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Archivio newsCongedo COVID-19 per la quarantena scolastica dei figli: le istruzioni dell’INPS
L’INPS fornisce istruzioni in merito alla fruizione del congedo COVID-19 per la quarantena scolastica dei figli da parte dei lavoratori dipendenti del settore privato, nella circolare 116 del 2020. Il figlio, minore di anni 14, deve essere stato messo in quarantena con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente. Il congedo può essere fruito per periodi di quarantena che vanno dal 9 settembre 2020 fino al 31 dicembre 2020, alternativamente da entrambi i genitori se non possono svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile. La domanda per ottenere l’indennità va presentata sul portale web dell’Istituto indicando gli elementi identificativi del provvedimento di quarantena disposto dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, rilasciato a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.
Con la circolare 116 del 2 ottobre 2020 l’INPS fornisce istruzioni in merito alla modalità di fruizione del congedo COVID-19 per la quarantena scolastica dei figli da parte dei lavoratori dipendenti del settore privato. Il congedo può essere fruito nei casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile e il figlio, minore di anni 14, deve essere stato messo in quarantena con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.
Il congedo può essere fruito per periodi di quarantena che vanno dal 9 settembre 2020 fino al 31 dicembre 2020. Nel caso di più provvedimenti che dispongono di periodi di quarantena scolastica, parzialmente sovrapposti e relativi allo stesso o ad altri figli, si specifica che per ogni giorno di sovrapposizione viene comunque corrisposta un’unica indennità. Per i giorni di congedo fruiti è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto disposto dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.
Il congedo può essere richiesto per tutto il periodo di quarantena o per una parte dello stesso ed entrambi i genitori conviventi con il figlio possono alternarsi nella fruizione del congedo per prestare la dovuta assistenza al figlio in quarantena. I casi di compatibilità tra il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli e altre tipologie di assenza relative all’altro genitore convivente sono: malattia, maternità/paternità, ferie, aspettativa non retribuita, soggetti con particolari situazioni di fragilità, permessi e congedi ai sensi della legge n. 104/1992, inabilità e pensione di invalidità.
I casi di incompatibilità tra il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli e altre tipologie di assenza relative all’altro genitore convivente con il figlio sono: congedo parentale, riposi giornalieri della madre o del padre, cessazione del rapporto di lavoro o dell’attività lavorativa, strumenti a sostegno del reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, lavoro agile e part-time o lavoro intermittente.
La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica tramite il portale web dell’Istituto. Qualora il richiedente non sia ancora in possesso del provvedimento si impegna a fornire, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, il numero del provvedimento stesso, la data di emissione e l’ASL emittente, a pena di rigetto della domanda.
Nel flusso Uniemens è stato previsto un nuovo codice evento riferito ai lavoratori dipendenti del settore privato: MV9: DL n. 111/2020 – art. 5 – Quarantena scolastica dei figli. Nella compilazione del flusso, dovrà essere valorizzata la causale dell’assenza nell’elemento <CodiceEvento> di <Settimana> procedendo alla valorizzazione del “tipo copertura” delle settimane in cui si colloca l’evento. Dovrà essere indicato nell’elemento <DiffAccredito> il valore della retribuzione persa relativa all’assenza. È prevista la compilazione dell’elemento <InfoAggEvento> in cui va precisato il codice fiscale del figlio minore di anni quattordici per cui si fruisce il congedo.
INPS, circolare 02/10/2020, n. 116