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Smart working “semplificato” e congedi: le soluzioni per l’azienda e i lavoratori

Il genitore lavoratore dipendente può chiedere di svolgere la prestazione di lavoro in smart working per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente minore di anni 14, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi a scuola. Il Ministero del lavoro ha chiarito che la prestazione di lavoro agile può essere attivata con modalità semplificata. In alternativa, uno dei genitori può fruire di un nuovo congedo indennizzato. E' quanto prevede l'art. 5 del D.L. n. 111/2020. Più in generale, come i datori di lavoro e i lavoratori possono gestire le assenze?

Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile per i lavoratori dipendenti con figli conviventi minori 14 anni sottoposti a quarantena può essere comunicata con la procedura semplificata?

Il Ministero del lavoro ha chiarito la portata dell'art. 5 del D. L. 111/2020, che ha introdotto la possibilità di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte della durata della quarantena del figlio studente di età fino a 14 anni. Il legislatore non ha specificato se la prestazione di lavoro in modalità agile possa essere attivata con modalità semplificata. Al riguardo si è pronunciato ora il Ministro del lavoro fornendo utili chiarimenti a datori di lavoro e lavoratori interessati a lavorare in smart working.

In alternativa al lavoro agile, come è quando è possibile chiedere i congedi straordinari e/o "ordinari" per la cura di figli minori di età?

Accanto alle diverse ipotesi di diritto a svolgere lo smart working o di priorità nell'accoglimento delle domande previste dall'articolata disciplina emergenziale, l'art. 5 del decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111 riconosce ai genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici la possibilità, per periodi compresi entro il 31 dicembre 2020, di chiedere al datore di lavoro lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile.

Tale possibilità è esclusa se l'altro genitore ha richiesto di fruire del congedo straordinario ovvero svolge anche ad altro titolo l'attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa.

Sulla base della comuni regole emergenziali, Il Ministero del Lavoro ha chiarito che lo smart working chiesto dal lavoratore con figlio studente in quarantena possa essere attivato con comunicazione "semplificata" sino alla data del 15 ottobre 2020, ossia fino al termine del periodo emergenziale.

Dal 16 ottobre in poi si dovrà invece procedere alla comunicazione "standard". Nel dettaglio, da questa data, sia le nuove attivazioni, sia le prosecuzioni dello svolgimento della modalità agile dovranno essere eseguite con le modalità e i termini previsti dagli articoli da 18 a 23 della Legge 22 maggio 2017, n. 81.

Si ricorda che la modalità semplificata prevede la possibilità per le aziende di ricorrere allo smart working in assenza di accordo individuale e comunicando al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile.

Per tale comunicazione i datori di lavoro possono utilizzare il "Template per comunicare l'elenco dei lavoratori coinvolti" accedendo, tramite SPID o credenziali cliclavoro, alla procedura telematica semplificata per il loro caricamento massivo (https://servizi.lavoro.gov.it/ModalitaSemplificataComunicazioneSmartWorking/).

Gli obblighi di informativa (articolo 22 della n. 81 del 2017) sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL). (articolo 90, commi 3 e 4 del DL 19 maggio 2020, n. 34 convertito nella Legge n. 77 del 17 luglio 2020).

Smart working: diritto, priorità nell'accoglimento e possibilità di richiesta

Diritto allo smart working fino al 15 ottobre 2020 (1)

Beneficiari Fonte normativa
Lavoratore disabile grave Art. 39 del Cura Italia
Lavoratore con persona con gravi disabilità nel proprio nucleo familiare Art. 39 del Cura Italia
Lavoratori immunodepressi e familiari conviventi di persone immunodepresse   Art. 39 del Cura Italia
Lavoratori maggiormente esposto a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2 Art. 90 del decreto Rilancio

(1) a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione

Priorità nell'accoglimento delle domande di smart working fino al 15 ottobre 2020

Beneficiari Fonte normativa
Lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa Art. 39 del Cura Italia
Lavoratori immunodepressi e familiari conviventi di persone immunodepresse   Art. 39 del Cura Italia

Possibilità di chiedere di lavorare in smart working per periodi compresi entro il 31 dicembre 2020

Beneficiari Fonte normativa
Genitore lavoratore dipendente per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni 14, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi a scuola Art. 5 del decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111

Nell'ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa alla possibilità di lavorare in smart working, uno dei genitori, alternativamente all'altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni 14, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.

Per i periodi di congedo fruiti l'art. 5 del decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111 riconosce, in luogo della retribuzione, una indennità del 50 per cento della retribuzione e la relativa contribuzione figurativa.

Il congedo non può essere riconosciuto se l'altro genitore ha chiesto di lavorare in smart working ovvero svolge anche ad altro titolo l'attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa.

 

Per chi non avesse accesso allo smart working o al congedo di cui innanzi, le opzioni esercitabili restano prioritariamente quelle ordinarie.

Il 31 agosto è scaduto infatti il periodo di fruizione del congedo parentale Covid per la cura dei minori figli di età non superiore ai 12 anni concesso ai lavoratori (anche se genitori adottivi o affidatari o che hanno in collocamento temporaneo minori) durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.

 

E' ancora attiva, invece, la possibilità di chiedere il congedo straordinario non retribuito, per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di anni 16 e per l'intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.

Di seguito si fornisce il quadro degli istituti (ordinari e straordinari) vigenti.

Istituto Lavoratori/genitori beneficiari Periodo di fruizione Indennità
Congedo straordinario Covid (art. 23 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, Cura Italia come modificato dall'’art. 72 del D.L. 34/2020)   Per figli fino a 16 anni (1) Intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado Nessuna indennità (2)

(1) condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore

(2) I lavoratori che fanno richiesta del congedo non hanno diritto a riconoscimento della contribuzione figurativa, non possono essere licenziati e hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Strumenti ordinari

Istituto Lavoratori/genitori beneficiari Periodo di fruizione Indennità
Congedo parentale (articolo 32 del decreto legislativo n. 151/2001 - T.U. sulla maternità). Per figli di età non superiore ai 12 anni Fino a 10 mesi complessivi per entrambi i genitori   Fino a 11 mesi se il padre lavoratore esercita il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi   Prolungamento per un periodo massimo, comprensivo, non superiore a 3 anni per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata Entro i primi 6 anni di età del bambino e per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di 6 mesi: - indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera.   Dai 6 anni e un giorno agli 6 anni di età del bambino - indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, ed entrambi i genitori non ne abbiano fruito nei primi sei anni o per la parte non fruita anche eccedente il periodo massimo complessivo di sei mesi;   Dagli 8 anni e un giorno ai 12 anni di età del bambino: - nessuna indennità  
       
Congedo per malattia del figlio (articolo 47, del decreto legislativo n. 151/2001) Per figlio in malattia, di età tra i 3 e gli 8 anni (compreso il giorno del compimento dell’ottavo anno di età)   5 giorni lavorativi all’anno Il lavoratore non ha diritto alla retribuzione
Aspettativa non retribuita (articolo 4, della legge n. 53/2000)   Per gravi e documentati motivi familiari Per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 2 anni.   Il lavoratore non ha diritto alla retribuzione.

(1) Il congedo parentale spetta anche nel caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/09/24/smart-working-semplificato-congedi-soluzioni-azienda-lavoratori

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