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Pensione di inabilità: come chiedere l’"aumento al milione" entro il 30 ottobre

I titolari di pensione di inabilità hanno ancora pochi giorni a disposizione per la presentazione della domanda per ottenere l’“aumento al milione” dell’assegno. Entro il 30 ottobre 2020, infatti, gli assicurati che vogliano ottenere il beneficio pensionistico retroattivamente dal 1° agosto 2020, possono presentare la richiesta all’INPS, direttamente o per mezzo degli intermediari autorizzati, tramite i servizi online disponibili sul sito dell’Istituto. L’aumento spetta a coloro che hanno compiuto 18 anni e sono in possesso di specifici requisiti reddituali. I chiarimenti per effettuare correttamente l’adempimento richiesto sono stati forniti nel messaggio n. 3647 del 2020.

L’INPS, con il messaggio n. 3647 del 2020, ha fornito chiarimenti relativamente alla proroga prevista per i termini di presentazione della domanda del cd. aumento al milione, la cui scadenza, precedentemente fissata al 9 ottobre stesso, è stata rimandata al 30 ottobre 2020.

L’Istituto era già intervenuto sul tema dell’aumento in esame con la circolare n. 107 del 23 settembre 2020 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 20 luglio 2020 e del decreto Agosto (D.L. n. 104/2020, convertito in l. 126/2020) con cui il Governo ha recepito, all’articolo 15, il provvedimento dell’organo giurisdizionale.

La Corte ha sancito l’illegittimità dell’articolo 38, comma 4, della l. n. 448/2001, chiarendo come l’aumento della pensione riconosciuta ai titolari di invalidità civile totale spetta a partire dai diciotto anni e non dopo il compimento del sessantesimo anno d’età, dal momento che il soggetto invalido, anche prima dei 60 anni, si trova in una situazione che non è meritevole di minor tutela.

È stato, dunque, dichiarato illegittimo il requisito dei sessant’anni per il riconoscimento dell’incremento dell’assegno pensionistico in favore degli invalidi civili totali, avendo chiarito la Corte che la misura spetta a prescindere dal raggiungimento di tale traguardo anagrafico, mentre permane il requisito di reddito, individuale e coniugale.

L’aumento dell’assegno previdenziale INPS riconosciuto agli invalidi civili totali, ai ciechi civili assoluti e ai sordi, il cui assegno, come previsto dal decreto Agosto a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, passa a 651,51 euro per tredici mensilità, è diventato operativo con la pubblicazione della circolare INPS n. 107/2020 e, dal 20 luglio 2020, gli invalidi civili hanno ricevuto in automatico l’aumento dell’assegno, riconosciuto per tredici mensilità, qualora siano in possesso anche di determinati requisiti reddituali.

Il diritto all’incremento spetta, quindi, ai titolari di pensione di invalidità a partire dai diciotto anni che abbiano:

- redditi propri non superiori a 8.469,63 euro, se non coniugati;

- redditi propri non superiori a 8.469,63 euro e redditi cumulati con quello del coniuge non superiori a 14.447,42 euro annui, se coniugati. Qualora entrambi i coniugi fossero beneficiari dell’aumento, questo concorre al reddito e, come chiarito dall’INPS, nel caso in cui l’attribuzione del beneficio a uno dei due comporti il raggiungimento del limite di reddito cumulato, l’aumento non spetterà all’altro coniuge, mentre se il limite non viene raggiunto, l’importo da corrispondere a un coniuge deve tener conto del reddito cumulato comprensivo dell’aumento riconosciuto all’altro.

Per la valutazione del requisito concorrono i redditi di qualsiasi natura, assoggettati ad IRPEF, tassazione corrente o separata, i redditi tassati alla fonte e i redditi esenti. Restano, invece, esclusi dal calcolo del limite di reddito:

- il reddito della casa di abitazione;

- i trattamenti di famiglia;

- l’indennità di accompagnamento;

- le pensioni di guerra;

- l’importo aggiuntivo di 154,94 euro (in origine 300.000 lire) previsto dal comma 7 dell’articolo 70 della legge n. 388 del 2000;

- l’indennizzo previsto dalla legge n. 210 del 1992, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.

L’aumento al milione non in tutti i casi avviene in modo automatico e, dunque, in alcune situazioni è necessario che gli interessati presentino apposita domanda all’INPS. Come precedentemente sottolineato, da un lato gli invalidi civili totali, i ciechi civili assoluti e i sordi riceveranno in automatico l’aumento della pensione di invalidità, se in possesso dei requisiti di reddito previsti ed al compimento dei diciotto anni, mentre, dall’altro lato, tutti coloro che risultano essere titolari di trattamenti previdenziali di inabilità, ai sensi della l. n. 222 del 1984, hanno sì diritto, a partire dai diciotto anni, ad un incremento mensile pari a 516,46 euro (cd. aumento al milione), nel rispetto dei limiti di reddito precedentemente esaminati, ma solo previa presentazione di un’apposita domanda.

Il beneficio verrà attribuito dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda stessa.

La scadenza dei termini per la presentazione della domanda di riconoscimento del diritto a percepire il cd. “aumento al milione” era stata inizialmente fissata dall’INPS al 9 ottobre 2020. Con il messaggio n. 3647 del 2020, l’INPS ha successivamente posticipato al 30 ottobre 2020 il termine di presentazione delle istanze.

La prestazione aggiuntiva sarà riconosciuta in modo retroattivo e con decorrenza dal 1° agosto 2020, ma, affinché questo accada, sarà tuttavia necessario indicare la richiesta in modo esplicito al momento della domanda in modo da ricevere gli arretrati spettanti. A tal fine, l’INPS specifica che sarà necessario indicare nel campo “Note” della domanda la frase “Richiedo il riconoscimento della maggiorazione con decorrenza dal 1° Agosto 2020”.

Come abbiamo visto, a differenza degli invalidi civili totali, dei ciechi civili assoluti e dei sordi, per i quali l’incremento dell’assegno viene riconosciuto dall’INPS in modo automatico qualora siano rispettati i requisiti di reddito, i titolari di pensione di inabilità assoluta di cui alla l. n. 222/1984 devono presentare una apposita domanda all'Istituto per ottenere l'aumento stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 152/2020.

Questo passaggio si rende necessario dal momento che l’articolo 38, comma 4, della l. n. 448/2001 prevede l’applicazione dell’incremento al milione alla maggiorazione "di base", definita dalla l. n. 544/1988 che, ai sensi dell’articolo 1, comma 10, della medesima legge, può essere riconosciuta solo previa presentazione di una domanda ad hoc. Dunque, gli interessati a ricevere l’aumento, qualora siano in possesso dei requisiti reddituali richiesti, dovranno necessariamente presentare la domanda per poter ottenere, in modo congiunto, sia la maggiorazione di base sia l’aumento al milione.

L'INPS spiega, inoltre, che gli assicurati che intendono presentare domanda di pensione di inabilità (l. n. 222/1984) possono richiedere la maggiorazione ed il relativo incremento unitamente alla domanda. Per far questo, dovrà essere selezionata sul pannello “Dichiarazioni, Richieste Aggiuntive, Richieste Prestazioni Accessorie” l’opzione “Chiedo: l'aumento della pensione, oltre il trattamento minimo, per persone disagiate (incremento al 'milione' Legge 448/2001, art. 38) o maggiorazioni sociali”.

In ultimo, l’Istituto ha chiarito che gli assicurati che hanno in corso di definizione una domanda di pensione di inabilità assoluta ai sensi della l. n. 222 del 1984 o che hanno pendente una pratica relativa al ricorso finalizzato all’accoglimento della medesima domanda, per la quale non sia stata formulata la richiesta aggiuntiva “delle maggiorazioni e dell’incremento al milione”, possono chiedere la stessa maggiorazione e il relativo incremento, accedendo nuovamente alla domanda dalla propria area personale del portale INPS e allegando il modelloAP11 prestazioni accessorie”. Anche questa operazione ha come termine ultimo il 30 ottobre 2020 per poter ottenere sia il riconoscimento della maggiorazione sociale e sia quello del relativo incremento con decorrenza dal 1° agosto 2020.

Tutte le domande possono essere presentate sia direttamente dagli assicurati sia dagli intermediari autorizzati tramite i servizi online disponibili sul sito dell’Istituto. I titolari di pensione di inabilità dovranno accedere al servizio “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci”, poi, a seguito della preselezione della domanda di Ricostituzione, è necessario selezionare come gruppo “Ricostituzioni/Supplementi”, come prodotto “Reddituale” e come tipo “Maggiorazione sociale”.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/pensioni/quotidiano/2020/10/21/pensione-inabilita-chiedere-aumento-milione-entro-30-ottobre

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