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Archivio newsRinnovo e proroga dei contratti a termine: nuove regole e casi pratici
Dall’entrata in vigore del decreto Agosto e fino al 31 dicembre 2020 è possibile applicare nuove regole ai contratti a termine. E’, infatti, possibile stipulare un nuovo contratto a tempo determinato ovvero prorogare un contratto a termine in essere, disapplicando l’obbligo di prevedere una motivazione all’assunzione: una deroga che può avvenire in un’unica occasione. Eccezioni anche sul numero massimo di proroghe consentite ed al rispetto dello “stop & go”, il periodo di vacanza tra due contratti di lavoro a tempo determinato. Ma cosa succede se l’azienda ha rinnovato o prorogato un contatto a termine prima del 15 agosto? Le risposte dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, esempi e casi operativi.
Su “delega” del Ministero del Lavoro, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) è intervenuto, fornendo le prime indicazioni sulle disposizioni, in materia di lavoro, contenute nel decreto Agosto (D.L. n. 104/2020).
Tra gli argomenti trattati, l’Ispettorato (nota n. 713 del 16 agosto 2020), approfondisce gli interventi del legislatore in materia di agevolazioni dei contratti a tempo determinato, contenuti nell’articolo 93, decreto Rilancio (l. n. 77/2020), così come modificato proprio dal decreto Agosto con l’articolo 8.
In particolare, le novità hanno riguardato l’abrogazione del comma 1-bis dell’articolo 93, che aveva creato non pochi problemi interpretativi e che prevedeva la proroga automatica ed obbligatoria del rapporto di lavoro a termine qualora il lavoratore avesse dovuto sospendere l’attività lavorativa per una motivazione riconducibile all’emergenza sanitaria da Covid-19.
Inoltre, il legislatore ha completamente riscritto il primo comma dell’articolo 93, dando la possibilità, sino al 31 dicembre 2020, di rinnovare e prorogare contratti a tempo determinato, anche in somministrazione, senza l’obbligo di precisare una delle motivazioni previste dall'articolo 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015. In pratica, realizzando una sorta di sospensione degli obblighi previsti dal decreto Dignità che contemplano il vincolo di inserire, nel contratto individuale di lavoro, una causale che giustifichi l’assunzione del lavoratore a termine, in virtù del principio, previsto dall’articolo 1, del D.Lgs. n. 81/2015, che stabilisce che “Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro” e quindi, indirettamente, ponendo dei limiti all’utilizzo delle altre tipologie contrattuali.
Nello specifico, la norma rivisitata dall’articolo 8 prevede l’opportunità, per una sola volta, di stipulare contratti a tempo determinato con lavoratori per i quali vi sia già stato, in passato un precedente rapporto a termine, ovvero di prorogare rapporti di lavoro a termine in essere, senza specificare il motivo che ha portato all’avvio del contratto di lavoro.
Detta disposizione prevede, comunque, delle limitazioni che la nota dell’Ispettorato del lavoro riepiloga fornendo anche interpretazioni estensive di particolare interesse.
Il periodo entro il quale è possibile stipulare un nuovo contratto a tempo determinato (rinnovo) ovvero prorogare un contratto a termine in essere, disapplicando l’obbligo di prevedere una motivazione all’assunzione, va dal 15 agosto (data di vigenza del decreto Agosto) al 31 dicembre 2020.
Il termine del 31 dicembre si riferisce esclusivamente alla formalizzazione del contratto di lavoro o dell’accordo di proroga, per cui la durata del rapporto stesso potrà ben protrarsi oltre tale data, fermo restando il limite complessivo dei 24 mesi calcolato cumulando tutti i contratti a termine avvenuti tra l’azienda e quel determinato lavoratore.
Per meglio capire la situazione è il caso di fare un paio di esempi:- rapporto agevolato: rinnovo in data 10 dicembre 2020 per una durata di 12 mesi e con cessazione 10 dicembre 2020;- rapporto non agevolato: rinnovo in data 10 gennaio 2021 per una durata di 2 mesi e con cessazione 10 marzo 2020 (obbligo di prevedere una causale). |
Il legislatore ha disposto che la deroga all’obbligo della causale potrà avvenire in un’unica occasione, indipendentemente dalla tipologia scelta: rinnovo o proroga. Detto calcolo va effettuato dalla data di vigenza del D.L. n. 104/2020 e cioè dal 15 agosto 2020.
L’Ispettorato del Lavoro, nella nota oggetto del presente approfondimento, ha comunque chiarito che qualora l’azienda abbia rinnovato o prorogato un contatto a termine prima del 15 agosto, applicando la precedente disposizione prevista dal primo comma dell’articolo 93, del D.L. n. 34/2020, potrà, da tale data, fruire di una ulteriore agevolazione sulla proroga o sul contratto a termine, applicabile entro il 31 dicembre 2020.
La durata del rapporto agevolato non potrà superare un periodo massimo di 12 mesi. La cosa, comunque, da tenere sempre sotto osservazione è il rispetto del limite di durata massima complessiva di 24 mesi.
Proroghe e “Stop & go”
L’Ispettorato, interpretando estensivamente la formulazione della norma, laddove viene prevista la “deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”, chiarisce che la disposizione, oltre a derogare dall’obbligo della causale, deroghi anche alla disciplina sul numero massimo di proroghe consentite ed al rispetto del cd. “stop & go” e cioè di quel periodo di vacanza tra due contratti di lavoro a tempo determinato. Infatti, le due ultime disposizioni sono contenute proprio nell’articolo 21, del D.Lgs. n. 81/2015.
Riassumendo:
1. in caso di rinnovo, le parti non dovranno attendere il periodo di vacanza contrattuale, previsto dall’articolo 21, comma 2, del TU sui contratti di lavoro (decreto legislativo n. 81/2015); per cui potranno tranquillamente rinnovare il contratto anche dal giorno successivo a quello indicato quale termine del contatto precedente.
2. in caso di continuazione di un rapporto in essere, la proroga non dovrà essere conteggiata nel massimale di proroghe (quattro), previsto dal comma 1, dell’articolo 21, del D.Lgs. n. 81/2015. In pratica, qualora l’azienda abbia già disposto delle quattro proroghe con quel determinato lavoratore, potrà comunque provvedere a dare continuità al rapporto di lavoro senza dover prevedere la causale obbligatoria.
Contratto assistito
Qualora tra tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato si sia raggiunto il periodo di durata massima, l’INL precisa che l’eventuale ulteriore contratto (cd. “assistito”), previsto dall’articolo 19, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015, e sottoscrivibile esclusivamente dinanzi ad un funzionario dell’Ispettorato del lavoro territorialmente competente, dovrà essere subordinato al rispetto della causale che dovrà essere obbligatoriamente inserita nel contratto stesso.
Ragion per cui, il contratto assistito resta fuori dall’agevolazione prevista dall’articolo 93, del decreto “Rilancio”.
Proroghe obbligatorie e computo del periodo
Un ultimo chiarimento, l’Ispettorato del lavoro lo fornisce relativamente ai rapporti di lavoro che sono stati fatti oggetto della proroga obbligatoria, in virtù della vigenza del comma 1-bis, oggi abrogato. Si tratta di quei rapporti prorogati dal 18 luglio al 14 agosto 2020 e che, secondo l’indirizzo dell’Ispettorato, vanno considerati “neutri” rispetto alla durata massima complessiva prevista dalla contrattazione collettiva ovvero dall’articolo 19, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015 (24 mesi).
In definitiva, qualora il rapporto prorogato in vigenza dell’ex comma 1-bis sia stato di 2 mesi, questo periodo non dovrà essere computato per il raggiungimento del massimale complessivo di durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato.