News
Archivio newsCura Italia: come richiedere l’indennità per la frana di Savona
Nella circolare n. 121 del 2020, l’INPS fornisce le indicazioni applicative delle disposizioni urgenti, introdotte dal decreto Cura Italia, per il territorio di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019. L’indennità è pari al trattamento di integrazione salariale e viene erogato con pagamento diretto da parte dell’INPS. La domanda di versamento deve essere presentata dal datore di lavoro dopo l’avvenuta autorizzazione da parte della Regione Liguria.
L’INPS, con la circolare n. 121 del 20 ottobre 2020, interviene riguardo l'indennità di pari al trattamento straordinario di integrazione salariale che la Regione Liguria può erogare, per la durata massima di dodici mesi, in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio della Provincia di Savona, impossibilitati a prestare attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito della frana verificatasi lungo l'impianto funiviario di Savona, in concessione alla società Funivie S.p.a.
La prestazione riguarda le sospensioni verificatasi nel mese di novembre 2019, e decorrenti dalla stessa data di sospensione.
Le domande di accesso al beneficio in parola devono essere presentate esclusivamente alla Regione interessata, che effettuerà l’istruttoria secondo l’ordine di presentazione delle stesse.
La Regione Liguria, verificati i requisiti di accesso, trasmette all’Istituto i provvedimenti di concessione, unitamente alla lista dei beneficiari, corredati dalle relative domande aziendali (modello “SR100”).
L’indennità è erogata con pagamento diretto da parte dell’INPS: il datore di lavoro è obbligato ad inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale (modello “SR 41”) entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data della notifica del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte dell’INPS, se successivo.
Per l’anno 2020 l’importo medio orario dell’indennità, pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, corrisponde a € 10,26, comprensivo di contribuzione figurativa e ANF. L’indennità costituisce reddito imponibile ai fini Irpef.
INPS, circolare 20/10/2020, n. 121