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Archivio newsBonus da 800 a 1000 euro: a chi e quando spettano
Tra le novità del decreto Ristori, una nuova indennità una tantum di 1000 euro per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (compresi quelli con contratto di somministrazione o a tempo determinato), nonché per gli stagionali degli altri settori e per i lavoratori dello spettacolo, gli intermittenti, i venditori porta a porta e i prestatori d’opera. E un bonus di 800 euro, per il mese di novembre 2020, a favore dei lavoratori sportivi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Ma anche a specifiche categorie di lavoratori autonomi.
Varato dal Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2020 il decreto Ristori.
Sono circa 6,8 i miliardi complessivamente spesi dal Governo al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri via via emanati per contenere la diffusione dell’epidemia Covid-19 e, in particolare, dall'ultimo, il DPCM del 24 ottobre scorso, con il quale sono state disposte nuove restrizioni all’esercizio di specifiche attività economiche. Tra questi, 2 miliardi sono riservati all'erogazione di contributi a fondo perduto a favore delle attività economiche danneggiate a seguito delle chiusure e delle limitazioni imposte causa Covid e altri 2,6 miliardi sono destinati a finanziare un nuovo ciclo di cassa integrazione. Le restanti risorse vanno a finanziare gli altri importanti interventi del nuovo decreto legge, tra cui anche le indennità da erogare ai lavoratori dello sport, dello spettacolo, del turismo e degli stabilimenti termali nonchè a specifiche categorie di lavoratori autonomi.
L'art. 16 del decreto Ristori replica le previsioni di cui all'art. 9 del decreto Agosto (decreto-legge 5 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126), prevedendo una nuova indennità, una tantum, dell'importo di 1000 euro.
Beneficiari del bonus sono gli stagionali del turismo (inclusi quelli con contratto di somministrazione o a tempo determinato) e degli altri settori, i lavoratori dello spettacolo, gli intermittenti, i venditori porta a porta, i prestatori d’opera che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.
Settore del turismo e degli stabilimenti termali
Hanno diritto al bonus di 1000 euro i dipendenti stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto Ristori e che, nel medesimo periodo, hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate. Tali lavoratori non devono essere titolari di pensione, di rapporto di lavoro dipendente, di indennità di disoccupazione NASpI alla data di entrata in vigore del decreto Ristori.
L'indennità spetta inoltre ai lavoratori in somministrazione presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e l'entrata in vigore del decreto Ristori e che, nel medesimo periodo, abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate. Tali lavoratori non devono essere titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI alla data di entrata in vigore del decreto.
Ed infine il bonus è riconosciuto ai lavoratori a termine titolari, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e l'entrata in vigore del decreto Ristori, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate e, nell'anno 2018, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate. Tali lavoratori non devono essere titolari alla data dell'entrata in vigore del decreto Ristori di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
Altri settori e lavoratori
La nuova indennità una tantum dell'importo di 1000 euro spetta anche a:
1. Stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali: tali lavoratori dipendenti devono aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e l'entrata in vigore del decreto Ristori e aver svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
2. Lavoratori intermittenti (articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81), che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e l'entrata in vigore del decreto Ristori;
3. Lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (sono di conseguenza esclusi i professionisti ordinistici iscritti alle Casse di previdenza professionale), che - nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e l'entrata in vigore del decreto Ristori - sono stati titolari di contratti autonomi occasionali (articolo 2222 codice civile) e che all'entrata in vigore del decreto non abbiano un contratto attivo. Tali lavoratori devono essere iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata, con accredito di almeno un contributo mensile nello stesso arco temporale;
4. Incaricati alle vendite a domicilio (articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114): tali lavoratori devono poter fare valere un reddito annuo per l’anno 2019, derivante dalle medesime attività, superiore a 5.000 euro. Devono inoltre essere titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata alla data dell'entrata in vigore del decreto Ristori e non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Tali lavoratori, alla data di presentazione della domanda, non devono inoltre essere titolari di un altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (diverso dal contratto intermittente), nonchè di pensione.
Lavoratori dello spettacolo
Viene poi riconosciuta un’indennità, pari a 1000 euro ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo
1. con almeno 30 contributi giornalieri versati allo stesso Fondo dal 1° gennaio 2019 all'entrata in vigore del decreto Ristori, dai quali deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione;
2. con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 all'entrata in vigore del decreto Ristori e con un reddito derivante non superiore ai 35.000 euro.
Regime fiscale
Tutte le indennità non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con il REM.
Domanda all'INPS
La domanda per le indennità sopra indicate va presentata all'INPS entro il 15 dicembre 2020, utilizzando il modello di domanda che sarà reso disponibile dal medesimo Istituto e secondo le modalità stabilite dallo stesso.
L'art. 18 del decreto Ristori riproduce, per il mese di novembre 2020, la misura di sostegno economico già prevista dall’art. 96 del decreto Cura Italia (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18), dall’art. 98 del decreto Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) e dall'art. 12 del decreto Agosto, elevandola a 800 euro.
L'indennità è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A. in favore dei lavoratori dello sport che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Più nel dettaglio, viene riconosciuta ai lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Anche in questo caso il bonus è esentasse.
Le domande devono essere presentate entro il 30 novembre 2020 tramite la piattaforma informatica resa disponibile dalla società Sport e Salute s.p.a.
Ai lavoratori che hanno già ricevuto le indennità dei mesi di marzo, aprile, maggio o giugno l’indennità per il mese di novembre 2020 viene erogata automaticamente dalla società Sport e Salute s.p.a., senza necessità di ulteriore domanda o accertamenti.