• Home
  • News
  • Efficienza energetica: il recepimento della direttiva UE

Efficienza energetica: il recepimento della direttiva UE

Assonime con la circolare n. 24/2020 illustra le modifiche apportate alla normativa nazionale in materia di efficienza energetica, dal decreto di recepimento della direttiva europea. Le nuove disposizioni, entrate in vigore dallo scorso 29 luglio mirano al raggiungimento dell’obiettivo nazionale di risparmio energetico. Con esse sono state inoltre aggiornate le regole relative all’obbligo delle grandi imprese e delle imprese a forte consumo di energia di eseguire diagnosi energetiche e le sanzioni applicabili in caso di violazioni delle regole sulle diagnosi energetiche. Tra le novità il fine di rafforzare la trasparenza e la tutela degli utenti finali.

Con la pubblicazione della circolare n. 24/2020 del 31 luglio 2020 dal titolo “Efficienza energetica: recepimento della direttiva (UE) 2018/2002”, Assonime illustra le modifiche apportate alla normativa nazionale in materia di efficienza energetica, dal decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73 con cui è stata recepita la direttiva europea (UE) 2018/2002.

Le nuove disposizioni, entrate in vigore dallo scorso 29 luglio mirano al raggiungimento dell’obiettivo nazionale di risparmio energetico per tener conto dell’orizzonte temporale del 2030. Inoltre hanno aggiornato:

- le regole relative all’obbligo delle grandi imprese e delle imprese a forte consumo di energia di eseguire diagnosi energetiche;

- le sanzioni applicabili in caso di violazioni delle regole sulle diagnosi energetiche.

Riguardo alla misurazione e alla fatturazione dei consumi, rilevanti novità riguardano l’obbligo di installare contatori leggibili da remoto, le regole specifiche per i condomini e gli edifici polifunzionali e le disposizioni per assicurare una maggiore trasparenza delle informazioni sulla fatturazione dei consumi a tutela degli utenti finali.

Con le nuove disposizioni viene esteso e rafforzato il programma nazionale per la riqualificazione degli edifici della pubblica amministrazione.

Le norme volte ad adeguare l’ordinamento italiano alle disposizioni della direttiva (UE) 2018/2002 sono state adottate con il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73, emanato in attuazione della delega legislativa contenuta nella legge di delegazione europea 20189. Il decreto legislativo n. 73/2020 ha apportato una serie di modifiche al decreto legislativo n. 102/2014 che, dando attuazione alla direttiva EED, delinea il quadro normativo nazionale in materia di efficienza energetica. Le nuove disposizioni sono in vigore dal 29 luglio 2020.

Le disposizioni del decreto legislativo n. 102/2014 sono finalizzate:

- da un lato, a definire un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell’efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell’obiettivo nazionale di risparmio energetico;

- dall’altro, a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell’energia e a superare le carenze del mercato che frenano l’efficienza nella fornitura e negli usi finali dell’energia.

La norma di recepimento presenta, tra le altre, le seguenti novità:

- è stata introdotta la disciplina per contribuire all’attuazione del principio europeo dell’“energy efficiency first “;

- è stata aggiornata la definizione di auditor energetico, ora identificata con quella di esperto in gestione dell’energia (EGE), ossia la “persona fisica certificata secondo la norma UNI CEI 11339 rilasciata da organismo accreditato che, tra l’altro, esegue diagnosi energetiche conformi alle norme UNI CEI EN 16247”10;

- è stata introdotta la definizione di Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC), vale a dire il “Piano predisposto dall’Italia ai sensi degli articoli 3 e da 7 a 12 del regolamento (UE) 2018/1999 e notificato alla Commissione europea”.;

- è stata ampliata la nozione di pubblica amministrazione centrale, rilevante ai fini dell’individuazione delle pubbliche amministrazioni che possono presentare richieste di finanziamenti per progetti di riqualificazione dei propri edifici nell’ambito del programma PREPAC, comprendendo, non solo le ‘autorità governative centrali di cui all’allegato III del decreto legislativo n. 50/2016’, ma anche ‘gli organi costituzionali’;

- è stata aggiornata la definizione di sistema di contabilizzazione, per il quale s’intende un “sistema tecnico che consente la misurazione dell’energia termica o frigorifera fornita alle singole unità immobiliari servite da un impianto termico centralizzato o da teleriscaldamento o teleraffreddamento, ai fini della proporzionale suddivisione delle relative spese”.

Con la Direttiva Europea sull’efficienza energetica, gli Stati membri sono tenuti a realizzare cumulativamente risparmi energetici nell’uso finale almeno equivalenti a:

- nuovi risparmi annui dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 pari all’1,5% in volume delle vendite medie annue di energia ai clienti finali;

- nuovi risparmi annui dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2030 pari allo 0,8% del consumo energetico annuo finale medio realizzato nel triennio precedente il 1°gennaio 2019.

Per allineare le norme nazionali a tale nuovo obiettivo, è stato previsto che al PNIEC sia allegata una relazione elaborata dal Ministero dello sviluppo economico, nella quale siano illustrati il calcolo del volume di risparmi energetici da realizzare nel corso del periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2030, nonché l’elenco delle misure che contribuiscono al conseguimento dell’obiettivo di risparmio energetico.

L’aggiornamento della disciplina relativa all’obbligo delle grandi imprese e delle imprese a forte consumo di energia di eseguire diagnosi energetiche, prevede l’esenzione soltanto le grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi allo standard ISO 50001, a condizione che il sistema di gestione includa una diagnosi energetica in conformità a quanto stabilito dalla normativa.

Per le imprese ad alto consumo energetico, resta fermo l’obbligo di eseguire le diagnosi energetiche alle scadenze previste, che in questo caso si applica indipendentemente dalle dimensioni dell’impresa.

E’ stata inoltre aggiornata la disciplina delle sanzioni applicabili in caso di violazione delle regole sulle diagnosi energetiche. In particolare, oltre alle sanzioni pecuniarie già previste per i casi di omessa diagnosi (da 4.000 a 40.000 euro) e diagnosi non conforme alle prescrizioni normative (da 2.000 a 20.000 euro) è stata introdotta una sanzione aggiuntiva (da 1.500 a 15.000 euro) per il caso di inadempimento a seguito della diffida del Ministero dello sviluppo economico ad eseguire la diagnosi energetica entro il termine di novanta giorni dalla data della contestazione immediata o della notifica del verbale di accertamento.

La novità in tema di misurazione e fatturazione dei consumi energetici riguarda l’aver stabilito che, ove tecnicamente fattibile ed efficiente in termini di costi, i contatori di fornitura, i sotto-contatori o i sistemi di contabilizzazione del calore individuali installati dopo il 25 ottobre 2020 dovranno essere leggibili da remoto. Inoltre, entro il 1° gennaio 2027 tutti i predetti sistemi dovranno essere dotati di dispositivi che ne consentano la lettura da remoto.

Infine la disciplina mira a rafforzare la trasparenza e la tutela degli utenti finali.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2020/10/01/efficienza-energetica-recepimento-direttiva-ue

Iscriviti alla Newsletter




È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.

Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.

digital agency greenbubble