai fini della prova della non assoggettabilità del datore di lavoro alle procedure concorsuali, non sarà necessario presentare il decreto di reiezione dell’istanza di fallimento.
Nel diverso caso in cui l’azienda sottoposta a sequestro sia già stata dichiarata fallita, i lavoratori potranno richiedere l’intervento del Fondo di Garanzia.
INPS, circolare 17/09/2020, n. 103