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Fondi sanitari integrativi: un ruolo decisivo nel superamento dell’emergenza Covid-19

La crisi causata dal Covid-19 ha permesso di riscoprire l’importante ruolo dell’assistenza sanitaria integrativa, per supportare in maniera efficace la piena ripresa in sicurezza delle attività e delle tutele adeguate ai lavoratori. Un ruolo importante è, infatti, rivestito dai fondi di assistenza sanitaria, istituiti attraverso la contrattazione collettiva, che hanno previsto oltre ai piani sanitari ordinari, nuove coperture sanitarie ad hoc rivolte ai lavoratori iscritti ed anche ai loro familiari: indennità da ricovero in caso di positività al tampone, diaria per l’isolamento domiciliare, nonché misure per supportare la ripresa psicofisica dei lavoratori. Parallelamente molte aziende hanno stipulato specifiche polizze assicurative per i propri dipendenti.

L’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19 ha comportato l’adozione di misure straordinarie non solo da parte della politica ma anche dagli attori del mercato del lavoro, con un impegno in prima linea di imprese, associazioni datoriali e organizzazioni sindacali che hanno stipulato accordi e protocolli specifici per garantire la continuazione e la ripresa delle attività in sicurezza.

In questo scenario, la crisi ha permesso di riscoprire, attraverso le iniziative degli stessi attori (imprese e parti sociali), l’importante ruolo dell’assistenza sanitaria integrativa per accompagnare imprese e lavoratori nella gestione della fase emergenziale.

Una prima risposta importante in tal senso è giunta dai fondi di assistenza sanitaria istituiti dalle parti sociali nei diversi settori, attraverso la contrattazione collettiva e gestiti, nella netta maggioranza dei casi, da compagnie assicurative.

Si tratta di fondi che negli ultimi anni sono cresciuti notevolmente in termini di adesioni, sino a superare nel 2017 la soglia dei 6 milioni di assicurati, forti anche di molti rinnovi contrattuali che hanno messo l’assistenza sanitaria integrativa al centro delle proprie previsioni.

In molti casi, infatti, i CCNL hanno previsto l’iscrizione obbligatoria e automatica dei lavoratori al fondo di settore, oppure hanno aumentato il contributo a carico delle aziende per il fondo bilaterale di settore o hanno ampliato la platea dei destinatari. Con il propagarsi della diffusione del virus, la vera svolta operata da questi fondi è consistita nell’aggiungere, ai piani sanitari ordinari, nuove coperture sanitarie ad hoc legate all’emergenza rivolte ai lavoratori iscritti e, in determinati casi, ai loro familiari, con alcune tendenze generali importanti.

Se l’offerta classica di servizi offerti dai piani dei fondi sanitari contrattuali era tendenzialmente incentrata sulle prestazioni legate all’odontoiatria e al recupero della salute, a partire dal mese di marzo tutti i principali fondi contrattuali hanno previsto almeno una specifica indennità da ricovero in caso di positività al tampone da Covid-19. Quasi sempre, a tale indennità si è affiancata una specifica diaria in caso di isolamento domiciliare a seguito di positività.

L’importo delle indennità, così come il numero dei giorni per i quali la diaria è garantita, variano a seconda dei diversi fondi. In alcuni casi, inoltre, viene riconosciuta un’indennità forfettaria post-ricovero, a volte differenziata in caso di ricovero in terapia intensiva e in alcuni specifici casi estesa agli eredi, in caso di decesso intervenuto prima delle dimissioni, a titolo di contributo per le spese funerarie.

Infine, alcuni fondi hanno previsto specifiche misure rimborsuali per supportare una piena ripresa psicofisica dei lavoratori, con contributi per visite pneumologiche, cicli di fisioterapia toracica e iniziative di supporto psicoterapico. Va inoltre sottolineato che alcuni fondi, nel promuovere questo tipo di misure, per venire incontro alle aziende in questa complessa fase, hanno sospeso o prorogato gli obblighi contributivi in carico alle imprese.

 

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Parallelamente all’aggiunta dei pacchetti ad hoc legati all’emergenza da parte dei fondi sanitari, molte aziende, specialmente tra quelle di medio-grandi dimensioni, hanno stipulato specifiche polizze assicurative per i propri dipendenti e, in alcuni casi, anche per i terzisti.

Numerosi sono infatti gli accordi e protocolli aziendali che, nel disciplinare le specifiche misure organizzative per una ripresa in sicurezza delle attività, segnalano anche l’attivazione di polizze per assicurare il rischio Covid-19, spesso con il medesimo schema dell’offerta dei fondi sanitari contrattuali, prevedendo specifiche indennità per il ricovero, la quarantena e la convalescenza dei lavoratori, alle quali si aggiungono, in determinati casi, misure di assistenza nella fase post ricovero a sostegno del recupero personale e della gestione famigliare.

All’interno di tale contesto si inserisce l’importante intervento dell’Agenzia delle Entrate, che con la circolare 11/E del 6 maggio 2020 ha ricondotto i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti, a seguito della stipula di polizze a copertura del rischio di contrarre il Covid19, nell’ambito delle polizze aventi per oggetto il rischio di gravi patologie, di cui alla lettera f-quater dell’articolo 51, comma 2 del TUIR. Ciò significa che tali premi non concorreranno alla formazione del reddito imponibile dei lavoratori interessati e di conseguenza la stipulazione delle specifiche polizze che assicurano dal rischio Covid-19 da parte delle aziende trova, grazie al puntuale chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, un valido riferimento dal punto di vista fiscale, con la sua riconduzione nell’ambito delle polizze che assicurano malattie gravi.

Si tratta di misure che allargano il campo delle agevolazioni fiscali riguardanti i trattamenti riferiti al Covid19, dato che gli interventi dei fondi e delle casse di assistenza sanitaria, rientrano già nell’ambito dell’art. 51, comma 2, lettera a del TUIR.

L’emergenza è stata quindi un’occasione per riscoprire il valore aggiunto delle prestazioni garantite dai fondi bilaterali e delle misure specifiche adottate a livello aziendale in termini di assistenza sanitaria integrativa, che in molti contesti si sono pienamente conciliate tra loro, garantendo trattamenti di portata più ampia ai lavoratori.

Si tratta di due fenomeni da non vedere in contrapposizione - con il rischio di innescare un inutile e dannoso effetto concorrenziale tra welfare bilaterale e welfare aziendale - ma, al contrario, nella medesima direzione: supportare in maniera efficace la piena ripresa in sicurezza delle attività, garantendo tutele adeguate ed efficaci ai lavoratori.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/pensioni/quotidiano/2020/09/30/fondi-sanitari-integrativi-ruolo-decisivo-superamento-emergenza-covid-19

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