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Archivio newsContratto di rete: il vantaggio di sottoscriverlo
Il contratto di rete è stato ultimamente oggetto di attenzione da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che, con la nota n. 274 del 2020, ha evidenziato i requisiti e le modalità da rispettare da parte delle imprese intenzionate a farne ricorso. Inoltre, il legislatore ha intravisto nell’istituto uno strumento per contrastare la crisi economica causata dall’emergenza epidemiologica e, con la conversione in legge del decreto Rilancio, ha introdotto il contratto di rete con causale di solidarietà per la cui sottoscrizione sono previste modalità semplificate.
L’Ispettorato nazionale del lavoro con la nota del 22 giugno 2020, prot. n. 274 ha fornito indicazioni al personale ispettivo per contrastare un utilizzo elusivo del contratto di rete mentre il legislatore, con la conversione in legge del decreto Rilancio, ne incoraggia il ricorso introducendo il “contratto di rete con causale di solidarietà”.
La disciplina del contratto di rete nasce con lo scopo di aiutare le imprese ad “accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato”. Per raggiungere tale scopo il legislatore prevede la stipulazione di un “programma comune di rete” con il quale più imprenditori possono obbligarsi a:
- collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese;
- scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica;
- esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa.
La normativa richiede l’iscrizione del contratto di rete nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante, a pena di inefficacia dello stesso contratto, il quale può prevedere la possibilità di istituire un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede, acquistando soggettività giuridica; in tal caso, tuttavia, il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005.
Le finalità che sono alla base del contrato di rete hanno suggerito l’introduzione di un importante elemento di flessibilità legato all’istituto. L’ultimo comma dell’art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003, che disciplina il distacco di personale, prevede infatti che qualora questo avvenga tra imprese che abbiano sottoscritto un contratto di rete “l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete (…) e che “per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso”. In altri termini, nell’ambito di un contratto di rete si dà per esistente il requisito dell’interesse al distacco, introducendo addirittura una “codatorialità” – e cioè la coesistenza di più datori di lavoro – rispetto al medesimo personale “ingaggiato” secondo le regole che si sono date le imprese partecipanti alla rete.
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Il contratto di rete, in particolare negli ultimi anni, è stato utilizzato per aggirare alcune disposizioni a tutela dei lavoratori tant’è che, nel 2018, lo stesso Ispettorato nazionale del lavoro ha inteso fornire ai propri Uffici territoriali alcune indicazioni per svolgere una specifica attività di vigilanza.
Con la circolare n. 7/2018 l’Ispettorato aveva infatti evidenziato l’utilizzo del contratto di rete come strumento per aggirare la disciplina in materia di somministrazione di personale, violando in particolare i diritti retributivi dei lavoratori e quelli degli Istituti sulla commisurazione degli oneri contributivi.
A suo tempo l’Ispettorato aveva dunque ricordato che l’efficacia del contratto di rete nei confronti dei terzi, “ivi compresi i lavoratori”, era subordinata alla iscrizione nel registro delle imprese, che pertanto doveva essere verificata da parte del personale ispettivo. In tema di codatorialità, inoltre, si chiariva che la stessa doveva risultare dal contratto di rete, così come doveva risultare dal contratto la “platea” dei lavoratori utilizzati “a fattor comune” al fine di collaborare agli obiettivi comuni.
In tale occasione l’Ispettorato giungeva quindi a sostenere che, nell’ambito del contratto di rete, sia in relazione alla codatorialità sia in relazione al distacco, il lavoratore ha diritto al trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo applicato dal datore di lavoro che procede all’assunzione e che, a fronte di eventuali omissioni afferenti il trattamento retributivo o contributivo, sussiste una corresponsabilità di tutti i co-datori, a far data dalla messa “a fattor comune” dei lavoratori interessati.
Più recentemente, con nota del 22 giugno 2020, prot. n. 274, l’Ispettorato è tornato a parlare di reti di impresa, nel cui ambito il ricorso al distacco e alla codatorialità deve essere letto con un “approccio interpretativo che tenga conto della coesistenza dell’istituto della somministrazione, al quale il contratto di rete non può totalmente sovrapporsi”.
In tema di distacco nell’ambito di un contratto di rete l’Ispettorato ha dunque evidenziato che l’automatismo normativo concernente l’interesse del distaccante non elimina la necessità di analizzare la complessiva operazione “volta ad escludere che il ricorso alla rete di imprese funzioni da mero strumento alternativo alla somministrazione di manodopera”. In tal senso l’Ispettorato richiede al proprio personale ispettivo di verificare comunque il requisito dell’interesse al distacco, in particolare in relazione alle ipotesi di lavoratori neoassunti ed immediatamente distaccati presso terzi.
Successivamente, dopo aver ricordato che anche negli appalti pubblici le reti di impresa rivestono un ruolo non secondario, la nota si sofferma sul requisito della temporaneità del distacco chiedendo al personale ispettivo di verificare:
a) l’oggetto sociale del distaccante che, qualora sia esclusivamente quello di fornire manodopera, costituisce un forte elemento di criticità laddove il personale messo a “fattor comune” sia distaccato e non somministrato. Ciò in quanto il contratto di rete ed il distacco finirebbero per rappresentare una mera alternativa alla somministrazione di personale, istituto di maggior tutela per i lavoratori;
b) l’eventuale esborso maggiorato da parte del distaccatario, rispetto a quanto dovuto al lavoratore dal distaccante, tale da suggerire la remunerazione di una fornitura di manodopera;
c) la predisposizione da parte dell’impresa distaccante (anche se retista) di un formulario seriale, in cui l’interesse al distacco è indicato in maniera generica e standardizzata, come indizio di un’attitudine professionale del distaccante alla fornitura di manodopera a prescindere da un effettivo e specifico interesse produttivo;
d) distacchi non occasionali ed individualizzati, cioè riferiti a uno o più lavoratori in riferimento a specifiche qualità professionali, ma massivi e generici, cioè riferiti a un gran numero di lavoratori o comunque ad una percentuale significativa dei lavoratori del distaccante, senza riferimento a specificità professionali e/o per qualifiche a c.d. bassa professionalità e/o in lavorazioni labour intensive;
e) distacchi contestuali o di poco successivi all’assunzione da parte del distaccante, tali da poter ricostruire l’assunzione come esclusivamente preordinata al distacco;
f) differenziali retributivi sistematici fra i minimi di CCNL, inferiori, applicati dal distaccante e quelli applicati dal distaccatario, che possono tradursi in un’indebita riduzione del costo del lavoro di quest’ultimo, con palesi conseguenze in termini di tutela dei lavoratori e di vantaggi competitivi anticoncorrenziali per le imprese.
La legge n. 77/2020 ha convertito il D.L. n. 34/2020 introducendo l’art. 43 bis, che prevede il c.d. contratto di rete con causale di solidarietà, per la cui sottoscrizione sono peraltro previste modalità semplificate.
La disposizione ha aggiunto all’art. 3 del D.L. n. 5/2009 (conv. da L. n. 33/2009), i commi dal 4 sexies al 4 octies che disciplinano la possibilità, per tutto il 2020, di stipulare un contratto di rete per favorire il mantenimento dei livelli occupazionali delle imprese appartenenti alle filiere che si sono trovate in particolare difficoltà economica a causa dello stato di crisi o di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorità competenti.
In particolare, le imprese che stipulano il contratto potranno ricorrere agli istituti del distacco e della codatorialità, ai sensi dell’art. 30, comma 4 ter, del D.Lgs. n. 276/2003, per perseguire le seguenti finalità, che evidentemente si aggiungono a quelle già normate dal D.L. n. 5/2009:
- impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro;
- inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o per crisi di impresa;
- assunzione di figure professionali necessarie a rilanciare le attività produttive nella fase di uscita dalla crisi.
La normativa introdotta, ai fini degli adempimenti in materia di pubblicità di cui all’art. 3, comma 4 quater, del D.L. n. 5/2009 (iscrizione del contratto di rete nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante) ed in deroga a quanto previsto in via generale, prevede che il contrato di rete “con causale di solidarietà” sia sottoscritto dalle parti ai sensi dell'art. 24 del CAD (D.Lgs. n. 82/2005), con l'assistenza di organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro rappresentative a livello nazionale presenti nel CNEL che siano “espressione di interessi generali di una pluralità di categorie e di territori”.
In questo modo viene dunque esclusa la necessità di una redazione del contratto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.
La possibilità di ricorrere a questa nuova tipologia del contratto di rete sembra tuttavia subordinata alla emanazione di una disciplina di dettaglio, dal momento che si rimette ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali la definizione delle “modalità di comunicazione, a cura dell’impresa referente, necessarie per dare attuazione alla codatorialità”.