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Archivio newsEmersione del lavoro irregolare: adempimenti contributivi entro l’11 ottobre
I datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno che hanno presentato domanda di emersione di rapporti di lavoro irregolare hanno tempo fino all’11 ottobre per richiedere all’INPS l’apertura di una posizione contributiva dedicata ai lavoratori oggetto della sanatoria. E’ quanto ha comunicato l’Istituto con la circolare n. 101/2020 che, a quasi un mese di distanza dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di emersione (15 agosto 2020), ha fornito le prime istruzioni sugli adempimenti contributivi dei datori di lavoro.
A quasi un mese di distanza dal termine previsto per la presentazione delle domande di emersione (15 agosto 2020) - ai sensi dell’articolo 103 del decreto Rilancio (decreto legge n. 34/2020) - l’INPS è intervenuto, con la circolare n. 101 dell’11 settembre 2020, per comunicare le istruzioni operative in merito agli adempimenti contributivi cui sono tenuti i datori di lavoro.
La circolare n. 101/2020 tratta della sanatoria che ha dato la possibilità di concludere un contratto di lavoro subordinato, sia esso a tempo indeterminato o determinato, con cittadini extracomunitari presenti sul territorio nazionale ovvero ha permesso di dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini italiani, cittadini degli Stati dell’Unione europea o cittadini extracomunitari, da parte di datori di lavoro italiani, cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea e datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. In particolare, l’emersione ha riguardato solo i suddetti datori di lavoro che svolgono la propria attività in uno dei seguenti settori:
a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
b) assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza;
c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
Più in particolare, è stato possibile presentate le istanze, per l’emersione dei rapporti di lavoro, esclusivamente nei settori di attività identificati da uno dei codici Ateco indicati nella tabella presente nell’allegato 1 del decreto interministeriale 27 maggio 2020.
L’Istituto previdenziale, in attesa della definizione del procedimento di emersione, ha fornito le prime istruzioni per gli adempimenti contributivi, cui sono tenuti i datori di lavoro, afferenti ai periodi retributivi che decorrono dal 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto Agosto), ovvero dalla data di instaurazione del rapporto di lavoro, per le istanze volte alla conclusione di un contratto di lavoro con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale.
I datori di lavoro dei settori dell’agricoltura, dell’allevamento e zootecnia, della pesca e acquacoltura e delle attività connesse ad esse, per assolvere agli adempimenti previdenziali devono, entro l’11 ottobre 2020 (30 giorni dalla pubblicazione della circolare), richiedere l’apertura di una posizione contributiva dedicata ai lavoratori oggetto della sanatoria. Detto adempimento spetta anche da parte dei datori di lavoro che sono già in possesso di una posizione contributiva per gli operai agricoli.
La richiesta avviene inviando, esclusivamente con il canale online, la denuncia aziendale telematica (D.A.) nella quale deve essere selezionato nel campo “Procedura di emersione”, presente nel quadro B, il valore: “Si”. La posizione contributiva dedicata all’emersione sarà contraddistinta da uno specifico codice di autorizzazione “5W”, avente il significato di “Posizione contributiva riferita a rapporti di lavoro oggetto di istanza di emersione ai sensi dell’articolo 103 del D.L. n. 34/2020”.
Qualora il datore di lavoro abbia inviato più domande di regolarizzazione, dovrà richiedere l’apertura di una posizione contributiva con data inizio attività riferita alla data più remota tra quelle di presentazione delle istanze.
Inoltre, sempre entro la data dell’11 ottobre 2020, il datore di lavoro, per ciascuna istanza di emersione presentata all’INPS, dovrà inviare la comunicazione obbligatoria di assunzione (UNILAV). Nella comunicazione dovrà, in particolare, fornire, quale data di inizio dell’attività lavorativa, la data di instaurazione del rapporto di lavoro indicata nell’istanza di emersione.
Al ricevimento della comunicazione di apertura della posizione contributiva il datore di lavoro dovrà trasmettere i flussi Uniemens, nodo Posagri, relativi ai periodi retributivi da regolarizzare, entro 30 giorni, ovvero, se successivi, entro i termini ordinari legali di presentazione (ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento del periodo retributivo). Per la decorrenza dei periodi da regolarizzare, queste le date da rispettare:
1. dal 19 maggio 2020, per le istanze con cui è stata dichiarata la sussistenza del rapporto di lavoro con cittadini italiani o di Stati dell’Unione europea;
2. dalla data di inizio del rapporto di lavoro, per le istanze presentate allo Sportello unico per l’immigrazione (SUI) volte ad instaurare un rapporto di lavoro con cittadini extracomunitari presenti sul territorio nazionale se il rapporto di lavoro è instaurato successivamente alla presentazione dell’istanza ma prima della definizione della procedura di emersione.
L’Istituto provvederà a calcolare la contribuzione dovuta nella prima tariffazione utile senza aggravio di somme aggiuntive per i flussi Uniemens presentati entro i termini indicati in precedenza; per i flussi inviati tardivamente la contribuzione dovuta sarà gravata delle somme aggiuntive calcolate secondo le ordinarie modalità.
Il datore di lavoro dovrà, inoltre, dichiarare i lavoratori interessati dall’emersione nel flusso Uniemens, nell’elemento “DenunciaAgriIndividuale”, con le seguenti precisazioni per la valorizzazione dei seguenti elementi:
· “CodiceFiscaleLavoratore”: il codice fiscale (anche provvisorio) del lavoratore;
· “DatiAgriRetribuzione”: il codice contratto 121 “Operaio assunto ai sensi art. 103 decreto-legge n.34/2020”;
· “DataAssunzione”: la data del 19 maggio 2020 ovvero la data di inizio del rapporto di lavoro per le istanze volte ad instaurare un rapporto di lavoro.
Una volta definita la procedura di emersione di tutti gli operai agricoli coinvolti, il datore di lavoro dovrà richiedere la cessazione della posizione contributiva dedicata all’emersione indicando quale data di fine validità della posizione il giorno precedente alla data di definizione più recente fra quelle relative a tutti i rapporti di lavoro interessati dall’emersione.
Nel caso in cui il rapporto di lavoro cessi nelle more della definizione della procedura di emersione, il datore di lavoro dovrà provvedere anche alla relativa comunicazione di cessazione tramite UNILAV.
Per quanto riguarda i rapporti di lavoro già in corso alla data di presentazione dell’istanza di emersione, l’INPS attribuisce un codice provvisorio e provvede all’iscrizione d’ufficio del rapporto di lavoro domestico sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro nella domanda di emersione e dei dati comunicati dallo Sportello unico per l’immigrazione.
Una volta ricevuta, dall’INPS, la comunicazione di iscrizione provvisoria e le relative istruzioni, il datore di lavoro dovrà provvedere al pagamento dei contributi (precalcolati dall’Istituto sulla base dei dati comunicati), mediante Avviso di pagamento pagoPA. Ciò avverrà senza aggravio di somme aggiuntive.
Qualora all’interno dell’istanza non sia presente il dato retributivo, l’INPS prenderà a riferimento, per la quantificazione della contribuzione dovuta, il minimo contrattuale - corrispondente al livello di assunzione dichiarato dal datore di lavoro - previsto dal CCNL di settore. Nell’ipotesi di istanza presentata in favore di cittadini stranieri presso lo Sportello unico per l'immigrazione, l’imponibile contributivo non potrà comunque essere inferiore al minimo previsto per l’assegno sociale (pari a 459,83 euro mensili).
Una volta accolta la domanda di emersione, l’INPS provvederà all’iscrizione definitiva del rapporto di lavoro.
Il datore di lavoro, inoltre, procede alla comunicazione obbligatoria di assunzione da presentare tramite il sito dell’Istituto (www.inps.it).
N.B. Nei prossimi giorni, all’interno della procedura comunicativa, sarà implementata una funzione che consentirà ai datori di lavoro che assumono il lavoratore, nelle more della conclusione della procedura di regolarizzazione, di indicare che si tratta di assunzione per un lavoratore per il quale è stata presentata domanda di emersione presso lo Sportello Unico. |
Anche in questo caso, così come abbiamo visto per i rapporti di lavoro del settore agricolo, qualora il rapporto di lavoro cessi nelle more della definizione della procedura di emersione, il datore di lavoro dovrà provvedere alla relativa comunicazione di cessazione, sempre tramite il sito dell’INPS.
Le ultime indicazioni, fornite dalla circolare 101/2020, riguardano i datori di lavoro non domestici che non impiegano operai agricoli, i quali dovranno inviare, per ciascuna istanza di emersione presentata all’INPS, la relativa comunicazione obbligatoria di assunzione (UNILAV) entro l’11 ottobre 2020, indicando, quale data di inizio dell’attività lavorativa, la data di instaurazione del rapporto di lavoro comunicata nell’istanza di emersione.
Entro la medesima data (11 ottobre 2020) i datori di lavoro dovranno, inoltre, richiedere alla Struttura INPS territorialmente competente l’apertura di un’apposita matricola aziendale, che verrà contraddistinta, a domanda del datore di lavoro, con il codice di autorizzazione “5W”, che assume il significato di “Posizione contributiva riferita a rapporti di lavoro oggetto di istanza di emersione ai sensi dell’art 5 del D.lgs. n.109/2012 e ai sensi dell’art. 103 del D.L. n. 34/2020”. Detto adempimento dovrà essere effettuato anche dai datori di lavoro che sono già in possesso di una posizione contributiva presso l’Istituto.
Qualora il datore di lavoro abbia effettuato più domande di regolarizzazione, dovrà richiedere l’apertura della matricola aziendale con data inizio attività riferita alla data più remota di presentazione dell’istanza.
Una volta ricevuta la comunicazione di avvenuta attivazione della matricola aziendale, il datore di lavoro dovrà provvedere, entro 30 giorni, all’invio dei flussi Uniemens per i periodi di paga decorrenti dalla data del 19 maggio 2020 ed al versamento, tramite modello F24 (causale DM10), dei relativi contributi, senza aggravio di somme aggiuntive.
Inoltre, dovrà indicare nel flusso Uniemens i lavoratori oggetto dell’emersione, secondo le consuete modalità. Per gli stessi lavoratori andrà valorizzato l’elemento “Assunzione” indicando nell’elemento “GiornoAssunzione” la data del 19 maggio 2020 ovvero la data di inizio del rapporto di lavoro per le istanze volte ad instaurare un rapporto di lavoro.
La data indicata per ciascun lavoratore nell’elemento 2GiornoAssunzione> del flusso Uniemens dovrà coincidere con quella comunicata all’INAIL.
I lavoratori oggetto dell’istanza saranno esposti nel flusso Uniemens con il “TipoAssunzione” “1E”, che assume il più ampio significato di “Lavoratore assunto a seguito di domanda di emersione ai sensi dell’art 5 del D.lgs. n.109/2012 e ai sensi dell’art. 103 del D.L. n. 34/2020”.
Qualora i lavoratori non siano in possesso di un codice fiscale validato dall’Agenzia delle Entrate, dovranno munirsi di un codice fiscale provvisorio. Se con il successivo rilascio del codice fiscale, da parte dell’Agenzia delle Entrate, vi dovessero essere delle differenze, il datore di lavoro dovrà inviare le relative denunce di variazione Uniemens.
Per quanto riguarda gli adempimenti e i versamenti previdenziali relativi ai mesi successivi a luglio il datore di lavoro dovrà provvedere secondo le ordinarie scadenze.
Infine, laddove il rapporto di lavoro oggetto di istanza di emersione dovesse cessare nelle more della definizione della procedura di emersione, il datore di lavoro dovrà provvedere alla relativa comunicazione di cessazione tramite UNILAV.
I suddetti adempimenti si sommano al pagamento del contributo forfettario di 500,00 euro, per ciascun lavoratore, che il datore di lavoro ha dovuto corrispondere, tramite il modello F24, all’atto della presentazione della domanda di emersione, pena la sua inammissibilità.
Per quanto riguarda le istruzioni relative agli obblighi contributivi per i periodi di lavoro precedenti al 19 maggio 2020, con riferimento alle istanze con cui è stata dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, con cittadini italiani, cittadini comunitari o extracomunitari, l’INPS si riserva di pubblicare un’apposita circolare.
Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell’Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza