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Quota 100 verrà sostituita: in che modo?

Quota 100 non verrà rinnovata al termine del periodo di sperimentazione triennale. Lo ha dichiarato Giuseppe Conte intervenendo al festival dell’Economia di Trento. Quali alternative? Si sta ragionando sulla possibilità, a tendere, di stabilizzare l’Ape sociale come misura strutturale, ampliandone la platea e di rinforzare il canale di pensionamento con quota 41 per i lavori usuranti. Ma anche su una flessibilizzazione in uscita accordata dentro uno schema che vada gradualmente a uniformarsi ai 64 anni previsti per l’uscita degli assicurati in regime totalmente contributivo.

Intervenendo al festival dell’Economia di Trento il Presidente del Consiglio Conte ha anticipato, così come era stato peraltro già annunciato nell’ambito dello specifico tavolo di confronto tra Governo e Sindacati sul tema pensioni, che quota 100 non verrà rinnovata al termine del periodo di sperimentazione triennale. Il Premier Giuseppe Conte ha sottolineato come tale canale di pensionamento si proponeva l’obiettivo contingente, in un orizzonte triennale, di fornire risposta ad un disagio sociale che dovrebbe essere stato ora superato.

Proprio di recente sono state diffuse le stime aggiornate della Ragioneria generale dello Stato sulle tendenze di medio-lungo periodo della spesa previdenziale con evidenze anche sugli effetti di quota 100.

La crescita del rapporto spesa/PIL registrata nel biennio 2008-2009, vale a dire nella fase più acuta della precedente crisi economica e finanziaria, seppure con intensità minore, prosegue anche nel quinquennio successivo, in ragione della dinamica del PIL complessivamente negativa. La significativa riduzione dei livelli di produzione dovuta alla doppia recessione del 2008-2009 e del 2011, ha modificato proporzionalmente il rapporto spesa/PIL che nel biennio 2013-2014 si attesta su un valore più elevato di circa 2,5 punti percentuali rispetto al livello pre-crisi del 2007, passando dal 13,3% al 15,8%. Successivamente, a partire dal 2015, la spesa pensionistica in rapporto al PIL, in presenza di una crescita economica che torna a essere leggermente positiva, flette gradualmente portandosi al 15,4%, nel 2016. Tale tendenza prosegue fino a raggiungere un minimo relativo del 15,2% nel biennio 2017-2018. A partire dal 2019 e fino al 2024, il rapporto tra spesa pensionistica e PIL torna ad aumentare con un picco in corrispondenza del 2020. La spesa in rapporto al PIL cresce significativamente a causa della forte contrazione dei livelli di PIL dovuti all’impatto dell’emergenza sanitaria che ha colpito l’Italia dallo scorso febbraio. Tale andamento è condizionato, inoltre, prosegue la Ragioneria generale dello Stato, dall’applicazione delle misure in ambito previdenziale contenute nel D.L. n. 4/2019, con riferimento particolare proprio a quota 100. In conseguenza di tale misura, si assiste negli anni 2019-2021 a una più rapida uscita dal mercato del lavoro e all’aumento del numero di pensioni in rapporto al numero di occupati. La spesa in rapporto al PIL raggiunge un’incidenza del 17% nel 2020 per ripiegare su livelli pari al 16.4% nel 2021. In seguito, il rapporto riprende ad aumentare fino al 2024, principalmente sulla scorta dell’aumento della spesa media rispetto alla produttività per occupato. Negli anni immediatamente successivi al 2024 il rapporto decresce leggermente fino al 16,2% nel 2029 anche per il progressivo esaurirsi, dal lato della spesa, degli effetti di quota 100.

Sugli effetti provocati da tali misure in termini di sostenibilità finanziaria del nostro sistema previdenziale è utile riportare anche le riflessioni sviluppare dalla Corte dei Conti nel Rapporto sulla gestione finanziaria dell’Inps. La Magistratura contabile osserva come in un sistema pensionistico a ripartizione ed in cui la maturazione del diritto a pensione prescinde dal regolare versamento dei contributi nel corso della vita lavorativa, va verificata la sostenibilità della spesa nel lungo periodo. In un sistema previdenziale poi che eroga ancora gran parte delle prestazioni ad elevata componente retributiva, peraltro, misure ampliative della spesa attraverso l’anticipo dell’età di pensionamento rispetto a quella ritenuta congrua con l’equilibrio attuariale e intergenerazionale, il blocco dell’indicizzazione dell’età di uscita dal lavoro alla speranza di vita e la reintroduzione del sistema delle finestre comportano sia esigenze di cassa immediate (tipiche, come detto, di un meccanismo a ripartizione), sia debito implicito, in quanto la componente retributiva del trattamento non viene corretta per tener conto della maggiore durata della prestazione. E’ ancora utile ricordare come tra le raccomandazioni della Commissione europea al nostro Paese, il cui rispetto costituisce un fattore rilevante ai fini della autorizzazione alla erogazione dei fondi di NextGeneration Eu, si evidenziava come la nuova legge su quota 100 vada nella direzione opposta a quella consigliata. in quanto si prevede che andrà ad appesantire ulteriormente il bilancio pubblico nei prossimi anni e a sottrarre risorse che andrebbero destinate alla crescita.

Fonte: Ragioneria Generale dello Stato, settembre 2020, Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio sanitario, Rapporto n.21

Quota 100, che ha natura sperimentale nel triennio 2019-2021, si innesta nel nostro sistema previdenziale come ulteriore canale di pensionamento, aggiungendosi al pensionamento di vecchiaia (67 anni di età e 20 anni di contributi) e al pensionamento anticipato (42 anni e 10 mesi se uomini, 41 anni e 10 mesi se donne). Per quel che riguarda i requisiti occorre abbinare due paletti minimi rappresentati da 62 anni di età, requisito anagrafico però non indicizzato alla speranza di vita e 38 anni di contributi. Per il concreto pensionamento, una volta raggiunti i requisiti, è comunque necessario attendere la finestra mobile.

Per i dipendenti privati e gli autonomi la finestra è di 3 mesi, mentre per i dipendenti pubblici la finestra è semestrale. I dipendenti pubblici hanno anche un obbligo di preavviso che ha un termine di 6 mesi. In prospettiva di turnover generazionale si prevede poi la possibilità di un intervento dei fondi di solidarietà bilaterali che possono erogare un assegno straordinario per il sostegno al reddito a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per l’eventuale opzione per l’accesso alla pensione a quota 100 entro il 31 dicembre 2021. Va ancora evidenziato come non possono accedere a quota 100 i lavoratori che si trovino in un programma di esodo volontario - come isopensione o l'assegno straordinario di solidarietà erogato dai fondi settoriali – nonché il personale militare delle Forze armate, il personale delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, nonché il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Guardia di Finanza. Per coloro che accedono al pensionamento con quota 100 si prevede il divieto di cumulo pensione-reddito, valido fino alla maturazione dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia (fanno eccezione i redditi da lavoro autonomo "occasionale" per un massimo di 5mila euro lordi annui).

Per completezza di esposizione dei canali di pensionamento possibili fino al 31 dicembre vanno ricordati ancora l’Ape sociale e opzione donna che, così come è stato anticipato nell’ambito del confronto Governo-Sindacati dovrebbero essere prorogati di un ulteriore anno con la prossima manovra finanziaria. Si prevede ancora un ulteriore canale di uscita a 41 anni di contributi, a prescindere dall'età anagrafica, nei confronti di quei soggetti che hanno lavorato prima dei 19 anni, per almeno 12 mesi in modo effettivo anche non continuativi e che risultino in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (cioè sono nel sistema misto).

Come ha sottolineato il Presidente del Consiglio l’intendimento dell’Esecutivo, in modo concertato, ha proseguito, è quello, inter alia, di lavorare in maniera selettiva sulla individuazione dei lavori usuranti (la precedente legge di Bilancio ha previsto la istituzione di una specifica Commissione di studio) per differenziare le età pensionabili.

Si sta ragionando per esempio nel tavolo di approfondimento sulle pensioni sulla possibilità, a tendere, di stabilizzare l’Ape sociale come misura strutturale ampliandone la platea e rinforzare il canale di pensionamento con quota 41 per i lavori usuranti.

Tra le ipotesi vi è poi in approfondimento una sorta di "doppia flessibilità in uscita" con la possibilità di consentire ad alcune categorie di lavoratori, a cominciare da quelli che svolgono attività gravose o usuranti, di andare in pensione a 62 (o 63) anni con un'anzianità contributiva di 36 (o 37) anni senza eccessive penalizzazioni, mentre per la generalità dei lavoratori si prevederebbe una soglia minima di uscita a 64 anni d'età ( comunque a non meno di 63 anni) e almeno 37 (o 38) anni di contribuzione e con penalità legate al metodo di calcolo contributivo di una certa consistenza per ogni anno d'anticipo rispetto al limite di vecchiaia dei 67 anni.

Come ulteriore canale di pensionamento post quota 100 oltre alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata va riportata poi la proposta di qualche mese fa della Corte dei Conti, secondo cui si potrebbe pensare ad una flessibilizzazione in uscita accordata dentro uno schema che vada gradualmente ad uniformarsi ai 64 anni previsti per l’uscita degli assicurati in regime totalmente contributivo (per esempio si potrebbe mantenere fino al 2023 l’età di 62 anni, nel successivo biennio salire a 63 anni e infine, a partire dal 2026 arrivare a 64). Da quel momento in poi i requisiti dovrebbero essere tutti indicizzati alla speranza di vita e diventare più stringenti al crescere di essa.

Tavola n. 1 - Canali di pensionamento nel 2020

Pensione di vecchiaia: combinazione di una età anagrafica di 67 anni e di 20 anni di contribuzione. Così come stabilito dal decreto dello scorso 5 novembre 2019 di Ministero del Lavoro-Ministero Economia il requisito anagrafico rimarrà immutato anche nel 2021 e nel 2022. Non si prevede il meccanismo delle finestre.
Pensione anticipata: a prescindere dall'età anagrafica è possibile il pensionamento anticipato con 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Con riferimento a tale canale di flessibilità in uscita vale però la finestra mobile trimestrale. Va rammentato come per effetto della legge di Bilancio 2019 i requisiti del pensionamento anticipato sono “congelati” fino al 31 dicembre 2026
Quota 100: rimane immutata anche la combinazione età/anzianità contributiva (62 anni di età e 38 anni di contributi) del pensionamento “quota 100” che prosegue la propria sperimentazione secondo il percorso naturale del triennio 2019-2021. Va ricordato che, al di là del “combinato disposto” dei requisiti si attivano le finestre mobili di 3 mesi per i dipendenti privati e gli autonomi e di 6 mesi per i dipendenti pubblici
Opzione donna: i requisiti sono rappresentati dall’avere un’anzianità contributiva pari ad almeno 35 anni e avere aggiunto almeno 58 anni di età anagrafica se dipendenti, elevati ad almeno 59 anni se autonome. Si applica poi la finestra mobile pari a 12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti per le lavoratrici dipendenti, e 18 mesi per le lavoratrici autonome. In caso di opzione donna la pensione è calcolata con il metodo contributivo
Ape sociale: possono accedervi chi maturi il requisito di età (63 anni) tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020 e rientri in una delle categorie previste dalla normativa, vale a dire - i disoccupati che da almeno 3 mesi abbiano esaurito la prestazione per disoccupazione loro spettante; - i lavoratori che assistono da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di primo grado con disabilità grave; - i lavoratori affetti da riduzione della capacità lavorativa almeno pari al 74 per cento; - i lavoratori che da almeno 6 degli ultimi 7 anni di lavoro, svolgono in maniera continuativa una delle 15 professioni difficoltose e rischiose elencate dalla normativa. Agli appartenenti alle prime tre categorie è richiesta un’anzianità contributiva minima di 30 anni, che sale a 36 per la quarta. Per le donne con figli è previsto uno “sconto contributivo” per l’accesso al beneficio, nella misura di 12 mesi per ciascun figlio, per un massimo di 24 mesi (APE sociale donna).
Quota 41: i lavoratori precoci (cioè coloro che possono vantare almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del diciannovesimo anno di età) che si trovano nei profili di tutela (disoccupati, invalidi, caregiver, addetti alle mansioni gravose o usuranti) possono accedere alla pensione anticipata con 41 anni di contributi, a prescindere dall'età anagrafica. Anche per i lavoratori precoci funziona la finestra mobile trimestrale.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/pensioni/quotidiano/2020/09/28/quota-100-verra-sostituita-modo

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