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Aumenti del Capitale sociale: nuova disciplina per il diritto d’opzione

Assonime con la circolare n. 25/2020 dal titolo “Le misure societarie di agevolazione per gli aumenti di capitale nel Decreto Semplificazioni”, illustra le misure di semplificazione di natura societaria introdotte dal Decreto Semplificazioni al fine di consentire una più facile e rapida realizzazione delle operazioni di aumento di capitale.

Con la pubblicazione della circolare n. 25/2020 del 2 ottobre 2020 dal titolo “Le misure societarie di agevolazione per gli aumenti di capitale nel Decreto Semplificazioni”, Assonime illustra le misure di semplificazione di natura societaria introdotte dal Decreto Semplificazioni al fine di consentire una più facile e rapida realizzazione delle operazioni di aumento di capitale.

Il legislatore nazionale ha adottato nel corso di questi ultimi mesi, diversi atti normativi che prendono in considerazione i diversi profili di criticità che la crisi sanitaria, legata dalla diffusione della pandemia da COVID-19, ha determinato nell’attività delle imprese.

Sono state introdotte in effetti, norme di natura societaria per consentire una più facile e rapida realizzazione delle operazioni di aumento di capitale nelle società per azioni. In particolare, l’art. 44 del Decreto Semplificazioni ha modificato l’art. 2441 c.c., che regola il diritto d’opzione negli aumenti di capitale delle società per azioni.

Alcuni interventi sono invece di carattere temporaneo, ad esempio:

- fino al 30 giugno 2021, per alcune delibere assembleari relative agli aumenti di capitale nelle società di capitali (spa, sapa e srl), la decisione potrà essere assunta con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, anche qualora lo statuto preveda maggioranze più elevate;

- fino al 30 giugno 2021, le società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione possono deliberare un aumento di capitale con nuovi conferimenti, con esclusione del diritto di opzione: anche in mancanza di espressa previsione statutaria.

La nuova normativa ha apportato alcuni cambiamenti in merito al diritto d’opzione che sono di seguito riassunti.

Il termine che deve essere concesso ai soci per l’esercizio del diritto d’opzione viene ridotto di un giorno passando da 15 a 14 giorni, termine che deve essere considerato un “termine imperativo minimo” e che nulla impedisce alle società di indicare un termine più ampio. Il termine inizia a decorrere dalla data di pubblicazione dell’offerta sul sito internet della società o, in mancanza, dall’iscrizione della stessa nel Registro imprese, privilegiando la pubblicazione sul sito della società.

L’obbligo di offrire sul mercato i diritti di opzione non esercitati non solo viene mantenuto per le società con azioni quotate ma si estende ora anche alle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione. Per queste società viene meno il diritto di prelazione dei soci sulle azioni inoptate e gli amministratori sono tenuti ad offrirle sul sistema multilaterale dove esse sono negoziate.

Le società con azioni negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione possono introdurre nei propri statuti una clausola diretta ad escludere il diritto d’opzione nei limiti del 10% del capitale preesistente. L’esclusione del diritto di opzione è soggetta alla condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato da un’apposita relazione di un revisore legale o di una società di revisione.

Il legislatore ha ritenuto necessario integrare il Codice civile prevedendo specifici obblighi informativi. In particolare nel caso in cui la società, con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione, attivi, in sede di aumento del capitale, l’esclusione del diritto d’opzione già previsto in via statutaria, gli amministratori sono tenuti a redigere un’apposita relazione in cui illustrano le ragioni dell’esclusione o della limitazione nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione, da depositare presso la sede sociale e da pubblicare sul sito internet della società entro il termine della convocazione dell’assemblea. L’inserimento di questo obbligo informativo determina il venir meno di un importante profilo di specialità inerente al regime di esclusione del diritto di opzione previsto con clausola statutaria nelle società quotate.

Assonime rileva che la procedura inerente alla relazione degli amministratori, nel caso di esclusione statutaria semplificata del diritto di opzione per le società con azioni quotate o negoziate sui sistemi multilaterali di negoziazione, è diversa da quella relativa alla relazione prevista per gli altri casi di esclusione o limitazione del diritto d’opzione. In quest’ultimo caso, infatti, la relazione deve essere comunicata al collegio sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale almeno trenta giorni prima di quello fissato per l’assemblea e il collegio sindacale deve esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2020/10/03/aumenti-capitale-sociale-nuova-disciplina-diritto-opzione

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