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Archivio newsCongedo per quarantena scolastica del figlio: a chi e quando spetta
Il decreto Agosto, convertito con modificazioni in legge, dispone, per il lavoratore genitore, la possibilità di svolgere l’attività in modalità agile ovvero di richiedere il congedo straordinario Covid in caso di quarantena obbligatoria del figlio convivente, minore di 14 anni per i periodi compresi entro il 31 dicembre 2020. Il congedo è giornaliero e può essere richiesto, da uno dei due genitori, per l’intero periodo di quarantena o per parte di esso. Il genitore che volesse tornare al lavoro anticipatamente potrà annullare i giorni di congedo da fruire, ma non quelli già trascorsi per i quali l’INPS ha già presunto l’effettiva fruizione.
Il congedo straordinario Covid, previsto per ilavoratori dipendenti con figli minori di 14 anni posti in quarantena dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL), viene parzialmente riscritto dall’articolo 21-bis della legge di conversione del decreto Agosto, il quale ne amplia altresì la portata.
Il congedo in commento è stato oggetto di chiarimenti interpretativi da parte dell'INPS, con la circolare n. 116 dello scorso 2 ottobre.
Vediamo il contenuto del nuovo articolo 21-bis e i chiarimenti interpretativi dell’Istituto previdenziale.
Per venire incontro alle esigenze dei genitori/lavoratori dipendenti, il legislatore (articolo 21-bis, della legge di conversione del decreto Agosto) ha disposto la possibilità che questi possano svolgere la prestazione di lavoro da remoto per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL), territorialmente competente, a causa di una o più positività di soggetti con i quali abbia avuto contatti.
Rispetto alla precedente formulazione, il legislatore ora prevede che detta possibilità sia data non solo in caso di quarantena “scolastica”, ma anche qualora l’ASL abbia disposto la quarantena nei seguenti luoghi frequentati dal figlio del lavoratore:
· nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati.
· all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.
Ricordo che dal 1° gennaio 2021 l’avvio dello smart-working non potrà essere più “semplificato” e dovrà essere preceduto da un accordo sottoscritto dalle parti (datore di lavoro e lavoratore), dove saranno presenti tutte le disposizioni previste dal legislatore in materia di lavoro agile (artt. 18-23, della Legge n. 81/2017).
La disposizione, per quanto agevolante per il lavoratore, lascia alcuni dubbi interpretativi che non sono stati ancora oggetto di chiarimento da parte del Ministero del Lavoro.
In primo luogo, il legislatore dà per scontato che l’attività lavorativa sia compatibile con la prestazione da remoto. Cosa che in molti casi non è. Viene infatti costruito il seguente assioma: figlio in quarantena e genitore che può svolgere la prestazione da remoto, anche se, a differenza della formulazione prevista dall’articolo 90, del decreto “Rilancio” (in essere fino al 14 settembre 2020), non si parla più di acquisizione di un “diritto” da parte del genitore.
La norma (terzo comma, del nuovo articolo 21-bis), comunque, viene incontro all’eventuale impossibilità di rendere la prestazione lavorativa in modalità agile. Infatti, il legislatore prevede, in alternativa allo smart-working, l’astensione di uno dei due genitori (alternativamente all’altro) dall’attività lavorativa per la durata della quarantena del figlio.
Il beneficio può essere riconosciuto per i periodi compresi entro il 31 dicembre 2020.
Questi i requisiti per la fruizione del congedo da parte del genitore/lavoratore dipendente.
1. Il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere durante il periodo di congedo.
Se durante la fruizione del congedo il lavoratore dovesse cessare il rapporto di lavoro, dovrà tempestivamente informare l’INPS.
2. Il figlio, per il quale il lavoratore chiede il congedo straordinario Covid, deve:
· avere un’età inferiore ai 14 anni (al compimento del 14° anno di età, il congedo non potrà essere più fruito);
· essere stato posto in quarantena con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL, nel periodo compreso tra il 9 settembre e il 31 dicembre 2020;
· essere frequentante del plesso scolastico o della palestra o di una delle strutture suindicate, posta in quarantena dal Dipartimento di prevenzione dell’ASL o all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche;
· essere convivente con il genitore/lavoratore (dovrà avere la residenza anagrafica nella stessa abitazione del genitore richiedente). In caso di affidamento o di collocamento del minore, la convivenza è desunta dal provvedimento di affidamento o di collocamento al genitore richiedente il congedo.
3. Il congedo può essere richiesto per l’intero periodo di quarantena o per parte di esso.
4. La scelta ricade solo su uno dei due genitori (quindi non sarà richiedibile contemporaneamente da entrambi i genitori).
5. E’ una eventualità che si realizza in alternativa al lavoro agile. In pratica, non dovranno essere richiesti giorni di congedo nelle giornate in cui il lavoratore è in smart-working, ciò in quanto le due modalità sono in contrasto tra di loro (congedo: la prestazione lavorativa non sussiste; lavoro agile: è presente una prestazione lavorativa).
6. L’altro genitore non deve essere privo di attività lavorativa o anch’esso in smart-working. In quest’ultimo caso, è possibile richiedere il congedo speciale qualora si sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici, avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di una delle misure agevolanti (smart-working o congedo straordinario Covid).
Il periodo di congedo straordinario è simile, nella sua composizione, all’ex congedo previsto dall’articolo 23, del decreto Cura Italia (decreto legge n. 18/2020), il quale disciplinava un massimale di 30 giornate di astensione dall’attività lavorativa, utilizzabile entro il 31 agosto scorso.
L’unica differenza è che la fruizione del congedo sarà possibile esclusivamente in modalità giornaliera e non anche oraria, così come chiarito dall’INPS nella circolare n. 116/2020.
Stessa equiparazione per quanto riguarda l’indennità. Per i giorni di congedo fruiti è riconosciuta, in luogo della retribuzione, una indennità pari al 50% della retribuzione stessa, secondo quanto previsto per il congedo maternità (ad eccezione del comma 2, dell’articolo 23, del Decreto Legislativo n. 151/2001). Inoltre, i periodi di congedo sono coperti da contribuzione figurativa.
L’indennità potrà essere corrisposta tramite pagamento diretto o a conguaglio delle indennità di maternità. In caso di pagamento diretto, l’indennità erogata costituisce reddito di lavoro dipendente imponibile ai fini fiscali (articolo 6, comma 2, del TUIR).
La durata massima del congedo corrisponde alla durata del periodo di quarantena del figlio. Queste le casistiche possibili:
· qualora il Dipartimento di prevenzione della ASL dovesse disporre una proroga della quarantena, vi sarà una corrispondente proroga anche del relativo congedo;
· in caso di ulteriori quarantene disposte dall’ASL, il lavoratore potrà richiedere nuovi periodi di congedo;
· il congedo potrà riguardare tutto il periodo di quarantena del figlio o singole giornate, anche alternativamente richieste da entrambi i genitori conviventi con il figlio. In caso di giornate di congedo richieste contemporaneamente da entrambi i genitori, l’INPS prenderà in considerazione la prima richiesta pervenuta in ordine cronologico;
· il congedo segue la quarantena del figlio, per cui qualora il lavoratore abbia altri figli, potrà richiedere ulteriori periodi di congedo legati ai periodi di quarantena disposti per ogni figlio. Va da sé che qualora vi sia una contemporaneità dei periodi di quarantena, ad esempio qualora i figli siano studenti della stessa scuola per la quale è stata disposta la quarantena, il genitore dovrà effettuare un’unica richiesta, anche perché l’INPS disporrà un’unica indennità;
· il genitore, qualora volesse tornare al lavoro anticipatamente rispetto ai giorni indicati nel congedo potrà annullare i giorni di congedo ancora da fruire ma non quelli già trascorsi, per i quali l’Istituto ha già presunto l’effettiva fruizione.
Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell’Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza