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Cassa integrazione: salta (per ora) la proroga dei termini nel decreto Agosto

Nel disegno di legge di conversione del decreto Agosto, approvato in prima lettura dal Senato, manca l’attesa proroga del termine (dal 30 settembre al 31 ottobre 2020) per la presentazione delle domande di concessione e di trasmissione dei dati per i pagamenti della CIG ordinaria, dell’assegno ordinario e della CIG in deroga per i mesi di luglio e agosto 2020. Annunciata dall’INPS nella circolare n. 115/2020, sulla scorta del parere espresso dal Ministero del Lavoro, il differimento non è stato ufficializzato nel provvedimento che sta per essere convertito in legge. La presidente dei Consulenti del lavoro, Marina Calderone, in una lettera al Ministro Catalfo, chiede un intervento per far fronte alle criticità oggettive di imprese e professionisti.

Nessuna modifica significativa alla disciplina relativa ai trattamenti d’integrazione salariale previsti dal decreto Agosto (CIGO, CIG in deroga e assegno ordinario).

L’assemblea del Senato ha approvato, in prima lettura, nella seduta del 6 ottobre 2020, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, ma senza alcuna rilevante novità in merito all’articolo 1 che reca disposizioni sui nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga dal 13 luglio 2020.

Restano pertanto fuori, almeno per ora, alcune importanti modifiche che erano peraltro state annunciate dall’INPS nella circolare n. 115 del 30 settembre 2020. Tali anticipazioni, peraltro, erano state espressamente comunicate all’INPS dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in sede di parere sulla circolare e l’Istituto ne aveva tenuto conto nel fornire istruzioni alle sedi ma anche un indirizzo ai datori di lavoro e professionisti facendone espressa menzione.

A sollecitare fortemente un intervento in tal senso erano stati soprattutto i consulenti del lavoro i quali avevano evidenziato le numerose criticità e ritardi relativi alla gestione degli ammortizzatori sociali previsti dal D.L. n. 104/2020.

La circolare INPS n. 115/2020 ha evidenziato che il Ministero vigilante, in relazione alla gestione dell’emergenza, aveva segnalato l’esigenza dello slittamento del termine fissato al 30 settembre 2020 sia per le domande di integrazione salariale che per la comunicazione dei pagamenti diretti ai lavoratori.

Tale termine, secondo le anticipazioni dell’INPS, sarebbe dovuto slittato al 31 ottobre 2020, anche in ragione di una imminente soluzione legislativa. Pertanto, l’Istituto aveva in quella sede comunicato la sospensione del termine del 30 settembre e aveva chiarito che le domande e la documentazione per i pagamenti diretti presentate oltre tale data ed entro il 31 ottobre 2020 sarebbero state definite successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto Agosto.

Continuano dunque le criticità che oramai si stanno inanellando con preoccupante ricorrenza nell’ambito delle misure previste dal legislatore con i provvedimenti emergenziali, con gravi effetti su imprese e lavoratori e ripercussioni sul piano dell’”affidabilitàdelle istruzioni di prassi fornite da autorevoli enti, direttamente preposti alla gestione.

Nel caso di specie, peraltro, si tratta documenti di prassi emessi su parere del dicastero vigilante, ovvero il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che ha anche chiesto (evidentemente) modifiche alla circolare e tra esse la sospensione delle scadenze soggette a decadenza, fissate al 30 settembre 2020.

Invero, i Consulenti del lavoro instancabilmente hanno più volte messo in guardia sugli effetti delle misure introdotte nel tentativo di fare prevenzione. Da ultimo il 6 ottobre, la presidente del Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro, Marina Calderone, ha inviato una lettera al Ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, per sollecitare l’inserimento della proroga della CIG in sede di conversione del decreto Agosto. In particolare, la presidente Calderone ha chiesto di inserire, nella legge di conversione del decreto, la previsione del differimento dal 30 settembre al 31 ottobre dei termini decadenziali per la presentazione delle istanze di accesso agli ammortizzatori sociali emergenziali e di trasmissione dei dati necessari per i pagamenti diretti, in linea con quanto previsto dall’INPS con la circolare n. 115 dello scorso 30 settembre. Un differimento peraltro resosi necessario da norme poco chiare, criticità e ritardi anche nella diffusione delle istruzioni per la trasmissione delle domande.

Uno dei problemi emersi ha riguardato la data di occupazione dei lavoratori ammessi ai trattamenti.

L’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 104/2020 fa riferimento alla concessione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del Cura Italia (decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni). I trattamenti previsti dal D.L. n. 18/2020 riguardano però i lavoratori in forza al 25 marzo 2020.

Sul punto, molto opportunamente ma anche in questo caso su espressa indicazione del Ministero del Lavoro, la circolare INPS n. 115/2020 ha chiarito che i trattamenti d’integrazione salariale trovano applicazione esclusivamente ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 13 luglio 2020 e non invece – come sembrava emergere dal rinvio all’articolo 19, comma 8, del D.L. n. 18/2020 – quello del 25 marzo 2020

Peraltro, le modifiche da apportare in materia di trattamenti CIG previsti dall’art. 1 del D.L. n. 104/2020 sono ben evidenziate anche nel Dossier di Documentazione del Senato, da ultimo in quello pubblicato il 4 ottobre scorso dopo l’approvazione del disegno di legge di conversione alla Commissione Bilancio.

Oltre alla sensibilizzazione a valutare l’opportunità di una definizione del differimento del suddetto termine dal 30 settembre 2020 al 31 ottobre 2020, viene anche richiamata l’attenzione a risolvere la questione relativa all’ambito soggettivo di applicazione del contributo addizionale per le ulteriori 9 settimane di trattamento d’integrazione salariale.

Si è infatti chiesto di valutare l’opportunità di chiarire se quest’ultima esclusione riguardi anche i datori di lavoro diversi dalle imprese nonché se i suddetti parametri, relativi al fatturato, riguardino tali datori, considerato che la norma adopera l’aggettivo "aziendale".

In definitiva, però, occorre trovare una rapida soluzione a quello che rappresenta un vero e proprio corto circuito tra le istituzioni e gli enti direttamente preposti alla gestione delle prestazioni.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/10/07/cassa-integrazione-salta-per-ora-proroga-termini-decreto-agosto

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