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Archivio newsDecreto Agosto: Commissione Europea aiuti di stato approva decontribuzione Sud
La Commissione europea ha approvato il regime italiano da 1,5 miliardi di euro destinato ad aiutare le imprese che operano nelle regioni del Sud Italia colpite dall'emergenza coronavirus, riducendone il costo del lavoro e aiutandole a mantenere il livello occupazionale in questo difficile momento. Il regime è stato approvato ai sensi del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato. La misura è stata introdotta dal decreto Agosto.
Giunge dalla Commissione europea l’approvazione del regime da 1,5 miliardi di euro dello Stato italiano a sostegno delle imprese del Sud Italia colpite dall'emergenza Coronavirus, volto a ridurre il costo del lavoro e così a mantenere il livello occupazionale. Il regime è stato approvato ai sensi del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato.
L'Italia ha notificato alla Commissione, nell'ambito del quadro temporaneo, un regime di agevolazioni fiscali (che prevede la riduzione dei contributi previdenziali) per il periodo compreso tra il 1º ottobre 2020 e il 31 dicembre 2020 destinato ai datori di lavoro privati attivi nel Sud Italia.
La misura prevede una riduzione del 30 % dei contributi previdenziali che i beneficiari devono versare con riferimento ai contratti di lavoro che hanno sede nelle regioni del Sud Italia: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, in cui il PIL regionale è inferiore al 90 % della media UE e il tasso di occupazione è inferiore alla media nazionale. L'aiuto, per ogni singola impresa, non supererà l’importo di:
- 120.000 euro per le imprese attive nei settori della pesca e dell'acquacoltura;
- 800.000 euro per le imprese attive in tutti gli altri settori ammissibili;
L'obbligo rispetto al quale è concesso il vantaggio a livello di contributi previdenziali deve essere sorto entro il 31 dicembre 2020.
La Commissione ha adottato un quadro temporaneo per consentire agli Stati membri di avvalersi pienamente della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato al fine di sostenere l'economia nel contesto dell'emergenza Coronavirus. Il quadro temporaneo prevede che gli Stati membri possano concedere i seguenti tipi di aiuti:
i) sovvenzioni dirette, conferimenti di capitale, agevolazioni fiscali selettive e anticipi;
ii) garanzie di Stato per prestiti contratti dalle imprese per assicurare che le banche continuino a erogare prestiti ai clienti che ne hanno bisogno. Queste garanzie di Stato possono coprire fino al 90 % del rischio sui prestiti per aiutare le imprese a coprire il fabbisogno immediato di capitale di esercizio e per gli investimenti;
iii) prestiti pubblici agevolati alle imprese (debito privilegiato o debito subordinato) con tassi di interesse agevolati alle imprese. Questi prestiti possono aiutare le imprese a coprire il fabbisogno immediato di capitale di esercizio e per gli investimenti;
iv) garanzie per le banche che veicolano gli aiuti di Stato all'economia reale. Tali aiuti sono considerati aiuti diretti a favore dei clienti delle banche e non delle banche stesse; sono forniti orientamenti per ridurre al minimo la distorsione della concorrenza tra le banche;
v) assicurazione pubblica del credito all'esportazione a breve termine per tutti i paesi, senza che lo Stato membro in questione debba dimostrare che il paese interessato è temporaneamente "non assicurabile sul mercato";
vi) sostegno per le attività di ricerca e sviluppo (R&S) connesse al coronavirus al fine di far fronte all'attuale crisi sanitaria con sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali. Un sostegno supplementare può essere concesso a progetti transfrontalieri di cooperazione tra Stati membri;
vii) sostegno alla costruzione e all'ammodernamento di impianti di prova per elaborare e testare prodotti (compresi i vaccini, i ventilatori meccanici e gli indumenti di protezione) utili a fronteggiare l'emergenza coronavirus fino alla prima applicazione industriale. Questo può assumere la forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali o anticipi rimborsabili e garanzie a copertura di perdite. Le imprese possono beneficiare di un sostegno supplementare se in esse investe più di uno Stato membro e se l'investimento è concluso entro due mesi dalla concessione dell'aiuto;
viii) sostegno alla produzione di prodotti per far fronte alla pandemia di coronavirus sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali, anticipi rimborsabili e garanzie a copertura di perdite. Le imprese possono beneficiare di un sostegno supplementare se in esse investe più di uno Stato membro e se l'investimento è concluso entro due mesi dalla concessione dell'aiuto;
ix) sostegno mirato sotto forma di differimento del pagamento delle imposte e/o di sospensione del versamento dei contributi previdenziali per i settori, le regioni o i tipi di imprese particolarmente colpiti dalla pandemia;
x) sostegno mirato sotto forma di integrazioni salariali per i dipendenti alle imprese in settori o regioni che hanno maggiormente sofferto a causa dell'emergenza Coronavirus e che altrimenti avrebbero dovuto licenziare del personale;
xi) aiuto mirato alla ricapitalizzazione per le società non finanziarie.