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Invalidi civili totali, ciechi civili assoluti o sordi: adeguamento al milione senza domanda

Pubblicando il messaggio n. 3960 del 2020, l’INPS interviene riguardo la disciplina del riconoscimento del c.d. “incremento al milione” a partire dal compimento del diciottesimo anno di età nei confronti dei soggetti invalidi civili totali, ciechi civili assoluti o sordi titolari di pensione. L’Istituto conferma che non è necessario presentare alcuna domanda, a meno che non si siano verificate variazioni dei dati reddituali o siano necessario provvedere al versamento con modalità tracciabili.

L’INPS ha pubblicato il messaggio n. 3960 del 28 ottobre 2020 in riferimento all’estensione del diritto alla maggiorazione (c.d. “incremento al milione”) spettante agli invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di età compresa tra i diciotto e i sessanta anni.

L’Istituto, in particolare, fornisce indicazioni relativamente alle modalità di pagamento dell’incremento nei confronti degli invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi.

La maggiorazione economica, infatti, è riconosciuta d’ufficio senza che sia necessaria alcuna domanda da parte degli interessati.

L’aumento per gli aventi diritto sarà corrisposto con le mensilità di novembre e dicembre 2020, con le quali saranno messe in pagamento anche le competenze arretrate dovute dal 20 luglio 2020. L’importo spettante, per il 2020, è di 651,51 euro per 13 mensilità.

Se i redditi personali dei soggetti indicati hanno subito una variazione nel corso del 2020, che incide sul diritto alla maggiorazione, ovvero non sono stati comunicati all’INPS attraverso le previste modalità, non sarà possibile procedere d’ufficio al riconoscimento della maggiorazione.

L’interessato dovrà quindi presentare una domanda amministrativa di ricostituzione reddituale, utilizzando l’apposito servizio online sul sito www.inps.it, oppure rivolgendosi alla Struttura territoriale di competenza o a un Istituto di patronato regolarmente abilitato a prestare tale servizio di assistenza.

Le pensioni di importo superiore ai mille euro devono essere accreditate esclusivamente su conto corrente postale o bancario, su libretto postale o su carta prepagata abilitata.

Il relativo IBAN deve essere immediatamente comunicato all’INPS, mediante variazione delle modalità di pagamento che potrà essere richiesta direttamente all’ufficio postale o sportello bancario dove è instaurato il rapporto finanziario. In alternativa, la comunicazione potrà avvenire utilizzando l’apposito servizio online “Variazione dell’ufficio pagatore per prestazioni pensionistiche” o rivolgendosi ad un intermediario abilitato.

INPS, messaggio 28/10/2020, n. 3960

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/pensioni/quotidiano/2020/10/29/invalidi-civili-totali-ciechi-civili-assoluti-sordi-adeguamento-milione-senza-domanda

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