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Visite mediche di controllo: nuovo servizio telematico per modificare l’indirizzo di reperibilità

Nella circolare n. 106 del 2020, l’INPS comunica che è disponibile, mediante il portale web dell’Istituto, un nuovo servizio ad uso del cittadino lavoratore per la comunicazione del cambio di indirizzo di reperibilità durante l’evento di malattia comune, ai fini della possibile disposizione della visita medica di controllo domiciliare. Il servizio telematico è a disposizione sia dei lavoratori privati indennizzati che dei lavoratori pubblici afferenti al Polo Unico.

Con la circolare n. 106 del 23 settembre 2020, l’INPS rende noto che è stato rilasciato, sul portale web dell’Istituto, un nuovo servizio per la comunicazione, da parte dei lavoratori dei settori privato e pubblico, della variazione dell’indirizzo di reperibilità, rispetto a quello precedentemente indicato. Il nuovo servizio è disponibile, come specificato in premessa, per tutti i lavoratori dei settori privato e pubblico e non sostituisce, in alcun modo, gli obblighi contrattuali di comunicazione da parte dei medesimi lavoratori nei confronti dei propri datori di lavoro.

Il nuovo canale di comunicazione tra lavoratore e Istituto sostituisce le modalità sino ad oggi in uso (e-mail alla casella medico-legale della Struttura territoriale di competenza o comunicazione mediante Contact center), che rimangono tuttavia ancora valide nei casi di indisponibilità del servizio telematico.

Il cittadino lavoratore, previa autenticazione tramite le credenziali necessarie per l’utilizzo dei servizi telematici INPS può accedere, dal portale web dell’Istituto, attraverso la sezione dedicata ai “Servizi Online”, allo “Sportello al cittadino per le VMC”- “Indirizzo reperibilità ai fini delle visite mediche di controllo”: la funzione permette la comunicazione di un nuovo indirizzo di reperibilità per un’eventuale visita di controllo domiciliare. Per uno stesso certificato di malattia il cittadino può comunicare più reperibilità successive. Ogni nuova reperibilità comunicata, nell’ambito dello stesso certificato di malattia in corso di validità, implica l’annullamento automatico dell’eventuale precedente reperibilità limitatamente al periodo di sovrapposizione tra i periodi delle due variazioni comunicate.

I lavoratori privati aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia devono comunicare all’INPS eventuali variazioni di reperibilità con la massima diligenza e tempestività possibili, e comunque sempre prima di effettuare lo spostamento, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge, in caso di impossibilità ad eseguire la VMC per indirizzo errato del lavoratore.

Il dipendente deve comunicare preventivamente alla sua Amministrazione di appartenenza l'eventuale variazione dell'indirizzo di reperibilità, durante il periodo di prognosi.

La disponibilità all’utilizzo del nuovo servizio anche per il lavoratore pubblico ha lo scopo di ottimizzare il flusso comunicativo e offrire, come già chiarito in premessa, maggiori garanzie di correttezza e tempestività dell’informazione per l’esecuzione delle VMC.

Il datore di lavoro viene messo al corrente del diverso indirizzo di reperibilità comunicato dal lavoratore:

- in fase di richiesta di una VMC, se la comunicazione è stata effettuata prima della richiesta di visita;

- al momento della consultazione degli esiti, qualora il lavoratore abbia comunicato una variazione di reperibilità dopo la richiesta di VMC e il datore di lavoro abbia acconsentito ad inviare la visita al diverso indirizzo fornito dal lavoratore.

INPS, circolare 23/09/2020, n. 106

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/09/24/visite-mediche-controllo-servizio-telematico-modificare-indirizzo-reperibilita

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