• Home
  • News
  • Decreto Agosto: i Consulenti del lavoro spiegano i nuovi incentivi contributivi per il lavoro

Decreto Agosto: i Consulenti del lavoro spiegano i nuovi incentivi contributivi per il lavoro

Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha previsto alcuni incentivi in materia di lavoro al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica, al fine di ridurre il costo del lavoro dei dipendenti già in forza presso i datori di lavoro e incentivare le nuove assunzioni effettuate nel 2020. L’approfondimento del 14 ottobre 2020, previsti dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, analizza tutti gli incentivi e i sostegni previsti dal decreto evidenziando anche la necessità di attendere le istruzioni operative per la materiale applicazione degli esoneri..

Con un approfondimento del 14 ottobre 2020, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha esaminato tutti gli incentivi per il lavoro introdotti dal decreto Agosto e confermati dalla relativa Legge di conversione.

I datori di lavoro che non si avvalgono del nuovo trattamento d’integrazione salariale hanno diritto ad un esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati, diversi da quelli del settore agricolo, che abbiano fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, di uno dei trattamenti d’integrazione salariale con causale COVID-19. L’esonero è concesso nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, entro il 31 dicembre 2020. Nel caso di datori di lavoro con più matricole Inps, attribuite in ragione del diverso inquadramento previdenziale, laddove l’importo dell’esonero maturato su una matricola e riparametrato sia risultato incapiente nel mese di utilizzo, esso non potrà essere utilizzato a scomputo della contribuzione previdenziale dovuta in relazione alle altre matricole Inps.

L’esonero contributivo non ha alcun impatto negativo pensionistico per i lavoratori in quanto rimane ferma l’aliquota di computo.

Nel caso di fruizione dell’esonero, è espressamente previsto che si applicano i divieti di licenziamento economici disciplinati dall’articolo 14 del D.L. n. 104/2020 fino all’integrale fruizione dell’esonero, pena la revoca del beneficio ex tunc e l’impossibilità di accedere all’integrazione salariale di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.

E’ stato introdotto anche un esonero contributivo totale dei contributi a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Inail, sulle nuove assunzioni effettuate a partire dal 15 agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2020. La durata dell’esonero contributivo è di sei mesi.

L’agevolazione si applica alle assunzioni effettuate con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato di qualsiasi tipologia e dei contratti di lavoro domestico. Sono esclusi, altresì, tutti i contratti instaurati con soggetti che abbiano avuto un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con lo stesso datore di lavoro nei sei mesi precedenti.

La misura dell’agevolazione consiste nell’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Questo significa che per un rapporto di lavoro a tempo pieno, l’esonero massimo è di 671,66 euro, eventualmente riproporzionato in caso di contratto a tempo parziale.

L’esonero per le nuove assunzioni si applica anche ai contratti a tempo determinato o di lavoro stagionale stipulati nel settore turistico e degli stabilimenti termali dal 15 agosto al 31 dicembre 2020. La durata dell’esonero spetta fino a un massimo di tre mesi. In caso di conversione dei predetti contratti agevolati in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è possibile fruire dello sgravio parziale per un ulteriore periodo di sei mesi dalla data di stabilizzazione del rapporto di lavoro.

Un nuovo esonero contributivo parziale è previsto favore dei datori di lavoro privati in relazione ai rapporti di lavoro dipendente con sede in aree svantaggiate in relazione al quarto trimestre 2020.

L’agevolazione si applica ai datori di lavoro, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, in relazione ai rapporti di lavoro dipendente con sede di lavoro nelle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia. L’esonero è pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti, con esclusione dei premi e dei contributi Inail e riguarda i contratti di lavoro dipendente in corso e si applica nel periodo 1° ottobre-1° dicembre 2020.

Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, approfondimento 14/10/2020

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/10/15/decreto-agosto-incentivi-lavoro

Iscriviti alla Newsletter




È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.

Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.

digital agency greenbubble