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Archivio newsDecreto Agosto: proroga NASpI e DIS-COLL senza istanza
Nella circolare n. 111 del 2020, l’INPS interviene a fornire le istruzioni amministrative relative alla proroga delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, nonché in materia risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale e accesso all’indennità NASpI. L’Istituto recepisce così le novità previste dal decreto Agosto in favore dei lavoratori disoccupati. Il prolungamento del periodo di fruizione degli ammortizzatori non richiede la presentazione di ulteriori istanze da parte del percettore.
L’INPS interviene con la circolare n. 1101del 29 settembre 2020 con riferimento alle disposizioni introdotte dal decreto Agosto in materia di proroga delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, anche a seguito di risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale.
Le indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, il cui periodo di fruizione sia terminato nell’arco temporale compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi con decorrenza dal giorno di scadenza.
La proroga riguarda unicamente i percettori che non siano beneficiari:
- delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (di seguito, anche decreto Cura Italia);
- delle indennità COVID-19 di cui all’articolo 84 del decreto-legge n. 34 del 2020;
- dell’indennità a favore dei lavoratori domestici e dell’indennità a favore dei lavoratori sportivi di cui agli articoli rispettivamente 85 e 98 del citato decreto-legge n. 34 del 2020.
L’importo delle ulteriori due mensilità aggiuntive di NASpI o DIS-COLL è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.
Non è necessario presentare alcuna domanda e verrà riconosciuta la contribuzione figurativa e, ove spettanti, gli assegni per il nucleo familiare.
I lavoratori che cessano il rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale stipulato dalle organizzazioni sindacali e che ha ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro medesimo sono tenuti, in sede di presentazione della domanda di indennità NASpI, ad allegare l’accordo collettivo aziendale di cui sopra e la documentazione attestante l’adesione al predetto accordo da parte del lavoratore interessato, al fine di potere accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI.
INPS, circolare 29/09/2020, n. 111