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Archivio newsCaporalato: sequestro e confisca nell’analisi dei Consulenti del lavoro
Nell’approfondimento del 18 settembre 2020, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro esamina la fattispecie della confisca obbligatoria e del sequestro preventivo applicabili in caso di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, (c.d. caporalato). Per eseguire la confisca è necessario attendere la irrevocabilità di una sentenza di condanna oppure di applicazione della pena, pronunciata per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Nell'intervallo di tempo necessario per giungere ad una sentenza di condanna definitiva, al fine di evitare che il datore di lavoro disperda i beni propri e quelli dell'azienda e di assicurare conseguentemente un fruttuoso risultato della confisca, il giudice, già nella fase delle indagini preliminari, potrà disporre la misura del sequestro preventivo.
La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con l’approfondimento del 18 settembre 2020, interviene a commento delle novità introdotte nel codice penale riguardo la confisca:
- degli “strumenti” con i quali è stato posto in essere il reato di “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”;
- dei proventi conseguiti da tale condotta illegale.
Per eseguire la confisca, è necessario attendere la irrevocabilità di una sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena. Tuttavia, nell’intervallo di tempo necessario per giungere ad una sentenza di condanna definitiva, in via cautelare, il giudice, già nella fase delle indagini preliminari, potrà disporre la misura del sequestro preventivo.
Il provvedimento di sequestro preventivo può essere adottato sulla base dei risultati delle indagini fino a quel momento compiute, rappresentate dalla “attività captativa” e dai “racconti e descrizioni rese nel corso delle sommarie informazioni o nell’incidente probatorio dalle vittime dello sfruttamento” . Mentre, in ordine al pericolo di prosecuzione dello sfruttamento dell’attività lavorativa, sono ritenuti elementi “concretamente significativi del pericolo di protrazione della condotta delittuosa e di aggravamento delle relative conseguenze”:
1. “l’ampio periodo temporale in cui si è perpetrata l’attività di sfruttamento di manodopera agricola”;
2. “il numero dei braccianti coinvolti nel fenomeno illecito”;
3. “le modalità spesso cruente con cui i braccianti sono costretti a
Nel caso in cui le aziende agricole non sono state ritenute suscettibili di confisca obbligatoria, in quanto “preesistenti alle condotte delittuose contestate”, le condotte di sfruttamento dei braccianti agricoli perpetrate solo per migliorare la produttività delle aziende”, non è stato ravvisato “il nesso strumentale tra le aziende agricole ed il reato contestato.
Il legislatore, all’articolo 603-bis.2 del codice penale, ha previsto l’obbligatorietà della confisca anche dei veicoli utilizzati per trasportare – quasi sempre “in condizioni disumane” – i lavoratori sui luoghi di lavoro. Invero, in assenza di una norma come quella di cui all’articolo 603-bis.2 del codice penale, tali mezzi “andrebbero ricondotti, seguendo le linee tracciate dall’art. 240 cod. pen., nel novero delle cose indicate nel primo comma di detto articolo, soggette a confisca facoltativa (‘nel caso di condanna il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato’). Il mezzo di trasporto non è, infatti, ex se una res tale da non poter restare in circolazione prescindendo dal soggetto che ne aveva la disponibilità e dall’esito del giudizio.
Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, approfondimento 18/09/2020