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Cassa integrazione, smart working, congedi, divieto di licenziamento: cosa cambia per i datori di lavoro

E’ legge il decreto Agosto. L’iter parlamentare di conversione ha confermato alcune misure già in vigore dallo scorso 15 agosto aggiungendo nuove importanti previsioni. Confermate la proroga della Cassa integrazione Covid-19 per un massimo di 18 settimane complessive, la proroga del divieto di licenziamento fino al 31 dicembre 2020 nonché la decontribuzione per le assunzioni stabili e per chi non ricorre alla cassa integrazione. Le novità invece riguardano le specifiche tutele previste a favore genitori di figli conviventi, minori di anni 14 posti in quarantena dall’ASL, dei lavoratori fragili e delle professioniste dello sport.

Con l’approvazione della Camera dei deputati, è stato definitivamente approvato il disegno di legge di conversione del decreto Agosto (D.L. n. 104/2020), che ha rafforzato le misure a sostegno di imprese e professionisti e previsto nuove indennità per alcuni settori e lavoratori.

Di seguito le principali novità del decreto Agosto convertito, con modificazioni, in legge.

Viene introdotto uno sgravio del 30% sui contributi previdenziali per le aziende situate nelle aree svantaggiate del Mezzogiorno, con l’obiettivo di stimolare crescita e occupazione. La misura agevolativa è in vigore dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020.

Negli anni successivi, previa autorizzazione della Commissione europea, la decontribuzione sarà fruibile nella misura del 30% fino al 2025, del 20% fino al 2027, e del 10% fino al 2029. La decontribuzione si applicherà a tutti i rapporti di lavoro preesistenti e di nuova costituzione, anche a termine.

Il decreto legge convertito in legge prevede il prolungamento, per un massimo di 18 settimane complessive, dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga previsti per l’emergenza. Le prime 9 settimane sono comprensive anche dei periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati, che siano collocati anche parzialmente in periodi successivi al 12 luglio 2020.

Per le successive 9 settimane è necessario presentare una nuova richiesta e resta dovuto un contributo determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 con quello del 2019, in misura pari:

a) al 9% della retribuzione non erogata durante la CIG, se la riduzione del fatturato è pari o inferiore al 20%;

b) al 18% della retribuzione non erogata durante la CIG, se non c’è stata alcuna riduzione del fatturato.

· CIG con causale “COVID 19 con fatturato”: serve la dichiarazione di responsabilità dell’azienda

· Cassa integrazione decreto Agosto: domande sospese fino al 31 ottobre

I lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti che, nella stagione sportiva 2019-2020, hanno percepito retribuzioni contrattuali lorde non superiori a 50.000 euro possono accedere al trattamento di integrazione salariale per un periodo massimo complessivo di 9 settimane.

Le domande di cassa integrazione in deroga dovranno essere presentate dai datori di lavoro all’INPS, per un massimo di 9 settimane complessive ovvero di 13 settimane complessive per le associazioni aventi sede nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.

Le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione e le imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, accedono al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell’azienda appaltante.

Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda, per una durata massima di 50 giorni, nel periodo ricompreso tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020.

La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell’attività.

Fino al 31 dicembre 2020, ai datori di lavoro non agricoli che assumono a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall’assunzione, nel limite massimo di un 8.060 euro annui, da riparametrare su base mensile.

Dall’esonero sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa.

L’esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni e spetta anche nei casi di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine.

L’esonero è riconosciuto, sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Ai datori di lavoro privati, non agricoli, che non richiedono la proroga della CIG e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale previsti dai precedenti decreti, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti di 8060 euro annui, da riparametrare su base mensile, pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020.

Dal beneficio sono escluse le aziende che non hanno avuto perdite di fatturato nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Fino al 31 dicembre 2020, ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero del nuovo esonero dal versamento dei contributi previdenziali resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo e per giustificato motivo oggettivo, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.

Le preclusioni e le sospensioni non si applicano nelle ipotesi di:

- licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa;

- fallimento;

- accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.

Fino al 31 dicembre 2020, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per un periodo massimo di 12 mesi, per una sola volta e senza indicare le ordinarie causali previste dal decreto Dignità.

Il nuovo decreto provvede al potenziamento del Fondo nuove competenze, triplicando le risorse stanziate e consentendo di dedicare una parte delle ore di lavoro alla formazione dei dipendenti senza diminuzione della retribuzione e favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori.

Le prestazioni NASpI e DIS-COLL, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1°maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono automaticamente prorogate per ulteriori 2 mesi a decorrere dal giorno di scadenza.

L’importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

Ai lavoratori delle aree di crisi complessa della Campania che hanno cessato la mobilità ordinaria dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016 è concessa, fino al 31 dicembre 2020, un'indennità pari al trattamento dell'ultima mobilità ordinaria percepita, comprensiva della contribuzione figurativa.

L'indennità non è compatibile con il reddito di emergenza né con il reddito di cittadinanza ovvero con misure aventi finalità analoghe.

E’ inoltre esclusa l’erogazione dell’indennità per chi:

a) è titolare di un rapporto di lavoro dipendente;

b) è titolare di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità;

c) è percettore dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL).

L'indennità è concessa per un periodo massimo di 12 mesi ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio di Regioni a statuto speciale i quali abbiano cessato dì percepire l'indennità di disoccupazione NASpI prima del 30 giugno 2020 e che precedentemente alla percezione della NASpI non abbiano potuto avere accesso a trattamenti di mobilità ordinaria.

L'indennità può essere altresì concessa fino al 31 dicembre 2020 ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio di Regioni a statuto speciale i quali abbiano cessato di percepire l'indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'impiego (NASpl) prima del 31 agosto 2020.

Si prevede che se il contratto di somministrazione tra l'agenzia di somministrazione e l'utilizzatore è a tempo determinato l'utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a 24 mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato per il quale l'agenzia di somministrazione abbia comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo indeterminato.

In capo all'utilizzatore non scatta la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.

Sino al 15 ottobre 2020, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato.

A decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, i lavoratori fragili di norma svolgono la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Le federazioni sportive che hanno deliberato il passaggio al professionismo sportivo di campionati femminili possono presentare la domanda di accesso al Fondo appositamente istituito qualora l'utilizzo dei finanziamenti richiesti sia finalizzato:

a) per l'anno 2020, al sostegno al reddito e alla tutela medico-sanitaria delle atlete, allo svolgimento di attività di sanificazione delle strutture sportive e di ristrutturazione degli impianti sportivi;

b) per gli anni 2021 e 2022, alla riorganizzazione e al miglioramento delle infrastrutture, al reclutamento e alla formazione delle atlete, alla qualifica e alla formazione dei tecnici, alla promozione dello sport femminile, alla sostenibilità economica della transizione al professionismo sportivo, all'allargamento delle tutele assicurative e assistenziali delle atlete.

In corrispondenza alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni 14, disposta dal Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, il genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile.

È altresì possibile svolgere la prestazione di lavoro agile se il contatto si è verificato all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche o nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati.

Fino al 31 dicembre 2020, qualora non sia possibile adottare la modalità di lavoro agile, è possibile astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena. In questo caso è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione stessa, con contribuzione figurativa.

Fino al 30 giugno 2021, i genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge n. 104/92, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica.

Ai lavoratori stagionali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, è riconosciuta un'indennità, per giugno e luglio 2020, pari a 600 euro.

La medesima indennità è riconosciuta a lavoratori:

- intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;

- autonomi che nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti di collaborazione occasionale, con accredito di almeno un contributo mensile alla Gestione separata;

- incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000, titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata.

Ai lavoratori marittimi che hanno cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente, né di NASpI, né di indennità di malattia né di pensione alla data di entrata in vigore della presente decreto, è riconosciuta un'indennità pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020.

Ai liberi professionisti già beneficiari di bonus Covid-19 erogati dalle Casse private per i mesi di aprile e maggio, viene erogata una indennità, per il mese di maggio 2020 di importo pari a 1.000 euro.

Estremo

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/10/13/cassa-integrazione-smart-working-congedi-divieto-licenziamento-cambia-datori-lavoro

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