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Archivio newsCovid-19: richiesta indennità aggiuntiva comuni zona rossa
Nella circolare n. 104 del 2020, l’INPS fornisce istruzioni amministrative in materia dell’indennità aggiuntiva COVID-19 a favore dei lavoratori autonomi nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020. In particolare, le indennità sono rivolte ad alcune categorie di lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e continuativi che alla data del 23 febbraio 2020 svolgevano la loro attività lavorativa nei comuni individuati dall’allegato 1 del richiamato D.P.C.M. del 1° marzo 2020 o erano, alla medesima data, negli stessi residenti o domiciliati.
Con la circolare n. 104 del 18 settembre 2020, l’INPS riguardo l’indennità aggiuntiva Covid-19 spettante i collaboratori coordinati e continuativi, i titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e i lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla Gestione separata.
A questi lavoratori come sopra individuati è riconosciuta un’indennità mensile aggiuntiva pari a 500 euro per un massimo di tre mesi, parametrata all'effettivo periodo di sospensione dell’attività.
Beneficiari sono i soggetti residenti nei seguenti comuni delle Regioni Lombardia e Veneto:
Regione Lombardia:
a) Bertonico;
b) Casalpusterlengo;
c) Castelgerundo;
d) Castiglione D'Adda;
e) Codogno;
f) Fombio;
g) Maleo;
h) San Fiorano;
i) Somaglia;
l) Terranova dei Passerini.
Regione Veneto:
a) Vo'.
La domanda deve essere presentata in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell’INPS o tramite il servizio di Contact Center integrato.
Il rilascio del nuovo servizio verrà reso noto con apposita comunicazione sul sito internet dell’INPS.
L’indennità aggiuntiva è cumulabile e compatibile con l'Assegno ordinario di invalidità, l’indennità di disoccupazione NASpI, con l’indennità di disoccupazione DIS-COLL e con l’indennità di disoccupazione agricola.
Essa è inoltre compatibile e cumulabile con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale.