News
Archivio newsRITA: ammissibilità del cumulo e status di disoccupazione
Arrivano dalla Covip, con la circolare n. 4209 del 2020, alcune indicazioni riguardo la Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) con riferimento sia ai requisiti di accesso che alla cumulabilità tra prestazioni. La Commissione di vigilanza sui fondi pensione chiarisce inoltre la rilevanza dello status di inoccupato o disoccupato sussitente in capo al richiedente la prestazione e le modalità di accertamento reddituali.
La Covip ha pubblicato la circolare n. 4209 del 17 settembre 2020 in materia di Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA).
La RITA può essere erogata anche qualora il beneficiario percepisca, al momento dell’istanza o nel corso di erogazione della RITA, pensioni di primo pilastro anticipate o di anzianità.
La percezione della RITA è compatibile con lo svolgimento, in tale periodo, di attività lavorativa di ogni tipologia, in Italia o all’estero (lavoro subordinato, autonomo, assunzione di cariche sociali ecc.).
La RITA può essere erogata in un’unica soluzione nei confronti degli aderenti prossimi al compimento dell’età anagrafica per conseguire la pensione di vecchiaia.
La RITA non può essere concessa in tutti quei casi in cui a causa dell’immediata prossimità dell’età per il conseguimento della pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza, non sia possibile attuare un frazionamento in almeno due rate.
Posto che sono considerati in “stato di disoccupazione”, i soggetti che rilasciano la Dichiarazione di immediata disponibilità (DID) e che, alternativamente, soddisfano uno dei seguenti requisiti:
- non svolgono attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo;
- sono lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del TUIR (DPR 917/1986);
la Covip ritiene indifferente che l’iscritto richiedente la RITA o il riscatto totale o parziale della posizione ex art. 14, comma 2, sia disoccupato in senso tecnico, e cioè abbia presentato la DID, ovvero inoccupato nel senso precisato nelle Circolari del Ministero del Lavoro sopra citate, purché lo stesso abbia cessato l’attività lavorativa svolta in precedenza.
Covip, circolare 17/09/2020, n. 4209