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Cassa integrazione COVID decreto Agosto: come presentare la domanda

Sta per scadere il termine entro cui i datori di lavoro interessati a fruire degli ulteriori trattamenti di Cassa integrazione Covid-19 previsti dal decreto Agosto devono presentare la domanda di concessione relativamente ai mesi di luglio, agosto e settembre 2020. Il termine del 31 ottobre è previsto anche per le domande di Cassa integrazione in deroga e assegno ordinario erogato dal FIS. Le nuove regole prevedono l’obbligo di presentare una duplice istanza per i due periodi di 9 settimane richiedibili e due modalità diverse di compilazione delle domande. Non mancano criticità operative le cui possibili soluzioni sono tuttora in corso di valutazione da parte degli enti preposti.

Il Governo sta valutando la possibilità di prolungare, con un prossimo decreto legge, il blocco dei licenziamenti per un ulteriore mese, fino al 31 gennaio 2021. Il medesimo provvedimento dovrebbe prevedere la proroga della cassa integrazione per ulteriori 18 settimane, utilizzabili fino al 30 giugno 2021. E’ quanto è stato annunciato dai ministri dell’Economia, Roberto Gualtieri, e del Lavoro, Nunzia Catalfo. Queste settimane aggiuntive potranno essere richieste anche dalle imprese che finora non hanno usufruito degli ammortizzatori di emergenza, e seguiranno l’attuale meccanismo, che prevede la gratuità dello strumento per le imprese che abbiano registrato perdite oltre il 20%.

Attualmente, in attesa del decreto, la prossima scadenza per la domanda di integrazione salariale (CIG ordinaria, assegno ordinario e CIG in deroga) è fissata al 31 ottobre. Interessate dalla scadenza sono le aziende che hanno sospeso o ridotto l’attività per motivi riconducibili all’emergenza epidemiologica Covid-19, a cui il Decreto “Agosto” (D.l. n. 104/2020) concede due periodi di proroga della durata di 9 settimane ciascuno, fruibili dal 13 luglio al 31 dicembre 2020 e che presentano domanda di concessione relativamente ai mesi di luglio, agosto  e settembre 2020.

Novità del decreto Agosto

Il Decreto Agosto ha riscritto le disposizioni sui trattamenti di Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD), Assegno ordinario a carico del FIS, richiesti per motivi riconducibili all’emergenza epidemiologica “COVID-19.

In particolare, per periodi intercorrenti tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020, le aziende possono chiedere 9 settimane di ammortizzatore sociale, prorogabili di altrettante 9 settimane qualora il precedente periodo sia stato interamente autorizzato. Nel complesso, il ricorso alla cassa integrazione non potrà eccedere le 18 settimane, oltre a quelle già fruite fino al 12 luglio, soggette alla disciplina del Decreto “Cura Italia”.

In deroga alla disposizione generale, è poi stato previsto il differimento al 30 settembre delle domande di ammortizzatori sociali in scadenza il 31 luglio. Con il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, anticipato sul punto dalla circolare n. 115 del 30 settembre, l’INPS, oltre a fornire le attese istruzioni operative, ha previsto uno slittamento del nuovo termine entro cui devono essere trasmesse le domande che viene fissato al 31 ottobre 2020.

N.B. Per la fruizione delle prime 9 settimane non è previsto alcun aggravio di costi a carico delle imprese. Ai fini dell’accesso alle ulteriori 9 settimane, invece, è richiesto il pagamento all’INPS di un contributo addizionale, calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, in misura pari al: - 9% per le aziende che nel primo semestre 2020 hanno subito una riduzione del fatturato inferiore al 20% rispetto allo stesso periodo del 2019; - 18% nei confronti delle realtà che non hanno sofferto alcun calo del fatturato. Il contributo non è dovuto da parte di coloro che hanno subito una contrazione pari o superiore al 20% o hanno avviato l’attività in data successiva al 1º gennaio 2019.

La richiesta dei trattamenti va inviata con 2 distinte istanze da trasmettere in due tempi:

- per un primo periodo pari a 9 settimane;

- per un secondo periodo di ulteriori 9 settimane, concedibili esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane.

N.B. Il decreto Agosto ha stabilito che i periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ma collocati in periodi successivi al 12 luglio 2020 vengono inglobati al primo periodo di 9 settimane.

A partire dal 13 luglio, dunque, il periodo massimo concedibile non può in ogni caso superare le 18 settimane.

Resta confermata la necessità di eseguire la procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

Le aziende interessate devono inviare la domanda tramite la sezione “Cig e fondi di solidarietà” del portale telematico istituzionale, selezionando la causale:

- “COVID-19 nazionale” per le richieste inerenti alle prime 9 settimane, o il minor periodo che risulta scomputando i periodi già autorizzati ai sensi della precedente normativa decorrenti dal 13 luglio 2020;

- “COVID 19 con fatturato” per il secondo periodo di 9 settimane.

I periodi già autorizzati ai sensi della precedente disciplina e ricadenti in periodi successivi al 13 luglio sono imputati alla prima tranche di 9 settimane del Decreto n. 104/20.

I datori di lavoro richiedenti la seconda tranche di 9 settimane di intervento devono completare la domanda con una dichiarazione di responsabilità, resa ai sensi di quanto previsto dall’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2020, nella quale autocertificano alternativamente:

a) la sussistenza e l’indice dell’eventuale riduzione del fatturato;

b) il diritto all’esonero dal versamento del contributo addizionale in quanto l’attività di impresa è stata avviata in data successiva al 1° gennaio 2019.

Nessuna modifica ha riguardato i canali di pagamento dei trattamenti di Cassa integrazione. L’azienda ha facoltà di scegliere se anticipare in busta paga gli importi a carico dell’INPS oppure optare per il pagamento diretto da parte dell’ente di previdenza al dipendente interessato, senza presentare alcuna motivazione o documento a sostegno della mancata anticipazione in busta paga.

È inoltre possibile chiedere all’INPS un anticipo pari al 40% dei trattamenti di CIGO, CIGD e assegno ordinario, da corrispondere direttamente ai lavoratori, previa domanda inoltrata all’Istituto entro 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività. Successivamente all’avvenuta autorizzazione della richiesta, e nel rispetto dei termini ordinari, l’azienda dovrà inviare i modelli “SR41” per il pagamento a saldo delle provvidenze di Cassa integrazione.

In caso di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale (mod. SR41) entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

In via eccezionale, sulla scorta di quanto disposto per le domande di ammortizzatori sociali, l’invio dei modelli “SR41” in scadenza al 31 luglio 2020 è stato prorogato più volte fino a pervenire alla individuazione della data del 31 ottobre 2020.

Riguardo i termini decadenziali di presentazione delle istanze di CIG o dei modelli SR41 per la richiesta delle prestazioni a pagamento diretto, l’INPS ha precisato che decorrono dalla notifica via PEC e non dalla data del provvedimento.

É possibile, poi, procedere alla correzione di errori di natura formale in caso di istanze di CIG, FIS e CIGD attraverso la richiesta di un riesame della pratica.

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha chiesto all’INPS di consentire all'intermediario abilitato e delegato dall’azienda di visualizzare i pagamenti effettuati al lavoratore. L’INPS si è riservato di verificare la fattibilità e ha chiesto al riguardo il parere del Garante per la Protezione dei dati personali.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/10/24/cassa-integrazione-covid-decreto-agosto-presentare-domanda

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