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Archivio newsCoronavirus: in vigore nuove misure restrittive
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020 che rinnova le misure restrittive per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare, la legge proroga al 13 novembre 2020 le misure restrittive già previste. I servizi di ristorazione sono consentiti dalle ore 5,00 alle ore 24,00 con consumo al tavolo e con un massimo di sei persone per tavolo, e sino alle ore 18,00 in assenza di consumo al tavolo. Vietate sagre e fiere di comunità. L’attività didattica può continuare ad essere svolta in presenza con rimodulazione degli orari di ingresso e di uscita degli studenti anche attraverso gli utilizzai dell’orario pomeridiano.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 18 ottobre 2020 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 che prevede ulteriori disposizioni attuative urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Le misure restrittive previste dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, vengono di fatto prorogate al 13 novembre 2020.
Resta confermato l’obbligo di utilizzo delle mascherine nei luoghi al chiuso, così come all’aperto in tutte quelle circostanze in cui non può essere garantita la distanza di un metro tra le persone. Restano esclusi i bambini sotto i 6 anni e i disabili ed aggiunta la possibilità per i comuni di disporre la chiusura al pubblico, dopo le 21,00, nelle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.
Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00 sino alle ore 24,00 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo, e sino alle ore 18,00 in assenza di consumo al tavolo.
Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
Con il decreto sono:
- vietate le sagre e le fiere di comunità. Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico. I
- sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza.
Devono essere rispettate inoltre le seguenti regole:
- tutte le cerimonie pubbliche devono essere svolte nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e a condizione che siano assicurate specifiche misure idonee a limitare la presenza del pubblico;
- nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni devono essere svolte in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni;
- è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.
In merito allo sport il dpcm consente soltanto gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali.
Per tali eventi e competizioni è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all'aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi, esclusivamente negli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d'aria, a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente, con obbligo di misurazione della temperatura all'accesso e l'utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, enti organizzatori.
Le Regioni e le Province autonome, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti.
In riferimento allo svolgimento degli sport di contatto, il dpcm consente l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto solo in forma individuale e non sono consentite gare e competizioni. Sono altresì sospese tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale.
L'attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza.
Per contrastare la diffusione del contagio, previa comunicazione al Ministero dell'istruzione a parte delle autorità regionali, locali o sanitarie delle situazioni critiche e di particolare rischio riferite agli specifici contesti territoriali, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, che rimane comunque complementare alla didattica in presenza.
Può sempre essere rimodulata la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9,00.
Anche le università predispongono, in base all'andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative tenendo conto dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria.
Le disposizioni del decreto dovranno essere applicate a partire dal 19 ottobre 2020 e, come anticipato sono efficaci fino al 13 novembre 2020.
Presidente del Consiglio dei Ministri, decreto 18/10/2020 (Gazzetta Ufficiale 18/102020, n. 258)